Allegato A
Seduta n. 170 del 4/7/2002


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(Sezione 5 - Rilevazioni dei dati sulle adesioni allo sciopero generale indetto dalla CGIL tra il 20 giugno e l'11 luglio 2002)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:
da notizie apparse su vari organi di stampa nei giorni scorsi, si è appreso che, con un dispaccio ministeriale, IV divisione, n. 959 dell'11 giugno 2002, sarebbe stata richiesta da parte della direzione centrale del ministero del lavoro e delle politiche sociali alle sue articolazioni periferiche la rilevazione dei dati sulle adesioni allo sciopero generale di quattro ore, articolato su base regionale, indetto dalla Cgil dal 20 giugno all'11 luglio 2002;
la direzione regionale del lavoro di Milano, settore politiche del lavoro, con comunicazione del 19 giugno 2002, prot. 8198, indirizzata alle proprie direzioni provinciali del lavoro, a seguito della suddetta comunicazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha richiesto di raccogliere i dati concernenti le adesioni allo sciopero della Cgil, invitando inoltre le sedi provinciali a rilevare, nel proprio ambito territoriale di competenza, gli elementi di conoscenza necessari, individuando le fonti utili alla rilevazione, oltre nell'organizzazione sindacale interessata, anche nelle pubbliche amministrazioni competenti, nelle sedi Inps e nelle prefetture locali;
nella stessa comunicazione della direzione regionale del lavoro di Milano, nel paragrafo relativo al contenuto dei dati richiesti, si specifica che, oltre al numero dei lavoratori subordinati che hanno aderito allo sciopero, dovrà essere rilevato il dato di sintesi consistente nella percentuale di adesione rapportata al totale dei lavoratori interessati ed eventuali dati analitici, se disponibili;
si è inoltre appreso, da fonti sindacali, che a Pero (Milano), in occasione dello sciopero generale regionale indetto dalla Cgil, i carabinieri avrebbero richiesto alle aziende private i dati percentuali di partecipazione allo sciopero -:
se non ritenga gravemente lesivi del dettato costituzionale i comportamenti messi in atto per accertare i dati di adesione allo sciopero generale. Non solo, infatti, la Costituzione all'articolo 40 garantisce il pieno esercizio del diritto di sciopero, ma all'articolo 39 chiarisce che l'organizzazione sindacale è libera. Inoltre all'articolo 35, la Costituzione afferma che la Repubblica tutela il lavoro, mentre il comportamento che ha ispirato queste iniziative sembra essere non compatibile con questo dettato;
se non ritenga che l'utilizzazione di tutte le strutture periferiche del ministero del lavoro e politiche sociali, per il coinvolgimento anche di organi e apparati preposti all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla prevenzione e repressione dei reati, per la sua analiticità, costituiscono pesante e illegittima interferenza nelle relazioni sindacali e sia incompatibile con la funzione costituzionale propria del ministero del lavoro e delle politiche sociali;
se l'attività di rilevazione dei dati relativi all'adesione dei lavoratori ad azioni di sciopero sia già stata svolta in occasioni precedenti, inerenti scioperi proclamati unitariamente o singolarmente anche da altri sindacati diversi dalla Cgil;
se il riferimento alla raccolta di «dati analitici» non corrisponda in realtà alla richiesta di un elenco che contenga i nominativi degli scioperanti, con evidente atto lesivo della legge n. 675 del 1996 sul diritto alla privacy;
se non ritenga necessario chiarire quale sia l'uso effettivo che di questi dati vuole essere fatto;
quali garanzie vengano poste per certificare la correttezza dei dati rilevati come rispondenti alla reale situazione di partecipazione allo sciopero;


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se risponda al vero che, all'azione di raccolta delle suddette rilevazioni, siano state impiegate anche unità appartenenti alle forze dell'ordine, distogliendole dai compiti istituzionali assegnati loro, quali la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine pubblico, ambito nel quale sicuramente non rientra l'esercizio del diritto di sciopero, che è anzi un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione;
chi abbia autorizzato i carabinieri di Pero (Milano) ad andare a rilevare i dati sulla partecipazione allo sciopero nelle aziende dell'hinterland milanese, così come sembra essere stato confermato da loro stessi, interpellati da una radio milanese;
se infine l'azione di rilevazione delle adesioni richiesta dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'eventuale partecipazione alle operazioni di raccolta dei dati da parte di rappresentanti delle forze dell'ordine sia stata organizzata di concerto con il ministero dell'interno.
(2-00402)
«Gasperoni, Grandi, Adduce, Bielli, Bindi, Buffo, Calzolaio, Carboni, Cennamo, Cordoni, Maura Cossutta, Crucianelli, Dameri, De Brasi, Diana, Duca, Duilio, Filippeschi, Fluvi, Folena, Fumagalli, Galeazzi, Giulietti, Guerzoni, Innocenti, Leoni, Paola Mariani, Melandri, Mussi, Nannicini, Nieddu, Nigra, Panattoni, Pennacchi, Quartiani, Ranieri, Rugghia, Ruzzante, Sandi, Sciacca, Sedioli, Soda, Michele Ventura».
(1o luglio 2002)