Allegato A
Seduta n. 181 del 22/7/2002


Pag. 12


DISEGNO DI LEGGE: S. 628 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434

(Sezione 1 - Questioni pregiudiziali)

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge A.C. 2297 relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga ex articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;
la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della Costituzione» all'articolo 3, che modifica l'articolo 117 della Costituzione, ha mantenuto allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Al riguardo, la Corte costituzionale e la Corte Suprema di Cassazione hanno elaborato, in numerose pronunce, il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ormai pacificamente riconosciuto che è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica;
la Corte costituzionale afferma che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario e assoluto» (Corte costituzionale, sentenza 641/1997); e altresì che «Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria» (Corte costituzionale, sentenza nn. 1002/1998 e 169/1999);
la legge costituzionale richiamata non attribuisce a nessuna regione, e neanche a quelle a statuto speciale, la competenza esclusiva in materia di tutela della fauna selvatica e, quindi, di attività venatoria, né quella in materia di modifica di norme e principi di provenienza comunitaria ed internazionale recepite nell'ordinamento italiano;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/96, resa peraltro in vertenza su conflitto di attribuzioni, aveva esplicitamente ribadito come i divieti posti dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici «in materia di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei termini del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime»;
la Corte, inoltre, ha affermato in più occasioni (sentenze nn. 1008/88 e 577/90) che «l'individuazione delle specie cacciabili


Pag. 13

costituisce un interesse unitario, a fronte del quale va riconosciuta alle regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia» (cfr: in senso analogo TAR Lazio, sentenza 1195/99); le disposizioni della direttiva CEE 79/409 legittimano «le Autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione stessa (così in ultimo, la sentenza 7 marzo 1996, c-118/94» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 272/96);

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.
n. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Rocchi.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga di cui all'articolo 98 della direttiva 79/409/CEE;
il potere di innovare illimitatamente la materia dell'elenco delle specie oggetto di atti di caccia, di cattura ovvero - comunque - di abbattimento, che il disegno di legge oggi in esame intende concedere alle regioni, non si adegua al sistema previsto dalla legge 157/92, laddove è lo Stato, anche in adempimento a obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico (cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 1002/88 e 557/90);
qualora le regioni, arbitrariamente, potessero modificare ed estendere illimitatamente (circa le specie e i periodi) le «deroghe» all'oggetto minimo di protezione costituito dall'elenco delle specie e dei periodi di caccia, allora risulterebbe impossibile per lo Stato garantire al proprio interno il rispetto delle normative comunitarie e internazionali, venendo di fatto meno agli obblighi assunti davanti all'Unione europea. Tale nucleo essenziale non può essere inciso e alterato da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare situazioni di incertezza sulla estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario (cfr. Corte costituzionale, sentenza 557/90);
la generica formulazione del testo in esame risulta tale da concedere una vera e propria «delega in bianco» alle regioni e alle province, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria, la direttiva 79/407/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, su tutto il territorio nazionale;
nel testo in esame, accanto alla relazione annuale che le regioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata prevista alcuna forma di controllo, indirizzo e intervento correttivo o sanzionatorio dello Stato, benché sia lo Stato responsabile davanti alla Commissione europea dell'eventuale violazione del diritto comunitario nel nostro paese. Oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea e agli Stati membri; in Italia, invece, il disegno di legge del Governo vorrebbe demandare il tutto al libero arbitrio delle regioni;
il potere di annullamento governativo prefigurato all'articolo 1, capoverso articolo 19-bis, comma 4, del disegno di


Pag. 14

legge risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale, a tutela di un patrimonio nazionale e internazionale che necessita - appunto - di misure di tutela estese territorialmente. Un meccanismo, quello previsto, che pare concepito per permettere comunque la caccia selvaggia agli uccelli protetti nell'arco della stagione venatoria (considerato che, per esempio, la migrazione di peppole e fringuelli si concentra nei soli due mesi di ottobre e novembre) per poi - magari - essere formalmente dichiarata illegittima, a seguito della conclusione della procedura burocratica tra Governo e regione;
a causa della formulazione così poco precisa ed efficace del testo in esame, scaturirebbe certamente un continuo quanto confuso contenzioso tra regioni, Stato ed Unione europea, atteso che «molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra, dunque, che si tratta di regole che spetta: in primis allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa gerarchia desumibile dall'articolo 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcellizzazione di interventi affidati totalmente alle regioni» (cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 168/99);
le disposizioni previste nel richiamato disegno di legge sarebbero incompatibili col complesso delle norme del vigente quadro normativo, anche non strettamente relativo alla materia caccia. Gli eventuali futuri provvedimenti posti in essere dalle regioni in attuazione delle proposte legislative in esame, invero, in quanto ictu oculi classificabili come «atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» sarebbero soggette a controllo di legittimità ex articolo 17, comma 32, della legge n. 127/1992 (cosiddetta «legge Bassanini»);
detto dovere di controllo, sebbene confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1813 del 21 novembre 1997 proprio a proposito di «deroghe» regionali in materia venatori - non è affatto preso in considerazione e previsto dal testo presentato dal Governo, che sull'argomento sorvola totalmente, così come risultano ignorate anche le norme di cui al decreto legislativo n. 143 del 997 (di istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali), che prevede e disciplina il coordinamento nazionale delle specie oggetto di caccia, affidato al ministro;
la norma che obbliga le regioni a trasmettere al Governo una relazione annuale sui provvedimenti di deroga emanati, e non già i singoli atti, risulta assolutamente inadeguata, e invero, il suddetto potere di controllo dello Stato trova, ancora una volta, pregante legittimazione dai pronunciamenti della Corte costituzionale, intervenuta a ribadire la spettanza allo Stato di compiti di interesse nazionale anche in materia di «deroghe» alla più volte citata Direttiva Cee, affermando che in questo senso «deve interpretarsi anche l'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo L, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili - quelli attinenti alla «tutela ...della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria» (cfr. Corte costituzionale sentenza 168/99;
il Ddl mantiene gravi interferenze nel sistema sanzionatorio penale laddove, non avendo fissato né le specie oggetto di deroga, le regioni potrebbero attuare prelievi in deroga per specie protette dalla legge sulla caccia n. 157/92 e anche in periodi di caccia chiusa. Ora, l'abbattimento e/o la detenzione di specie non


Pag. 15

incluse nell'elenco delle specie cacciabili, la loro detenzione, nonché la caccia e la detenzione di specie cacciabili ma avvenuta in periodo di silenzio venatorio, costituiscono reato ex articolo 30, comma 1 lettera a), b), g), ed h), legge 157/92. Ne deriva che i provvedimenti regionali sarebbero mal conciliabili con tali disposizioni, causando comprensibili contenziosi. Se una regione dovesse prevedere deroghe, per esempio, per le specie fringuello e peppola, atteso che l'abbattimento in qualunque modo e tempo di più di 5 fringillidi costituisce reato (articolo 30, comma 1, lettera h)) legge 157/92, non sarebbe ipotizzabile la non punibilità prevista dalle norme sanzionatorie dello Stato previste dalla legge n. 157/92;
già l'articolo 19 della legge n. 157/92 recepisce, come affermato dalla Corte costituzionale, le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva europea 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2297-A.
n. 2. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi.