Allegato A
Seduta n. 178 del 17/7/2002


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(A.C. 2032-B - Sezione 30)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha previsto una proroga degli sgravi contributivi disposti dalla legge 28 dicembre 1999, n. 522, nei limiti del 43 per cento per l'anno 2001 e per il solo armamento privato;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 34, un innalzamento della


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percentuale dello sgravio dal 43 all'80 per cento confermando, però, l'esclusione dal beneficio della flotta pubblica;
tale beneficio costituisce una misura di aiuto settoriale al costo del lavoro, che, per le sue finalità, deve essere applicato all'insieme delle imprese interessate;
come ben dimostrato dalla decisione della Commissione europea del 20 giugno 2001 sul caso Tirrenia, l'importo della compensazione percepita dalla flotta pubblica copre esclusivamente i maggiori oneri dovuti all'obbligo di garantire servizi tali da soddisfare il principio della continuità territoriale;
l'esclusione della flotta pubblica dal beneficio si pone, quindi, in palese contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, visto che le società di navigazione che percepiscono compensazioni dallo Stato operano in regime di piena concorrenza con gli armatori privati;
nessuna giustificazione di carattere finanziario può motivare l'esclusione in parola, dal momento che l'estensione dello sgravio alla flotta pubblica si tradurrebbe in una contestuale e pari riduzione della compensazione degli oneri derivanti dall'espletamento del servizio pubblico;
il descritto quadro normativo renderebbe meno conveniente per le casse dello Stato il previsto processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia,

impegna il Governo

ad individuare lo strumento normativo per estendere lo sgravio previsto dall'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla flotta pubblica.
9/2032-B/1. Bornacin, Romani, Duca.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi mesi l'armamento di cabotaggio ha registrato la perdita di oltre 300.000 tonnellate di stazza;
la perdita di tonnellaggio è scaturita dalla mancata proroga dei benefici accordati con legge 28 dicembre 1999, n. 522, scaduti il 31 dicembre 2001 e solo parzialmente rinnovati per l'anno 2002 con legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);
il fatto che nella finanziaria 2002 si preveda la riduzione di benefici in termini di sgravi contributivi dall'80 al 43 per cento costituisce una situazione di allarme che certamente, se non rettificata, comporterà la delocalizzazione delle navi e delle imprese in altri Stati membri dell'Unione europea;
con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo in Italia, dal 1999, tali servizi possono essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se iscritta in un registro internazionale; possono quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata da non poter competere e da obbligare le imprese di navigazione alla delocalizzazione;
il costo-equipaggio sotto bandiera italiana risulta ben più elevato rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord; in termini assoluti si tratta di un differenziale che raggiunge su base annua 3,8 milioni di euro per una nave traghetto e 1 milione di euro per una nave da carico, pari nelle due situazioni ad un costo italiano maggiore da due a quattro volte quello delle flotte concorrenti;
le navi in costruzione e in ordinazione nei cantieri nazionali ed esteri ammontano in totale a circa 200 unità per oltre 7,5 miliardi di euro in investimenti per circa sette-ottomila posti di lavoro;
molte di queste unità, in assenza di miglioramenti normativi sul cabotaggio


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(sgravi contributivi e tonnage tax), verranno registrate come prima immatricolazione nei registri non italiani;
il settore della navigazione marittima è di fondamentale importanza per il sistema paese e pertanto necessita di particolare attenzione, come auspicato dalla Commissione delle Comunità europee per tutti gli Stati membri (relazione COM (2002)/203 definitivo del 24 aprile 2002), anche per le ricadute economiche ed occupazionali;
l'armamento di cabotaggio necessita di un quadro di riferimento normativo stabile onde poter improntare le proprie politiche commerciali su base duratura come fanno tutti gli altri concorrenti comunitari;
le misure per il cabotaggio non possono avere carattere di temporaneità;

impegna il Governo

ad allineare, attraverso una normativa strutturale, la competitività delle navi e delle imprese di navigazione italiane che operano in cabotaggio a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea;
ad individuare, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2003, le risorse necessarie per estendere i benefici accordati alle navi iscritte nel registro internazionale anche alle navi che operano in servizi di cabotaggio marittimo;
ad introdurre in tempi rapidi la tonnage tax per le navi italiane che operano sui traffici internazionali e sul cabotaggio.
9/2032-B/2. Romani, Bornacin, Muratori, Duca.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del disegno di legge in esame, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario: nel caso di trasporto combinato e di merci pericolose gli aiuti sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e la cosiddetta autostrada viaggiante (mezzi pensanti trasportati su appositi carri ferroviari) a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscano un accordo con le imprese di settore;
l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e, per quanto riguarda l'Italia, l'Unione europea le ha attribuito un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al sette per cento;
l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza;
il parere della IX Commissione trasporti sull'addendum n. 1 al contratto di programma 2001-2005 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ferrovie dello Stato Spa evidenzia l'esigenza di dare immediata attuazione a misure concrete che favoriscano lo sviluppo delle autostrade viaggianti;

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge in esame.
9/2032-B/3. Meroi, Bornacin.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge 2032-B;

impegna il Governo

a disciplinare sollecitamente il trasferimento ai privati delle aree che hanno


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cessato la funzione demaniale, determinando modalità tali da escludere sanatorie urbanistiche ed edilizie ed acquisendo all'erario il valore delle aree stesse nello stato originario.
9/2032-B/4. Foti, Butti.

La Camera,
vista la lettera i) dell'articolo 19 del disegno di legge n. 2032-B, così come modificato durante l'iter parlamentare;
rilevata la funzione strategica del collegamento Gioia del Colle-Santeramo-Altamura-Matera, per rendere interattive le relazioni industriali del distretto del Salotto;

impegna il Governo

affinché le opere indicate nella sopra citata lettera i) dell'articolo 19 del disegno di legge siano realizzate contemporaneamente, dando priorità al collegamento fra le città di Gioia del Colle, Santeramo, Altamura e Matera, così come indicato nelle intese stipulate fra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Governo e come, per altro, stabilito nella delibera CIPE del 21 dicembre 2001, che descrive il collegamento fra il Pollino e la Murgia barese.
9/2032-B/5. Blasi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge in esame prevede una serie di modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
in particolare, si ritiene essenziale una chiarificazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, lettera z), che modifica l'articolo 33 della citata legge n. 109 del 1994,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle predette disposizioni, a far sì che alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 109 del 1994, come modificato dal disegno di legge in esame, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e dell'articolo 4 della direttiva 93/37/CEE, si applichi il disposto del comma 3 del citato articolo 33 soltanto nei casi in cui le specifiche forme di controllo ivi richiamate siano espressamente previste dalla disciplina legislativa che, in via generale, ne regola l'inquadramento istituzionale e le relative funzioni.
9/2032-B/6. Armani, Stradella.

La Camera,
premesso che:
il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, regolamenta l'edificabilità vicino alle acque pubbliche;
tale provvedimento non è più attuale perché le acque pubbliche all'inizio del secolo erano limitate, così come il livello di pianificazione era assai modesto e, quindi, un divieto generalizzato aveva una sua logica e la sua applicazione era giustificata;
oggigiorno con il regime pubblico di tutte le acque si ravvede la necessità di ridurre la portata del divieto in oggetto in quanto contrasta con la possibilità di pianificazione delle amministrazioni che meglio sono in grado di disciplinare gli interventi sulle zone limitrofe alle acque pubbliche, in particolare nei centri edificati;
è essenziale perseguire lo scopo di consentire le più opportune soluzioni morfologiche e di continuità architettonica, nel rispetto dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici locali;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi idonei a modificare l'articolo 96, lettera f), del testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche delle diverse categorie, di


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cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, affinché il divieto in oggetto non trovi applicazione all'interno del perimetro del centro edificato di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
9/2032-B/7. Verro, Lupi.

La Camera,
premesso che:
il Presidente del Consiglio dei Ministri circa un anno fa, alla inaugurazione della Fiera del Levante di Bari, annunziò che rientrava tra le priorità del Governo la realizzazione del completamento della superstrada Potenza-Bari;
successivamente in diverse occasioni, anche nei consueti annunci pubblicitari televisivi, il medesimo Presidente confermava la volontà del Governo di dare priorità assoluta alla realizzazione della predetta arteria;
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Pietro Lunardi, in ossequio alla volontà espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in incontri tenuti in Puglia e Basilicata ha conclamato l'assoluta priorità della realizzazione dell'itinerario superstradale Bari-Potenza, già realizzato al 60 per cento;
il Sottosegretario alle infrastrutture, Guido Viceconte, attraverso comunicati stampa, comunicazione alle istituzioni e informazione in pubblici convegni, ha assunto l'impegno di finanziare il completamento della Potenza-Bari, indicando anche il tracciato «via Tolve»;
l'opera rientra nelle promesse che l'attuale maggioranza di governo ha fatto agli elettori lucani e pugliesi nel corso delle elezioni politiche e successivamente attraverso i propri rappresentanti politici;
la realizzazione della citata superstrada è compresa nell'elenco delle opere di cui alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001;
siccome in tale elenco sono incluse opere per circa 240 mila miliardi di vecchie lire per un programma valido per i prossimi 20 anni e, di conseguenza, è indispensabile indicare la predetta arteria tra le priorità;
non si è provveduto nel disegno di legge in esame, né nella citata delibera CIPE, né nel decreto legislativo emanato in attuazione della legge obiettivo, ad individuare la predetta arteria come prioritaria;
si ritiene che il completamento dell'itinerario Bari-Potenza con il già realizzato completamento verso Salerno (autostrada A3) rappresenti un'occasione di comunicazione intermodale fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno in quanto rapido collegamento tra l'Adriatico ed il Tirreno con la derivazione, lungo la Bradanica, anche verso lo Jonio;
la realizzazione della più volte citata superstrada ben si inquadra nella rete che l'ANAS sta completando nel comprensorio (Bradanica, Jonica, Saurina, transcollinare Foggia-Maratea, Bari-Matera-Pollino) per la quale pure si rendono necessari interventi finanziari secondo le priorità concordate tra Governo centrale e governo regionale della Basilicata;

impegna il Governo

a ritenere prioritaria la realizzazione del completamento della superstrada Bari-Potenza e a provvedere pertanto al finanziamento nel corso del 2002, anche in occasione della prossima finanziaria.
9/2032-B/9. Molinari

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;
premesso che:
all'articolo 2, il Senato ha deciso di sopprimere il comma 8 del testo originariamente approvato dalla Camera;


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è indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire interventi a sostengo delle Forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata,
a tal fine, è essenziale che si possano attivare tutte le soluzioni possibili in materia;

impegna il Governo

a garantire, in tempi estremamente ravvicinati, l'adozione di idonei provvedimenti che consentano la localizzazione, individuazione ed eventuale realizzazione di alloggi di edilizia residenziale, al fine di rendere meno disagevole la mobilità del personale delle Forze dell'ordine o dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando ciò sia necessario per la lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio;
a fare in modo che vengano utilizzate, per gli scopi predetti, tutte le risorse finanziarie disponibili, che risultano attualmente impegnate e stanziate ma, al momento, non ancora attivate.
9/2032-B/10. Stradella, Antonio Leone, Armani, Vigni, Iannuzzi, Ascierto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7 del provvedimento in esame modifica in più punti la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, sostanzialmente semplificando le procedure per la realizzazione di opere pubbliche e che le modifiche comporteranno l'adeguamento della normativa regolamentare derivata, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
in materia di collaudi l'articolo 188, comma 2, del citato decreto n. 554 prevede un regime preferenziale per gli iscritti agli albi di ingegneria ed architettura, in relazione ai requisiti per lo svolgimento dell'incarico di collaudo, mentre viceversa nella normazione più recente si fa riferimento alle «professioni tecniche competenti», senza menzione dei singoli ordini, prova ne sia che il recente adeguamento degli onorari di progettazione degli ingegneri e degli architetti (decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001) è stato esteso in toto a tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994;

impegna il Governo

in sede di adeguamento regolamentare alle nuove disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a modificare l'articolo 188, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel senso di fare riferimento per i requisiti abilitanti al collaudo alle «professioni tecniche competenti, secondo i relativi ordini professionali, in materia di lavori pubblici».
9/2032-B/11. Marras, Arnoldi, Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;
il comma 3 del citato articolo 11 dispone espressamente che «il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio»;
tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Aula al Senato, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta delle parole «e trasporti pubblici locali», la quale è riferibile correttamente al contenuto


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del comma 3 che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporto pubblico locale ferroviario;
l'intenzione dei proponenti e dell'Aula era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11;
la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata,

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge in esame e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:
l'articolo 11 del disegno di legge in esame, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999. Ciò appare confermato da una serie di ragioni: in primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative; in secondo luogo, il richiamo al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma, là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.
*9/2032-B/12. Raffaldini, Duca, Mazzarello.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» contiene disposizioni in materia di ferrovie e di trasporto pubblico locale;
che il terzo comma del citato articolo 11 dispone espressamente che «Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle Regioni, della gestione dei servizi, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio»;
che tale comma ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti accentuate anche dalla contestuale modificazione, in sede di esame in Assemblea, della rubrica dell'articolo con l'aggiunta «e trasporti pubblici locali», la quale è riferibile correttamente al contenuto del 3o comma che detta disposizioni esclusivamente in materia di trasporti pubblici locali ferroviari;
che l'intenzione dei proponenti e dell'Assemblea era quella di consentire alle regioni, nell'esercizio della propria potestà in materia, di prorogare per un biennio esclusivamente il periodo transitorio dì affidamento della gestione dei servizi di trasporto ferroviario alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, come detto in modo inequivocabile dal primo periodo del richiamato 3o comma dell'articolo 11;
che la necessità di consentire una proroga del periodo transitorio alle suddette società si giustifica per la particolarità della situazione delle ex gestioni commissariali governative solo di recente trasformate in società a responsabilità limitata;

impegna il Governo

a chiarire nei termini che seguono la portata dell'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B e ad assicurarne in ogni sede l'uniformità di interpretazione:


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l'articolo 11 del disegno di legge A.C. 2032/B, là dove prevede la possibilità della proroga per un biennio del periodo transitorio di affidamento della gestione dei servizi, fa esclusivo riferimento ai servizi affidati alle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999;
ciò appare confermato da una serie di ragioni. In primo luogo il comma in questione è dedicato espressamente ed esclusivamente alle società derivanti dalla trasformazione delle ex gestioni commissariali governative. In secondo luogo il richiamo al comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 va riferito alla seconda parte del comma là dove si disciplina il periodo transitorio per l'affidamento della gestione dei servizi alle società costituite dalla ex gestioni commissariali governative.
*9/2032-B/33.Pasetto, Lusetti, Tuccillo.

La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002, che ha istituito le società Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a. ha creato molte preoccupazioni per le sorti del patrimonio culturale del nostro paese;
la Corte dei conti, durante l'audizione informale presso le Commissioni riunite V e VI della Camera del 7 maggio 2002, ha manifestato un parere sostanzialmente negativo sul meccanismo di trasferibilità delle azioni dalla Patrimonio s.p.a. alla Infrastrutture s.p.a., esponendo di fatto il patrimonio immobiliare dello Stato ai rischi connessi alle operazioni di mercato: lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso perplessità sul contenuto del provvedimento;
anche l'opinione pubblica e le associazioni che hanno tra le proprie finalità istitutive la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico del nostro Paese hanno rivolto un appello al Governo per garantire che lo strumento predisposto col decreto-legge n. 63 del 2002 non comporti il rischio di depauperamento del patrimonio culturale più importante del mondo,

impegna il Governo

a garantire che, al fine del trasferimento di diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato alla società Patrimonio dello Stato s.p.a. di cui all'articolo 7 della legge 15 giugno 2002, n. 112, rimangano inalienabili i beni di cui all'articolo 822 del codice civile nonché quelli riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, delle regioni e degli enti locali fino a quando ne sussista l'uso, i beni di particolare importanza per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, così come recepito nel Titolo 1 del decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro bene, riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche;
a effettuare il trasferimento di beni di particolare valore artistico, storico e paesaggistico, così come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999, testo unico dei beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, che dovrà preventivamente approvare l'elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l'eventuale cambio di destinazione d'uso;
a dare assicurazione che, qualora i beni trasferiti rientrino nell'ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa comunitaria,


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per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di valorizzazione occorra l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
a garantire che, prima del definitivo trasferimento dei beni alla società Patrimonio dello Stato SpA, l'elenco di questi debba essere approvato dalla Conferenza Unificata Stato-regioni-enti locali, che dovrà essere altresì interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all'alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di sdemanializzazione;
a riconoscere a tutti i soggetti pubblici il diritto di prelazione sull'eventuale alienazione.
9/2032-B/13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 19 del disegno di legge in esame, recante realizzazione di opere di interesse locale, contiene una serie di interventi di varia natura;
si ritiene indispensabile che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma precisi impegni per garantire la realizzazione di altre importanti opere che, sia pur non inserite nel citato articolo 19, risultano di assoluta priorità ed emergenza;
a tal fine, è essenziale che non si proceda ad interventi discriminatori per alcune zone del territorio, rispetto alle altre aree che risultano coinvolte dagli interventi di cui al citato articolo 19,

impegna il Governo

a garantire, mediante appositi atti amministrativi o, eventualmente, attraverso specifiche previsioni da inserire nella legge finanziaria per il 2003, la destinazione di congrui stanziamenti alle seguenti iniziative:
a) interventi sulla strada statale n. 131 per la realizzazione della «variante di Sanluri»-svincolo del bivio Villa Santa e della circonvallazione di Sanluri;
b) progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento viario tra il casello autostradale di Lavagna ed i comuni di Lavagna e di Chiavari, mediante la costruzione di un ponte sul fiume Entella;
c) ammodernamento dello svincolo autostradale di Milazzo ed eliminazione dell'innesto con la strada statale n. 113;
d) interventi sulla strada statale n. 10 «Padana inferiore» per la realizzazione della tangenziale al centro abitato di Quattordio;
e) realizzazione della circonvallazione di Nardò, da attribuire all'amministrazione provinciale di Lecce;
f) realizzazione dei sovrappassi nel tratto Alessandria-Valmadonna lungo la linea ferroviaria Alessandria-Mortara;
g) realizzazione della circonvallazione ad est del centro storico del comune di Merate e realizzazione nel comune di Calco di sottopassi per il collegamento tra Arlate e Calco e all'uscita del cimitero di Calco;
h) lavori di completamento ed adeguamento della strada «Cantone»-strada di collegamento alla superstrada Benevento-Caianello nel comune di San Lupo (Benevento);
i) progettazione e realizzazione di opere di miglioramento della strada provinciale n. 225 della Fontana buona in località Terrarossa, nel comune di Moconesi;
l) interventi di ampliamento e adeguamento della strada provinciale Cervino-Durazzano-S.Agata dei Goti in provincia di Caserta;


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m) realizzazione della strada di collegamento SS n. 93 nella zona Rionero in Vulture-Torre degli Emrici-superstrada Potenza-Melfi;
n) realizzazione delle circonvallazioni di Sangano sulla strada statale n. 589 dei laghi di Avigliana (Torino).
9/2032-B/14. Antonio Barbieri, Stradella, Lupi, Dell'Anna, Germanà, Pinto, Mondello, Osvaldo Napoli, Paolo Russo, Maione, Verro, Lenna, Paroli.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, considerata la rilevanza delle società di attestazione;
premesso che l'articolo 7 del disegno di legge in esame contiene una disciplina di tali società,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa affinché:
lo svolgimento dell'attività di attestazione possa avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione sia altri compiti relativamente alla medesima impresa;
i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta siano autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa.
9/2032-B/15. Mondello.

La Camera,

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria la costruzione della tratta autostradale Livorno-Civitavecchia.
9/2032-B/16. Lupi, Stradella, Dell'Anna, Germanà.

