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di non aver classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie dell'allegato I della direttiva 79/409/CEE e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia. La Commissione contesta inoltre la mancata comunicazione di tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle zone di protezione speciale da essa classificate (obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della suddetta direttiva). Il 9 gennaio 2002 il Governo italiano ha presentato un controricorso
di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2297-A in attesa che la Corte di giustizia europea si pronunci in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea citati in premessa.
premesso che:
il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga ex articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;
tale disegno di legge presenta profili di incostituzionalità con riguardo, in particolare, al contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di merito che ha costantemente ricompreso nel concetto giuridico di ambiente quello della tutela della fauna selvatica;
esistono altresì svariati motivi di merito che inducono a ritenere le norme introdotte con il disegno di legge in esame inadeguate rispetto alle esigenze di garantire la tutela del patrimonio faunistico e l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria in materia;
il 23 ottobre 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia inviando una lettera di messa in mora per non corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri. In particolare, l'Italia avrebbe mantenuto sul territorio nazionale un regime giuridico di deroghe sulla caccia agli uccelli selvatici incompleto, equivoco e incompatibile con l'articolo 9 della direttiva, che impone precise condizioni per la concessione delle deroghe;
la Commissione ha avviato altre due procedure di infrazione contro l'Italia sempre a causa della non corretta attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
il 30 aprile 1999 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (C-159/99) nel quale si contesta all'Italia di aver istituito un regime normativo che autorizza la cattura e la detenzione di alcune specie, in violazione degli articoli 5 e 7 e dell'allegato II della suddetta direttiva; di aver istituito un regime di deroghe non conforme all'articolo 9 della direttiva stessa. Il 17 maggio 2001 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la sola violazione degli articoli 5 e 7 della direttiva;
il 25 luglio 2001 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia nel quale si contesta all'Italia (C-378/01)
n. 1. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.