Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 168 del 2/7/2002
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DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI ANGELO SANTORI E ROBERTO ALBONI SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 2843-BIS

ANGELO SANTORI. Il provvedimento oggi al voto dell'Assemblea è da condividere tanto nella sostanza quanto nella tempestività; esso interviene con misure finalizzate a gestire interventi urgenti sia nel campo delle eccedenze occupazionali che nel campo previdenziale.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, il decreto-legge coniuga l'adozione di misure consolidate, come il prolungamento del beneficio di alcuni ammortizzatori sociali, con nuove tipologie di impiego dei lavoratori, ovvero con la previsione di corsi di formazione professionale, ovvero ancora con l'incentivazione alla fuoriuscita, anche se limitata ai lavoratori che intendono intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata.
Si tratta di un provvedimento che affronta questioni estremamente delicate, perché tali sono quelle relative al lavoro ed alla previdenza in quanto strettamente collegate alla vita dell'uomo.
Con uno sforzo ulteriore - rispetto a quelli già in atto per il raggiungimento di un mercato del lavoro e di un sistema previdenziale che non penalizzi nessuno ma semmai garantisca i diritti di tutti i cittadini - il Governo si è impegnato con il decreto legge n. 108 a porre in atto misure per fronteggiare situazioni di grave crisi aziendale e per salvaguardare i diritti previdenziali acquisiti dai lavoratori italiani in Svizzera che rientrano definitivamente in Italia in stato di disoccupazione.
Nel corso dell'esame presso la XI Commissione, il provvedimento è stato oggetto di un attento esame, dando a tutte le componenti politiche - comprese quelle dell'opposizione - la possibilità di specificare, arricchire e dunque migliorare il testo originario.
Si è trattato in alcuni casi di modifiche ed integrazioni che sono andate a specificare quanto già contenuto nel testo:
all'articolo l, finalizzato al sostegno dei lavoratori dell'indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo e di quelli già dipendenti nelle aziende del settore tessile operanti nei territori ricadenti nell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio attraverso la proroga del trattamento di mobilità (fino ad un massimo di 36 mesi per i primi e di 48 mesi per i secondi), è stato specificato - ai commi 1 e 2 - che la misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del 20 per cento rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione;
sempre all'articolo l, comma 7, la previsione originaria che si limitava a rinviare all'applicazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per quanto concerne la ricollocazione dei lavoratori licenziati da aziende


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operanti nel settore della sanità privata, è stata sostituita esplicitando che ai sensi del citato articolo 10, comma 3, si prevede che le amministrazioni interessate possano affidare all'esterno lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto dei progetti dei lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro occupata nelle aziende coinvolte sia costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, da lavoratori già impegnati nei progetti stessi.

Altre modifiche ed integrazioni apportate nel corso dell'esame in Commissione sono relative al merito del decreto-legge:
all'articolo l, comma l, relativo alla proroga del trattamento di mobilità per i lavoratori del settore petrolifero e petrolchimico fino ad un massimo di 36 mesi, è stato ampliato il periodo di riferimento, prevedendo che tale proroga si applichi ai lavoratori licenziati a far data dal 29 marzo 2001 fino al 31 dicembre 2003 e non più fino al 31 maggio 2003;
all'articolo l, comma 4, è stata modificata la condizione perché i lavoratori di cui ai commi l e 2 del medesimo articolo (rispettivamente del settore petrolifero e petrolchimico e del settore tessile) possano usufruire della proroga dell'indennità di mobilità. La proroga suddetta, a seguito della modifica apportata, spetta ai lavoratori in quanto destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale;
all'articolo l, sono stati introdotti i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater; il comma 8-bis consente ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas che all'atto della cessione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di provvedere alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali al fine di conseguire i requisiti prescritti; il comma 8-ter autorizza il ministro del lavoro a disporre con proprio decreto - in deroga alla normativa vigente - una proroga non superiore a 12 mesi e per un massimo di 20 unità dell'integrazione salariale straordinaria ad aziende partecipanti al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive del settore siderurgico pubblico interamente dismesse e che abbiano successivamente cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare; il comma 8-quater reca la quantificazione dell'onere derivante dal comma 8-ter e dispone la relativa copertura finanziaria;
l'articolo aggiuntivo l-bis relativo alla revoca da parte del ministro del welfare del trattamento di integrazione salariale straordinaria per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, dispone che questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta ed hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e delle eventuali prestazioni accessorie;
dopo l'articolo 2 è stato inserito l'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili. Il comma l, modificando l'articolo 78, comma 6, della legge finanziaria per il 2001, estende a tutto l'anno in corso la possibilità per le regioni e gli enti locali che presentano vuoti di organico di procedere all'assunzione di soggetti impegnati in attività socialmente utili. Il comma 2, primo periodo, concerne la possibilità per le imprese - anche cooperative - di continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione di lavoratori socialmente utili quando subentrino nell'affidamento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili. Il comma 2, secondo periodo, dispone che sia da considerare nullo - ai fini della concessione degli incentivi per l'assunzione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili - il periodo di prestazione lavorativa reso da tali soggetti, qualora vengano licenziati