La Camera,
premesso che:
dalla linea Salerno-Battipaglia-Sicignano-Potenza-Metaponto-Taranto si diparte la tratta ferroviaria Sicignano degli Aburni (SA)-Lagonegro(PZ)-Cosenza;
la linea Sicignano deli Alburni-Lagonegro, che è binario unico ed è attrezzata con armamento pesante, è stata gestita dalle Ferrovie dello Stato fino al marzo 1987 e da quella data il servizio ferroviario è stato sospeso a seguito dell'inizio dei lavori di elettrificazione della tratta Battipaglia-Sicignano-Potenza-Taranto;
il ripristino della linea non solo fungerebbe da volano per l'economia locale, ma integrerebbe quest'area interna a scarsa vocazione industriale con i mercati del Nord Italia ed europei, attraverso il collegamento al porto di Salerno e al costruendo aeroporto di Pontecagnano;
questa infrastruttura andrebbe anche ad integrarsi con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, di cui sono note le difficoltà a rispondere alle richieste di mobilità;
la ferrovia attraversa, inoltre, senza soluzione di continuità, una vastissima area protetta che include i tre parchi nazionali Cilento-Vallo di Diano (SA), Val D'Agri-Lagonegrese (PZ) e Pollino (CZ);


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la tratta potrebbe collegare il Vallo di Diano - popoloso territorio con importanti centri quali Sala Consilina, Polla e Padula - con Salerno, dove è in costruzione la metropolitana, che si estenderà fino a Battipaglia, distante dieci chilometri da Sicignano, e farebbe uscire dal proprio isolamento il Lagonegrese, collegandolo, attraverso Sicignano, a Potenza, suo capoluogo di provincia, attualmente raggiungibile attraverso un tortuoso percorso stradale,

impegna il Governo

al ripristino della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni-Lagonegro, dal momento che la linea ferroviaria favorirebbe anche una minore utilizzazione del trasporto su gomma, sia delle persone sia delle merci, con notevoli benefici tanto all'ambiente quanto alla collettività.
9/2032-B/17. Brusco.

La Camera,
premesso che:
la legge n. 177 del 1992 prevede il trasferimento al patrimonio disponibile dei comuni delle aree demaniali ricadenti nel territorio delle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, su cui siano state eseguite, in epoca anteriore al 31 dicembre 1983, opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione, e di quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico dei privati;
i comuni interessati sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree, i terreni ottenuti in uso o in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione;
in Italia sono numerosi i casi di insediamenti abitativi e produttivi realizzati, a seguito di regolare concessione edilizia, su aree demaniali da decenni non più destinate ad uso pubblico, che dopo avere atteso per anni dall'ufficio preposto al Ministero delle finanze un certificato di sdemanializzazione si sono visti notificare accertamenti per canoni di concessione allo Stato di elevati importi,

impegna il Governo

ad estendere la normativa prevista dalla legge n. 177 del 1992, con opportune modifiche, a tutto il territorio nazionale, al fine di accelerare la chiusura di una situazione di disagio e di disparità che interessa vaste aree del Paese.
9/2032-B/18. D'Agrò.

La Camera,
premesso che,
la riduzione dell'offerta ferroviaria attuata da Trenitalia nella tratta Ragusa-Siracusa-Catania penalizza fortemente molti centri di tali province sia dal punto di vista economico che turistico;
la soppressione di treni e collegamenti ferroviari nella Sicilia sub-orientale danneggia un territorio già svantaggiato per un sistema viario carente, che attende da anni il completamento dell'autostrada;
l'intervento di raddoppio della tratta ferroviaria Catania-Siracusa costituisce uno dei nuovi progetti individuati dalla legge-obiettivo precedentemente non inclusi nei contratti di programma,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del piano generale di rivisitazione delle infrastrutture, piuttosto che la riduzione dei servizi, il potenziamento e l'ampliamento della tratta ferroviaria Ragusa-Siracusa-Catania, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico di quella zona.
9/2032-B/19. Giuseppe Gianni, Mauro.

La Camera,
premesso che,
il territorio del Fortore in provincia di Benevento è dotato di una sola arteria


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stradale di collegamento con il capoluogo (ex SS 369), dal tracciato pessimo e di difficile accessibilità;
a causa di tale situazione la zona interessata si avvia ad una progressiva decadenza e desertificazione, nonostante la ricchezza di risorse naturali, l'amenità dei luoghi e le molteplici e apprezzabili iniziative imprenditoriali locali sia di valorizzazione delle tradizioni che di innovazione,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie per l'adeguamento planoaltimetrico della ex SS 369 innesto SS 212 - S. Marco dei Cavoti - S. Bartolomeo in Galdo - SS 17, al fine di favorire non solo l'accesso ma anche lo sviluppo economico e turistico del comprensorio interessato.
9/2032-B/20. Mazzoni.

La Camera,
premesso che:
in data 6 marzo 2002 presso la Camera dei deputati è stato presentato l'emendamento contenente una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 560 del 1993 in materia di alienazione di alloggi di edilizia pubblica, per l'esame e la discussione in Aula, col seguente tenore: «il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si interpreta nel senso che gli assegnatari di alloggi, ai sensi della legge n. 640 del 1954, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del prezzo di produzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione»;
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2032-A presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati sono emersi profili di equità sociale connessi all'eventuale diversità reddittuale degli assegnatari, sicché al testo originario è stata aggiunta, dopo le parole «legge n. 640 del 1954» la locuzione «che abbiano i requisiti di reddito previsti dalla normativa vigente»; il testo così novellato è stato portato in aula con il parere favorevole del Governo per la discussione e la votazione ed è stato successivamente approvato da parte della Camera in data 15 marzo 2002 come articolo 19-bis (Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
a questo punto il disegno di legge n. 2032 è stato trasmesso al Senato;
nel corso dell'esame presso l'VIII Commissione, in data 20 giugno 2002, sono stati sollevati erroneamente rilievi di mancata copertura finanziaria, derivanti dalla vendita degli alloggi a tali condizioni e modalità e, per tali motivi, l'articolo è stato soppresso nel corso dell'esame in aula. In realtà, come già evidenziato nell'originaria relazione all'emendamento, i rilievi svolti in sede di Commissione al Senato traggono origine da una superficiale e distonica lettura del testo, atteso che la disposizione normativa in esame ha una natura meramente interpretativa - volta a dirimere il contrasto di attuazione tecnico-amministrativa sorto in seno al Dipartimento del territorio dell'amministrazione finanziaria - e quindi non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa finalizzata a garantire che gli assegnatari degli alloggi di cui alla legge n. 640 del 1954 possono riscattare tali alloggi ad un prezzo di cessione commisurato ad una percentuale dell'originario costo di costruzione.
9/2032-B/21. (Nuova formulazione) Giudice, Lo Presti.


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La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;
premesso che:
l'articolo 38 del disegno di legge in esame, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario: nel caso di trasporto combinato e di merci pericolose gli aiuti sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e l'autostrada viaggiante a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscano un accordo con le imprese di settore;
l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e l'Unione europea ha attribuito all'Italia un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al sette per cento;
l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti (mezzi pesanti trasportati su appositi carri ferroviari) consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza,

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del disegno di legge in esame.
9/2032-B/22. Petrella, Panattoni, Duca.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, circa la durata ed il rinnovo di concessioni demaniali marittime è stato introdotto per risolvere problemi posti dalla categoria dei gestori di stabilimenti balneari;
nella sua genericità la suddetta norma non tiene conto del complesso normativo preesistente e si presenta asistematica rispetto ad esso, in particolare con riguardo alle disposizioni in materia di concessioni contenute nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel codice della navigazione e relativo regolamento, tanto che potrebbero ritenersi modificati i compiti degli organi che intervengono nel procedimento concessorio (presidente e comitato portuale negli ambiti compresi nella giurisdizione delle autorità portuali; comandante del porto e direttore marittimo nella restante parte del litorale);
in assenza di chiarimenti la citata norma può stravolgere la regolamentazione specifica e peculiare del regime concessorio delle aree demaniali in genere e, in particolare, delle banchine portuali di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, incidendo in modo sostanziale, per ciò che concerne i posti sede di autorità portuale, sui compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e sviluppo affidati alle medesime autorità portuali,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa ovvero apposito atto inteso a chiarire che la previsione contenuta al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 88 del 2001 è riferita alle sole concessioni demaniali marittime per l'esercizio e la gestione di stabilimenti balneari non ricadenti entro i limiti delle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali ovvero alle sole concessioni per l'esercizio di stabilimenti balneari.
9/2032-B/23. Albonetti, Tidei, De Luca.


