Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Benvenuto, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Bocchino, Bono, Buttiglione, Cammarata, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Deodato, Dozzo, Follini, Frattini, Galati, Gasparri, Lion, Loiero, Maggi, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Minniti, Naro, Piglionica, Possa, Prestigiacomo, Ranieri, Ricciotti, Ruggeri, Russo Spena, Santelli, Santori, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Zanettin.
In data 11 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
RUZZANTE e GAMBINI: «Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali» (3008);
GARAGNANI ed altri: «Disciplina delle attività musicali» (3009);
VOLONTÈ ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia» (3010);
VOLONTÈ ed altri: «Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici» (3011);
BATTAGLIA: «Definizione del profilo professionale di tecnico audioprotesista» (3012);
PAPPATERRA ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società "Patrimonio dello Stato Spa" di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato» (3013);
FANFANI e FISTAROL: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario» (3014);
ROMOLI e COLLAVINI: «Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del comune di Grado» (3015);
CARLI ed altri: «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici» (3016);
PECORELLA: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» (3017);
PITTELLI ed altri: «Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione» (3018).
Saranno stampate e distribuite.
In data 11 luglio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal ministro delle comunicazioni:
«Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e di quelle nazionali di televendita» (3007).
Sarà stampato e distribuito.
Il parere della XII Commissione permanente (Affari sociali) sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (2972) - attualmente assegnato alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), in sede referente - su richiesta della medesima Commissione, sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
ARACU ed altri: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (2809) Parere delle Commissioni I e VII.
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999» (2810) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X, XII, e XIII.
VI Commissione (Finanze):
DEGENNARO e VOLONTÈ: «Disposizioni in materia di banche popolari cooperative» (2942) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
DELBONO: «Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995» (2752) Parere delle Commissioni I e V.
La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 329 del 1o-9 luglio 2002 (doc. VII, n. 196) con la quale:
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971 e nuove norme in favore di mutilati e invalidi civili), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, secondo comma, 31, primo comma, 32, 34 e 38, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Lucca;
alla XII Commissione permanente (Affari sociali).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
con lettera in data 05 luglio 2002, sentenza n. 318 del 1o-5 luglio 2002 (doc. VII, n. 193), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).
Con lettera in data 9 luglio 2002, sentenza n. 327 del 1o-9 luglio 2002 (doc. VII, n. 194), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti;
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Con lettera in data 9 luglio 2002, sentenza n 328 del 1o-9 luglio 2002 (doc. VII. n. 195), con la quale:
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nella parte in cui non contiene correttivi di carattere generale volti ad ovviare alle conseguenze della svalutazione monetaria, sollevata, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bologna e, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 82 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Bologna e dalla commissione tributaria provinciale di Forlì;
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Con lettera in data 9 luglio 2002, sentenza n. 332 del 1o-9 luglio 2002 (doc. VII, n. 197), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982, n. 873, nella parte in cui prevede che sia l'attore in ripetizione a dover provare che il peso economico dell'imposta non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti;
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.