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per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione;
dopo l'articolo 3, è stato inserito l'articolo 3-bis, il quale reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma l, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368: questo dispone che l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa - tra l'altro - presso unità produttive ove sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto all'integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni a cui si riferisce il contratto a termine. L'interpretazione autentica chiarisce che tale divieto non si applica quando la riduzione d'orario venga realizzata con la stipula di un contratto di solidarietà.

Tra le disposizioni già inserite nel testo originario del decreto-legge vanno sottolineate quelle contenute all'articolo 2 e all'articolo 3, particolarmente significative.
L'articolo 2 del provvedimento differisce al 31 dicembre 2002 l'applicazione della norma che consente di assumere con sgravi contributivi i lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti: la disposizione normativa ha dato buona prova di sé in passato, contribuendo a risolvere parecchie situazioni critiche e il suo differimento consente di ripristinare una possibilità per soggetti per i quali, altrimenti, una nuova assunzione diventerebbe remota.
L'articolo 3 assicura un'adeguata tutela previdenziale ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera ed in stato di disoccupazione; il presente decreto-legge consente loro - fino all'entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2003 - di calcolare la pensione sull'intera anzianità contributiva, comprensiva quindi dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera e ciò fino al compimento dei 65 anni (età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico); dal mese successivo al compimento di quell'età, l'importo della pensione viene ricalcolato pro rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Non vi è in questo provvedimento nessuna volontà di riesumare vecchie pratiche dalle quali, invece, esso prende le distanze, sperimentando nell'affrontare le problematiche relative all'occupazione una metodologia del tutto innovativa e ben lungi dagli interventi assistenziali largamente utilizzati nel passato; esso, peraltro, conferma la volontà del Governo di affrontare il tema dell'occupazione con l'obiettivo di non penalizzare i soggetti anagraficamente in età più avanzata e di sostenere le forze lavoro più giovani ed attive.
Per tutte queste ragioni i deputati del gruppo di Forza Italia voteranno convintamente a favore di questo provvedimento.

ROBERTO ALBONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo di Alleanza nazionale esprimeranno un voto convintamente favorevole su questo provvedimento, poiché il decreto-legge, opportunamente integrato dalla Commissione che lo ha migliorato anche sotto il profilo della chiarezza, ha coniugato l'adozione di misure consolidate, come il prolungamento dei benefici di alcuni ammortizzatori sociali, con nuove tipologie di impiego dei lavoratori, ovvero con la previsione di corsi di formazione professionale ovvero, ancora, con l'incentivazione alla fuoruscita, anche se limitata, di lavoratori che intendono intraprendere attività autonoma in forma singola o associata.
Il provvedimento riguarda alcune situazioni di crisi aziendale che hanno determinato forti tensioni sociali originate da aspettative di lavoratori maturate nel tempo. Tali crisi appaiono risolte in modo definitivo e coerente, così com'è auspicabile non si ripetano casi di illusione e poi di delusione collettiva, determinata da una politica fatta di scelte sbagliate o, peggio, demagogiche.
D'altro canto, le situazioni specifiche hanno richiesto interventi urgenti accompagnati,


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però, da soluzioni in linea con una forte e legittima aspettativa di impiego.
Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire in legge reca disposizioni urgenti per affrontare situazioni di particolare tensione per le quali, nel tempo, si è fatto ricorso agli strumenti, pur legislativamente previsti, che però hanno evidenziato la propria natura assolutamente assistenziale.
Per concludere, voglio sottolineare che questo decreto-legge, che ci apprestiamo a convertire in legge, tende a dare soluzione definitiva alle questioni affrontate sia nel campo occupazionale che in quello previdenziale, calibrando l'intervento secondo la effettiva necessità.
Per tutte queste ragioni i deputati del gruppo di Alleanza nazionale voteranno convintamente a favore di questo provvedimento.

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