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La Camera,
premesso che:
circa il trattamento tributario da applicarsi ai canoni di concessioni demaniali marittime corrisposti dai concessionari alle autorità portuali, è stato a suo tempo chiarito, con circolare n. 25 del giugno 1995 indirizzata alle autorità portuali ed alle capitanerie di porto dal Ministero dei trasporti e della navigazione, adottata dopo aver sentito i competenti uffici del Ministero delle finanze, che detti importi andavano assoggettati ad imposta di registro;
l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 19/E del 7 luglio 2001, esprimendosi in risposta ad un quesito, assimilava i canoni demaniali a redditi di attività commerciale e come tali da sottoporre a regime IVA, non tenendo conto della natura giuridica di ente pubblico non economico dell'autorità portuale, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;
i canoni demaniali sono attribuiti alle autorità portuali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali di rilevanza pubblica generale;
diversi avvisi manifestati generano incertezza interpretativa e provocano contenziosi;
l'applicazione dell'imposta di registro sui canoni demaniali si traduce in un'entrata reale per l'erario,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa che confermi l'applicazione dell'imposta di registro sugli importi dei canoni di concessione di beni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali.
9/2032-B/24. Susini, Duca, Mazzarello.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, collegato alla legge finanziaria per il 2002,
premesso che:
l'articolo 45 introduce alcune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativo alle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
il comma 1, lettera e), del medesimo articolo 45 prevede la messa a disposizione da parte di chi ne abbia la disponibilità, dei beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto a favore del gestore risultato aggiudicatario a seguito della procedura ad evidenza pubblica;
tale norma andrebbe applicata, a giudizio dei proponenti, esclusivamente per i bandi di gara attinenti allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma;

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziative volte a specificare che la suddetta norma si applica esclusivamente per i bandi di gara attinenti allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.
9/2032-B/25. (Nuova formulazione) Tidei, Raffaldini.

La Camera,
premesso che:
a seguito della priorità assegnata tra le opere di carattere nazionale alla direttissima Brescia-Bergamo-Milano e alla Tangenziale est-esterna di Milano parte del traffico indotto da tali infrastrutture viarie accrescerà il tasso di saturazione dei tratti urbani della statale Emilia n. 9 lungo l'asse Lodi-Melegnano-San Donato milanese;
a prescindere dallo stesso incremento di intensità di traffico indotto, la medesima statale Emilia, a seguito anche dell'aumento degli insediamenti abitativi, industriali e di servizio che insistono sul territorio a Sud di Milano, abbisogna da


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anni di una iniziativa di riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti urbani descritti interessanti i comuni di Lodi, Sordio, Tavazzano, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi, Melegnano, San Giuliano milanese, San Donato milanese;

impegna il Governo

a provvedere con iniziative appropriate, nell'ambito della realizzazione di opere di interesse locale di chiara valenza generale, con stanziamenti da prevedersi a valere dall'anno finanziario 2003, finalizzata alla progettazione relativa alla riqualificazione e alla messa in sicurezza dei tratti urbani interessanti la viabilità della strada statale Emilia n. 9 lungo l'asse Lodi-Melegnano-San Donato milanese, da assegnare ai Comuni interessati sopra menzionati secondo una misura proporzionale al numero di abitanti degli stessi.
*9/2032-B/26. (Testo così modificato nel corso della seduta).Quartiani, Capitelli, Duilio, Vianello.

La Camera,
premesso che:
a fronte della definizione delle opere: Brebemi (Brescia/Bergamo/Milano) e Tangenziale Est/Milano aumenterà il traffico indotto da queste infrastrutture nella statale Emilia n. 9 nel tratto Lodi-Melegnano-San Donato Milanese. Oltre all'incremento del traffico dovuto alla creazione delle opere sopradescritte, la statale Emilia, strada di grande rilevanza, per il numeroso aumento degli insediamenti a scopo abitativo, industriale, di servizio che si vanno espandendo nella zona che comprende il territorio del Sud Milano, da diversi anni necessita di opere di riqualificazione e messa in sicurezza dei tratti urbani descritti, sono interessati i comuni di: Lodi, Sordio, Tavazzano, San Zenone al Lambro, Zizzolo Predabissi, Melegnano, San Giuliano Milanese, San Donato Milanese;

impegna il Governo

a intervenire con iniziative mirate, in modo da favorire la realizzazione di opere di riqualificazione del trasporto sul territorio del Sud Milano, con stanziamenti da definire a partire dall'anno finanziario 2003, da utilizzarsi per la progettazione relativa alla riqualificazione e la messa in sicurezza dei tratti urbani relativi alla viabilità della strada statale Emilia n. 9 lungo l'asta Lodi-Melegnano-San Donato Milanese, da assegnare ai comuni interessati sopra citati in una misura proporzionale al numero dei residenti.
*9/2032-B/35.Minoli Rota, Falsitta, Gibelli.

La Camera,
premesso che;
nell'elenco delle 21 cosiddette «opere chiave» (cioè di priorità assoluta) indicato nel documento di programmazione economica e finanziaria in relazione al programma di realizzazione delle infrastrutture, connesso alla legge-obiettivo, non risultano comprese opere di indubbia rilevanza strategica per la rete stradale ed autostradale, quali la «variante del valico» sul tratto Firenze-Bologna della A1, la E-78 Grosseto-Fano, la 106 Ionica o l'Asti-Cuneo;
tali opere erano invece state considerate tra le 16 priorità assolute nel «Piano delle opere viarie di interesse strategico», definito dal Ministero dei lavori pubblici del precedente Governo, nell'ambito del Piano generale dei trasporti,

impegna il Governo

a reinserire queste quattro opere tra le effettive priorità affinché costituiscano «opere chiave» nel senso indicato dal documento di programmazione economica e finanziaria.
9/2032-B/27. Vigni, Abbondanzieri, Piglionica, Oliverio, Gasperoni, Chianale, Sandri, Meduri, Bova.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge AC 2032-B, recante disposizioni in materia


