Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 168 del 2/7/2002
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Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza (2843) (ore 16,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Stralcio del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione - A.C. 2843)

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente, dobbiamo occuparci, sia pure per pochi attimi, di un problema di qualche delicatezza procedurale...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di stare attenti perché ora, se non ho capito male, si pongono problemi procedurali piuttosto delicati.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI, Presidente della XI Commissione. Sì, signor


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Presidente, ed anche di un certo rilievo istituzionale. Si tratta, infatti, della norma di cui al comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel quale le parole: «ventiquattro mesi» dovrebbero essere sostituite dalle parole: «trenta mesi».
Si tratta, in buona sostanza, della protrazione del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo. È stato obiettato, da più parti, che non è lecito prorogare mediante un decreto-legge il limite temporale per l'esercizio di una delega a suo tempo già conferita al Governo.
È bensì vero che questa norma sarebbe dedotta dall'articolo del disegno di legge di conversione e non propriamente dal corpo del decreto-legge, ma è innegabile che essa dia luogo alla proroga del termine relativo ad una delega che non è stata esercitata, ancorché con molte giustificazioni, e precisamente perché la consultazione, con le regioni in particolare, si è rivelata estremamente complessa. Il Governo, quindi, si è fatto carico del mancato completamento di tale consultazione.
Non è mancato un esame dei precedenti, dall'una e dall'altra parte, in senso favorevole o sfavorevole all'ammissibilità di siffatta procedura. Nella Commissione che ho l'onore di presiedere, le mie personali decisioni si erano fondate sul presupposto che, comunque, anche una decisione di ammissibilità dell'emendamento che aveva dato luogo al comma 2 dell'articolo unico non metteva il Governo nella condizione di adottare nuovi atti, di adottare nuove decisioni.
Si trattava, in buona sostanza, di sanare una situazione postasi già in essere. Inoltre, mi ero accertato, anche presso i gruppi facenti parte della Commissione, che non vi fosse comunque un'opposizione nel merito del provvedimento. Resa così più serena la materia del contendere, mi ero indotto, confortato dalla maggioranza della Commissione, a ritenere ammissibile questo tipo di normativa.
Tuttavia, mi ero ritenuto in dovere di far presente che, ove la Presidenza della Camera avesse ritenuto diversamente, certamente la Commissione e la sua presidenza non si sarebbero ritenute offese, considerata la materia estremamente controversa e considerati i precedenti, che sembravano legittimare l'una o l'altra decisione. Non taccio, infatti, da ultimo, a questo riguardo, che già un precedente specifico si era verificato proprio nell'identica materia.
Ora, siccome vi è stato anche un richiamo, sia pure incidentale, del Presidente della Repubblica a questo riguardo (ed in tempi anche estremamente recenti), il Presidente della Camera, se sono stato bene informato, si è espresso orientativamente per considerare non ammissibile un comma di questo genere. Sulla base di questa premessa io, confortato dal parere del relatore e praticamente dall'unanimità della Commissione lavoro, che, a questo riguardo, ho sentito questa mattina (ringrazio tutti componenti sia della maggioranza sia dell'opposizione), mi permetterei di chiedere, in questa sede, preliminarmente, lo stralcio del comma 2 dell'articolo unico, ma, contestualmente, il suo mantenimento ai lavori dell'Assemblea e, quindi, al nostro ordine del giorno, affinché sia eretto a provvedimento autonomo, ma mantenuto contestualmente all'ordine del giorno della nostra seduta. Chiedo alla Presidenza se ritiene di poter accedere a questa impostazione. La richiesta è formulata unanimemente, mio tramite, dalla Commissione lavoro.

PRESIDENTE. La Presidenza ritiene ammissibile la richiesta di stralcio avanzata dal Presidente della XI Commissione.
Ai sensi dell'articolo 45 del regolamento, darò ora la parola ad un oratore per gruppo, ove ne venga fatta richiesta.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, le conclusioni tratte poc'anzi, quando io ho chiesto la parola, ovviamente, non mi erano note; invero, attesa l'autorevolezza e la conoscenza che ho del nostro collega, prefiguravo che avrebbe concluso nel


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modo in cui ha fatto. Quindi, Presidente, noi segnaliamo che il Comitato per la legislazione aveva fatto questo appunto, quindi ci sarebbe stato un doppio e triplo vulnus se il Comitato dei nove, il presidente della Commissione, il relatore, avessero deciso di proseguire. A questo punto mi pare che la proposta sia seria e corretta, e noi siamo sicuramente a favore.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo alla richiesta, avanzata dal presidente Benedetti Valentini, di stralciare il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Come lui stesso ricordava, già in Commissione, in sede referente, il nostro gruppo avanzò la contrarietà ad una decisione, che in quel momento dell'esame si stava prefigurando, di ammissibilità riguardante la votazione dell'emendamento che fu presentato in quella sede, basata proprio sugli elementi che sono stati anche oggetto di deliberazione da parte del Comitato per la legislazione. Si tratterebbe dell'inserimento dell'esercizio di una delega, anche se non nel corpo del decreto-legge, nel disegno di legge di conversione, come veniva precisato.
Credo, però, che dovremmo considerare la sostanza, cioè gli effetti delle deliberazioni. Questi porterebbero ad una riapertura dei termini per l'esercizio di una delega e ciò per effetto di un voto che l'Assemblea esprime in merito alla conversione in legge di un decreto-legge. Si produrrebbe un vulnus anche rispetto ad una prassi, sempre seguita in questo ramo del Parlamento, di non dichiarare ammissibili emendamenti volti a concedere l'esercizio di una delega in un decreto-legge (di fatto, si tratterebbe di questo). Ritengo, pertanto, giusto accogliere la richiesta di stralcio in modo da restituire al provvedimento maggiore trasparenza, chiarezza e certezza per noi tutti.

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, intervengo molto sinteticamente visto che lei ha chiesto l'espressione di un parere, altrimenti non avrei preso la parola.
Vorrei soltanto dire che siamo favorevoli alla proposta di stralcio avanzata dal presidente della Commissione lavoro. D'altro canto, nella discussione sulle linee generali avevamo sottolineato il carattere, per così dire, un po' incongruo - ed uso un eufemismo - di questa proroga e dunque siamo favorevoli a che non venga considerata nell'ambito della discussione del provvedimento. Ne parleremo quando, con un provvedimento ad hoc, verrà nuovamente ripresentata alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del presidente della XI Commissione di stralciare il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.
(È approvata).

Avverto che, come proposto dal presidente della Commissione, il disegno di legge risultante dallo stralcio resterà all'ordine del giorno dell'Assemblea e potrà essere pertanto esaminato nella settimana in corso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Avverto che, a seguito della votazione testè intervenuta, il disegno di legge al nostro esame assume la numerazione 2843-bis, mentre la parte stralciata assume la numerazione 2843-ter.

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