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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni in materia ambientale.
La ripartizione del tempo riservato all'esame degli articoli è pubblicata in calce al resoconto della seduta odierna.
Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che, come già comunicato nel corso dell'esame in Commissione, il Senato della Repubblica ha inviato alla Presidenza della Camera una rettifica al testo dell'articolo 16, comma 1, del disegno di legge in esame, nel senso che le parole «d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato ed accettate dalla Commissione.
Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 2033-B sezione 2).
Avverto altresì che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 2033-B sezione 3).
Ricordo che, a norma dell'articolo 123-bis, comma 3-bis, ultimo periodo, del regolamento, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
Inoltre, in conformità ad una consolidata prassi interpretativa che estende all'esame degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati il regime procedurale previsto per la finanziaria ed il bilancio, non sono stati pubblicati, in quanto non ricevibili:
gli emendamenti presentati in Commissione ma in quella sede ritirati;
i nuovi emendamenti, non previamente presentati in Commissione né riferiti a parti del testo modificate dalla Commissione medesima.
Avverto altresì che la Presidenza, sulla base del parere espresso dalla Commissione bilancio nella riunione di oggi, non ritiene ammissibile, a norma dell'articolo 123-bis del regolamento, in quanto reca nuovi o maggiori oneri finanziari privi di idonea quantificazione e copertura, l'emendamento Realacci 4.1 (vedi l'allegato A - A.C. 2033-B sezione 1).
Avverto infine che, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, non saranno posti in votazione gli articoli già approvati dalla Camera e non modificati dal Senato e che non sono stati pubblicati, in quanto non ricevibili, gli emendamenti riferiti alle parti non modificate dal Senato.
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