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di infrastrutture e di trasporti ed in particolare dell'articolo7, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
premesso che:
il Senato, accogliendo alcuni suggerimenti della Commissione antimafia, ha modificato due importanti disposizioni approvate dalla Camera in prima lettura che avevano lo scopo di semplificare e accelerare l'avvio delle opere minori, sia come semplificazione dell'invio all'Osservatorio dei dati relativi ai lavori di importo inferiore a 500.000 euro, attraverso schede sintetiche annuali, sia come esclusione dal programma triennale, di cui all'articolo 14 della citata legge n. 109 del 1994, dei piccoli lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
il Senato ha modificato la procedura per l'affidamento a trattativa privata dei lavori di importo inferiore a 100.000 euro, che nel testo approvato dalla Camera comprendeva l'indizione comunque di una gara informale e tale modifica, nonostante sottragga trasparenza all'attività della pubblica amministrazione, non è stata contrastata dalla Commissione antimafia quale possibile causa di un abbassamento della soglia di controllo per contrastare la criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano inserite nell'ordinamento giuridico norme di rango legislativo e regolamentare che da una parte semplifichino l'avvio delle opere minori, sia come invio dei dati all'Osservatorio sia come inserimento dei lavori nella programmazione triennale dei lavori pubblici, e dall'altra restituiscano misure di trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento degli appalti a trattativa privata, anche per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro.
9/2032-B/28. Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge AC 2032-B, recante disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti ed in particolare dell'articolo 7, comma 1, lettera aa) che modifica la disciplina della finanza di progetto di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
premesso che:
il testo approvato dal Senato prevede che le proposte dei promotori siano presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre;
il reinserimento nel testo normativo di scadenze prefissate per la presentazione delle proposte dei promotori rischia di sottrarre flessibilità allo strumento del project financing, prolungando i tempi di attesa e mettendo in crisi il sistema di finanziamento delle opere,

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della presente legge a ritenere comunque valida la seconda scadenza del 31 dicembre per la presentazione di proposte da parte dei promotori relativamente a lavori per i quali non siano state presentate proposte entro la scadenza del 30 giugno 2002.
9/2032-B/29. Gibelli, Parolo, Guido Dussin, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 24 del disegno di legge in esame differisce al 30 giugno 2003 il termine per la conclusione del programma degli interventi funzionali allo svolgimento della Conferenza ONU di Palermo, nonostante la Conferenza medesima sia già stata conclusa il 15 dicembre 2000;


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tale proroga permette l'utilizzo di procedure acceleratorie per l'esecuzione delle opere in deroga alla normativa sui lavori pubblici ed in particolare permette l'affidamento dei lavori a trattativa privata e senza obblighi di pubblicità per ragioni di urgenza e di sicurezza; ragioni queste ultime che ormai hanno cessato di esistere a seguito della conclusione dei lavori della Conferenza il 15 dicembre 2000,

impegna il Governo

ad applicare le procedure acceleratorie utilizzate per i lavori funzionali alla Conferenza ONU di Palermo esclusivamente nei casi di effettiva necessità e urgenza e limitatamente al periodo attinente alla preparazione e allo svolgimento degli eventi straordinari.
9/2032-B/30. Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Vascon, Guido Giuseppe Rossi, Caparini.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 43, comma 3, del disegno di legge in esame dispone con efficacia retroattiva, a decorrere dal 1o gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 2002, l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, di tutti gli atti connessi alla riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nel terremoto del Belice;
tali benefici fiscali, limitati ai soggetti danneggiati dal terremoto del Belice, rischiano di creare discriminazioni nei confronti dei soggetti danneggiati da altre calamità naturali verificatesi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad evitare per il futuro di prevedere benefici fiscali a favore di limitate aree del territorio nazionale, valutando la possibilità di poter estendere le esenzioni di cui all'articolo 43, comma 3, anche ad altre zone colpite da calamità naturali.
9/2032-B/31. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Vascon, Caparini.

La Camera,
premesso che,
dopo i tragici fatti dell'11 settembre, si sono proposti in modo accentuato anche nei porti, i temi legati alla sicurezza verso possibili infiltrazioni terroristiche;
gli organismi dell'ONU hanno proposto una revisione degli standard in tutti gli scali;
gli Stati Uniti hanno assunto iniziative tese ad indicare «i porti sicuri», che saranno i soli attraverso i quali si potranno sviluppare i traffici da e per quel Paese;
ritardi nell'adeguamento delle misure di sicurezza, oltre a rappresentare un problema per l'Italia, possono indebolire la capacità competitiva dei nostri scali,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa a livello dell'Unione europea, affinché si definiscano standard, procedure ed interventi unitari nei porti dell'Unione;
a finanziarie, eventualmente anche attraverso misure tese a rafforzare l'autonomia finanziaria delle autorità portuali, a partire dai prossimi mesi, un piano di interventi capace di adeguare i nostri scali.
9/2032-B/32. Mazzarello, Duca, Albonetti, De Luca, Tidei.

La Camera,
premesso che:
a seguito delle priorità assegnate sulle infrastrutture viarie da realizzare, la situazione di Mantova risulta fra quelle da


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inserire per il miglioramento della viabilità per urgenza sia per interesse locale che regionale e interregionale

impegna il Governo

per quanto riguarda le tangenziali di Goito e Guidizzolo e il completamento della tangenziale Sud del comune di Mantova: a inserirle tra le effettive priorità quali opere di rilevante interesse locale e sovralocale, con chiara valenza generale e a stanziare le risorse necessarie per la loro realizzazione e completamento.
9/2032-B/34.Ruggeri.

La Camera,
in riferimento alla lettera i) dell'articolo 19 dell'AC 2032-B, in considerazione del fatto che l'infrastruttura da realizzare, circonvallazione di Santeramo, mette in collegamento tra loro tutte le arterie che, a seguito delle recenti declassificazioni, sono diventate tutte di competenza provinciale;
allo scopo di rendere possibile questo intervento da parte della competente provincia di Bari

impegna il Governo

a favorire le successive devoluzioni delle somme previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 dall'ANAS alla provincia di Bari.
9/2032-B/36.Piglionica.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22, comma 2, del presente provvedimento stabilisce la predisposizione di progetti di istruzione riservati a giovani atleti italiani praticanti gli sport invernali;
premesso che:
nei prossimi anni sono in calendario le Universiadi della neve (Alpi orientali), i campionati del mondo di sci (Alpi centrali) e le Olimpiadi (Alpi occidentali)

impegna il Governo

a riconoscere quali progetti indicati dalla presente normativa:
1) lo ski-college di Limone Piemonte (Alpi occidentali);
2) la scuola europea della neve di Clusone (Alpi centrali);
3) lo ski-college veneto di Falcade (Alpi orientali).
9/2032-B/37.Arnoldi, Osvlado Napoli, Paniz, Bressa, Lussana, Crosetto, Zanetta, Lupi, Rosso, Daniele Galli.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2032-B, recante «disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», predispone misure normative per la razionalizzazione della disciplina degli appalti pubblici di lavori nonché dell'urbanistica in generale;
le misure previste perseguono la finalità, fatta propria dal Governo all'atto dell'insediamento, di snellire le procedure amministrative che ancora oggi costringono le iniziative economiche al rispetto di una tempistica incompatibile con le esigenze dello sviluppo e dalla riqualificazione urbana;
già nel corso della discussione del disegno di legge n. 2032 era stata inserita la norma, poi accantonata all'esame al Senato, sull'attribuzione alla giunta comunale della competenza all'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale;
la suddetta misura, in una logica di semplificazione amministrativa e di tempestività delle decisioni della pubblica amministrazione, garantisce la rapida definizione del piano attuativo, che è mera


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trasposizione operativa delle previsioni dello strumento di pianificazione generale;
già nel corso della discussione del disegno di legge n. 2032 era stata inserita una disposizione, successivamente eliminata nel corso dell'esame al Senato, che elevava dal 30 per cento al 50 per cento la quota massima di lavoro subappaltabile della categoria prevalente ed una ulteriore previsione che sottraeva dalla preventiva autorizzazione del committente pubblico i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dell'appalto, ovvero a 100 mila euro;
dette disposizioni sono necessarie per restituire alle imprese la libertà di organizzare i fattori produttivi senza, per altro, incidere sulla cosiddetta verifica antimafia,

impegna il Governo

a confermare l'attribuzione definitiva alla giunta comunale della competenza all'approvazione dei piani urbanistici conformi allo strumento urbanistico generale;
a riesaminare l'attuale disciplina che regola l'istituto del subappalto nel settore delle opere pubbliche.
9/2032-B/38.Casero, Lupi, Verro, Stradella.

La Camera,
considerato che sono stati approvati gli obblighi di servizio pubblico (OSP) concernenti i seguenti collegamenti: Pantelleria-Trapani, Lampedusa-Trapani, Pantelleria-Palermo, Lampedusa-Palermo, Lampedusa-Catania, Trapani-Roma-Milano, Trapani-Bari-Venezia e Trapani-Catania;
visto che per la messa in atto dei relativi obblighi (OSP) è stata già richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per le suddette otto tratte, con progetti di gare d'appalto distinte;
ritenuto che tale procedura possa arrecare un grave danno, in considerazione del fatto che le singole tratte possono non essere appetibili alle grandi compagnie aree, ma bensì alle società minori che, all'uopo costituite, danno scarsa garanzia di continuità nel servizio:

impegna il Governo

ad intervenire perché le suddette gare vengano bandite in un unico raggruppamento, ritirando la precedente richiesta di 8 progetti di gare d'appalto distinte, tenuto conto anche che in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera i) del regolamento CEE n. 2408/92, la decisione del raggruppamento dei collegamenti si basa su una motivazione adeguata e compatibile con il diritto comunitario ed in particolare con i princìpi di non discriminazione e di proporzionalità.
9/2032-B/39.Lucchese, Emerenzio Barbieri, Grillo, Craxi.

La Camera

impegna il Governo,

ad attivarsi per reperire le risorse necessarie all'adeguamento alle esigenze infrastrutturali del territorio delle comunità montane della Valcuvia e delle Valli del Luinese della strada statale 391 ed alla sua definitiva messa in sicurezza, in particolare nel territorio del comune di Maccagno.
9/2032-B/40. (Nuova formulazione) .Cossiga.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;
considerato il contenuto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 6);

impegna il Governo

a riconsiderare al più presto la materia delle tariffe professionali per i lavori pubblici,


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che crea notevoli difficoltà economiche ai comuni, soprattutto a quelli di piccole dimensioni.
9/2032-B/41.Osvaldo Napoli.

La Camera,
premesso che,
le immagini di Genova, nei giorni del G8, hanno fatto il giro del mondo per gli episodi di violenza, di distruzione urbana, di pestaggi efferati;
la città, che molto si attendeva da questo appuntamento internazionale, ha subito ferite morali e danni di immagine;
valutando positivamente l'inserimento di finanziamenti per infrastrutture, trasporto pubblico, restauri e ristrutturazioni inseriti nel disegno di legge 2031-B,

impegna il Governo

a reperire, nell'ambito della prossima finanziaria, i finanziamenti necessari ad organizzare gli eventi culturali adeguati all'importante appuntamento di «Genova capitale europea della cultura 2004».
9/2032-B/42.Pinotti, Mazzarello, Rognoni, Burlando, Banti, Acquarone, Bottino, Intini.

La Camera,
visto quanto previsto all'articolo 19 nel quale sono elencate e finanziate alcune opere infrastrutturali ritenute urgenti e prioritarie,

impegna il Governo

ad individuare i fondi sufficienti da destinare al finanziamento del progetto definitivo della superstrada «Transpolesana» per il tratto Rovigo-Adria, fino all'incrocio con la strada statale Romea, così come già approvato in sede di legge finanziaria per l'anno 2001.
9/2032-B/43.Frigato, Grotto, Ruzzante.

La Camera,
premesso che:
in più di una occasione rappresentanti autorevoli del Governo Berlusconi quali il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro alle infrastrutture e trasporti, onorevole Lunardi, hanno annunciato il completamento della superstrada Civitavecchia-Orte, e l'ammodernamento della rete ferroviaria CivitavecchiaCapranica-Orte;
tali infrastrutture garantirebbero non solo il collegamento stradale e ferroviario tra Tirreno e Adriatico, ma contribuirebbero a decongestionare il nodo stradale e ferroviario di Roma e consentirebbero un forte sviluppo dell'economia portuale di Civitavecchia ed Ancona;
da molti anni le istituzioni regionali, provinciali e comunali attendono la realizzazione di infrastrutture decisive per lo sviluppo e il rilancio dell'intera economia dell'Italia centrale;
la regione Lazio, quella Umbra e tutta il complesso delle autonomie locali dell'Italia centrale hanno più volte manifestato all'ANAS e alle FF.SS. la priorità di dette infrastrutture rispetto alle altre;
l'area di Civitavecchia (Porto di Roma) è destinata ad accogliere un importante interporto nel sistema intermodale laziale;
la stessa area è tra quelle prioritarie (almeno a parole) per la realizzazione delle autostrade del mare;

impegna il Governo

a garantire mediante atti amministrativi o attraverso specifiche previsioni da inserire nella legge finanziaria per il 2003 la destinazione di congrui stanziamenti da destinare alla realizzazione delle seguenti infrastrutture:
a) completamento del tratto stradale (superstrada) Civitavecchia-Orte;


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b) ammodernamento della tratta ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte;
c) realizzazione interporto e autostrada del Mare di Civitavecchia.
9/2032-B/44. Tolotti, Tidei.

La Camera,
premesso che:
il recepimento delle direttive comunitarie in materia di comunicazioni costituisce una importante occasione di modernizzazione e aggiornamento del nostro quadro normativo nel campo delle reti di comunicazione elettronica, come ha ricordato recentemente lo stesso Presidente della Repubblica;
tale recepimento non può in alcun modo riguardare la regolazione del sistema radiotelevisivo che richiede un ampio confronto parlamentare e non può risolversi in una delega al Governo;
lo stesso Ministro delle comunicazioni nel corso dell'audizione presso la IX Commissione ha escluso che il recepimento delle suddette direttive comunitarie vada a rivedere la regolazione dell'attuale sistema radiotelevisivo;

impegna il Governo

ad escludere dai decreti legislativi che è chiamato ad emanare in base alla presente legge materie aventi ad oggetto la regolazione di mezzi di radiodiffusione sonora e televisiva.
9/2032-B/45. Gentiloni Silveri, Panattoni, Giulietti, Lusetti, Duca.

La Camera,
premesso che:
il Governo ha assegnato mediante gara alcune licenze per l'UMTS;
due soggetti licenziatari (IPSE e BLU) manifestano vistosi segni di crisi, che possono generare acuti problemi sociali e perdita di occupazione;
il Governo con propri provvedimenti, prevede l'allungamento della durata delle licenze da 15 a 20 anni e la possibilità di cedere a terzi la licenza stessa;

impegna il Governo

ad assicurare che il passaggio a terzi delle licenze utilizzando la presente legge avvenga salvaguardando i livelli occupazionali e limitando le conseguenze delle crisi in atto.
9/2032-B/46. Panattoni, Gentiloni, Duca, Lusetti, Pasetto.

La Camera,
visto il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15 in materia di installazione di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, ai fini della sicurezza stradale;

impegna il Governo

a rendere esplicito che l'obbligo di installazione di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia autostradali vige anche per le opere già realizzate o in via di realizzazione, quantomeno in tutti i casi in cui le opere riguardano l'attività di concessionari (Società concessionari autostradali) e quindi senza ricorsi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9/2032-B/47. Abbondanzieri, Vigni.

La Camera,
esaminato il disegno di legge AC 2032-B recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti collegato alla finanziaria 2002;
considerato che l'articolo 38, ai commi 5 e 7, introduce un doppio regime di interventi a favore del trasporto ferroviario nel caso di trasporto combinato e di


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merci pericolose gli aiuti sono riconosciuti alle imprese di settore che abbiano un accordo con le imprese ferroviarie; nell'altro caso è previsto un regime di aiuti per il combinato e l'autostrada viaggiante a favore delle imprese ferroviarie che preventivamente definiscono un accordo con le imprese di settore;
considerato che l'adesione al Protocollo di Kyoto impone l'adozione di misure atte a ridurre fortemente le emissioni di anidride carbonica entro il 2010 e che per quanto riguarda l'Italia, l'Unione europea le ha attribuito un onere di riduzione delle emissioni al 2010 pari al 7 per cento;
considerato che l'incentivazione all'utilizzazione delle cosiddette autostrade viaggianti (mezzi pesanti trasportati su appositi carri ferroviari), consente di ridurre fortemente l'impatto ambientale causato dal transito degli automezzi nelle principali vie di comunicazione e nei passaggi transfrontalieri, assicurando, nel contempo, il rispetto di elevati livelli di sicurezza;

impegna il Governo

a dare priorità all'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 38.
9/2032-B/48. De Laurentiis, Montecuollo, Tucci.

La Camera,
premesso che:
la grande frana di Ancona del dicembre 1982 ha provocato danni ingentissimi alla città, alle strutture ospedaliere e scolastiche, a centinaia di abitazioni, alle infrastrutture ferroviarie, stradali e alle reti dei servizi;
l'ultima rata del finanziamento pubblico pluriennale scade nel 2002;
nel corso degli anni gli interventi, opportunamente, sono stati rivolti a risolvere i problemi abitativi, quelli delle infrastrutture pubbliche e delle attività industriali danneggiate;
inoltre sono in corso interventi di monitoraggio, risanamento e ripristino geologici nel versante dei quartieri maggiormente colpiti (Posatora e Palombella) che rappresentano circa il 40 per cento della zona in frana;
considerato che sulla restante parte dell'area in frana occorre avviare il monitoraggio, nonché i necessari lavori di consolidamento, risanamento della collina nel versante riguardante il quartiere di Torrette ove insistono l'ospedale regionale e l'università di medicina;

impegna il Governo

a definire l'intesa con la regione Marche e il comune di Ancona, il programma e il finanziamento per proseguire il risanamento della grande frana di Ancona.
9/2032-B/49. Duca.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2032-B;
considerato che l'articolo 19, comma 1, lettera m), dispone un finanziamento per la progettazione e realizzazione del completamento della tangenziale est di Galatina;
rilevato che la predetta norma attribuisce i fondi in questione, non alla provincia di Lecce, che è l'ente competente per la suddetta infrastruttura, bensì impropriamente al comune di Galatina, il quale non ha alcuna competenza sulla viabilità provinciale e quindi sulla realizzazione dell'opera;
preso atto che la stessa provincia di Lecce ha già avviato le misure per la realizzazione dell'opera, dando, tra l'altro, corso, oltre alla progettazione definitiva della stessa, al cofinanziamento ed alla


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costruzione del primo lotto, i cui lavori di importo pari a 11 miliardi 360 milioni sono in fase di avanzata esecuzione;
osservato che, stante l'attuale testo della disposizione, i finanziamenti rischiano di restare, di fatto inutilizzati, in quanto lo stesso comune di Galatina non si trova nelle condizioni di potersi avvalere di uno stanziamento concesso per un'opera che, in base alla vigente normativa, rientra certamente nel novero della viabilità provinciale;
rilevato altresì che appare ancora possibile, in sede di attuazione della predetta disposizione, risolvere in via amministrativa la problematica questione sorta;

impegna il Governo

ove fosse preventivamente confermato da un accertamento del Ministero che il comune di Galatina non sia in grado di realizzare il completamento della suddetta strada, a prevedere, nel provvedimento amministrativo di assegnazione al comune di Galatina del finanziamento, il vincolo a carico di detto ente di ritrasferire i suddetti fondi alla provincia di Lecce.
9/2032-B/50. (Nuova formulazione) .Rotundo, Vigni, Luigi Pepe.

La Camera,
premesso che:
i lavori della superstrada del Gargano sono interrotti dal 1996 al comune di Vico del Gargano a nord e al comune di Mattinata a sud;
detta arteria rappresenta la incompiuta più significativa dell'Anas nel nostro Paese;
essa è, infatti, nata non solo per servire il traffico locale, ma soprattutto quello turistico che ogni anno conta oltre 2 milioni di ospiti delle note località balneari del Gargano, del Parco nazionale e della città di Padre Pio, San Giovanni Rotondo;
il progetto di completamento è stato ritenuto strategico da parte del Ministero delle infrastrutture con la recente approvazione dello strumento di programmazione generale PRUSST provincia di Foggia

impegna il Governo

a recepire, quale opera di interesse nazionale e di interesse locale, detta superstrada, prevedendo idoneo finanziamento a stralcio nel programma triennale Anas o direttamente alla amministrazione provinciale di Foggia.
9/2032-B/51. Spina Diana, Parodi.