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La Camera,
premesso che:
con l'entrata in vigore dei trattati bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera, è decaduta la convenzione bilaterale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera in materia di assicurazioni sociali, per essere sostituita dalla regolamentazione comunitaria;
a seguito di tale modifica è venuta meno la possibilità, per i cittadini italiani che abbiano lavorato in Svizzera, di trasferire i contributi pensionistici dall'ente previdenziale svizzero a quello italiano, con conseguente impossibilità di accesso alla pensione di anzianità per coloro che risultano espulsi dal mercato del lavoro;
il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, consentendo di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione sull'anzianità contributiva comprensiva dell'anzianità svizzera - fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico - ha offerto una soluzione immediata, ma parziale, alla problematica descritta, in quanto prevede tale possibilità di computo solo per coloro che maturino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2003;
l'estensione temporale del predetto meccanismo di calcolo comporta comunque rilevanti oneri per la finanza pubblica, che non possono trovare adeguata copertura in sede di conversione del decreto-legge citato;
a reperire, in sede di predisposizione della legge finanziaria, le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantita fino al 31 dicembre 2007 la possibilità, per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera in stato di disoccupazione, di maturare il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera.
lettera i) e comma 14, primo periodo del decreto legge n. 346 del 24 novembre 2000, come modificato dall'articolo 78 comma 29 della legge n. 388 del 2000, è prorogato fino al 31 dicembre 2002 per un numero massimo di lavoratori pari a 406 unità;
ad attivarsi affinché entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge venga disposta la proroga della indennità di mobilità anche per le unità di lavoratori esclusi dal beneficio dell'ammortizzatore sociale.
in vista della prossima legge finanziaria ad attivare con la regione Basilicata e le organizzazioni sindacali un confronto finalizzato alla determinazione dì un percorso che possa accompagnare al pensionamento le unità in mobilità che hanno una età anagrafica e contributiva non distante dai requisiti richiesti e a determinare la proroga di ulteriori 12 mesi in favore dei lavoratori rimanenti nella platea in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e del completamento dei processi di reindustrializzazione in atto.
La Camera,
ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per individuare il rischio moderato e per la determinazione dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici.
La Camera,
ad effettuare una ricognizione delle risorse fin qui impegnate e ad assicurarne la costante destinazione all'aumento delle pensioni minime, eventualmente modificando o diversamente graduando i requisiti e gli importi previsti dal citato articolo 38.
La Camera,
a varare un provvedimento legislativo, con la prossima legge finanziaria, di modifica della legge n. 223 del 1991 che consenta l'uso della cassa integrazione straordinaria e della indennità di mobilità nei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991, a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal loro numero di addetti, per consentire eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione.
La Camera,
a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientrati definitivamente dalla Svizzera.
La Camera,
a valutare l'opportunità di escludere il settore artigiano dall'ambito di applicazione di cui al citato articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 28 febbraio 2000.
La Camera,
ad adoperarsi per l'ampliamento del suddetto termine fino all'entrata a regime del sistema contributivo ed in particolare a reperire le risorse necessarie a realizzare tale obiettivo sin dalla prossima legge finanziaria 2003, da approntare entro il prossimo mese di settembre 2002.
premesso che
in favore dei lavoratori Valbasento ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 il trattamento di mobilità di cui all'articolo 1 comma 6
con decreto interministeriale lavoro-tesoro n. 30955 del 2001 è stata determinata la proroga della indennità di mobilità con una disponibilità finanziaria pari a 6.038.827,22 euro pari a circa 11 miliardi e 693 milioni a di vecchie lire;
l'Inps è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni derivanti dal provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia;
nella individuazione delle 406 unità beneficiarie della proroga dell'ammortizzatore sociale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Inps, sono state escluse un numero limitato di unità, che risultano in possesso dei requisiti richiesti e appartenenti alle stesso bacino in quanto lavoratori ex Enichem;
l'inclusione di questi lavoratori, individuabili di concerto tra organizzazioni sindacali, ufficio provinciale del lavoro e Inps di Matera, non provocherebbe alcun aggravio di spesa in quanto coperti dalla disponibilità finanziaria del citato decreto interministeriale concedente la proroga;
le organizzazioni sindacali hanno già fatto presente il problema all'ufficio provinciale del lavoro di Matera nonché alla locale sede dell'Inps;
premesso che:
in favore dei lavoratori Valbasento e Interklim è stata disposta ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 448 del 2001 la proroga della indennità di mobilità la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2002;
la proroga dell'ammortizzatore sociale è legata al processo di reindustrializzazione in atto attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in particolare in Valbasento con il bando regionale di 212 miliardi di vecchie lire in favore dell'insediamento di iniziative economiche mentre per i lavoratori Interklim mediante l'avvio del contratto d'area per i siti della legge n. 219 del 1981;
con accordo tra regione Basilicata e parti sociali vi è l'impegno di reintrodurre questi lavoratori nelle nuove iniziative che si stanno insediando;
si tratta di un processo lungo non privo di difficoltà e la scadenza della indennità prevista tra 6 mesi rappresenta un tempo non sufficiente a mettere in atto il percorso intrapreso per il loro reinserimento al lavoro;
complessivamente la platea interessata dalla proroga è di 600 unità circa e per una regione come la Basilicata rappresentano un numero molto significativo;
nel corso del 2000 la regione Basilicata tramite l'ente lavoro Basilicata (ELBA) ha proceduto ad uno screeneng anagrafico e contributivo dei lavoratori beneficiari della proroga;
molte unità soprattutto per quanto concerne la platea dei lavoratori Valbasento Ex Enichem, ma anche per quanto riguarda L'Itnterklim, hanno una età anagrafica e contributiva relativamente alta e oramai prossima alla pensione con inevitabili e oggettive difficoltà per una eventuale loro ricollocazione nel mondo produttivo;
premesso che:
il decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 25, ha dato attuazione alla direttiva 98/24/CE sulla protezione e la salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro, introducendo a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tra i quali l'obbligo di adottare misure generali e misure specifiche di prevenzione e protezione; queste ultime solo qualora i risultati della valutazione dei rischi non dimostrino che vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure generali sono sufficienti a ridurre il rischio;
ai fini della determinazione dei valori limite e del rischio moderato, il decreto legislativo n. 25 del 2002 prevede l'adozione di specifici decreti interministeriali, sentite le parti sociali;
il medesimo provvedimento, nelle more dell'adozione dei predetti decreti, prevede che i parametri per l'individuazione del rischio moderato possano essere definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro, sentite le associazioni di prestatori di lavoro;
la mancata adozione dei citati decreti attuativi per la determinazione dei valori limite, del rischio moderato e, nella fase transitoria, dei parametri per l'individuazione del rischio moderato, rende difficoltosa l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, in particolare per le piccole imprese;
ricordato che:
l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha integrato ad un milione il trattamento dei pensionati al minimo;
con tale misura il Governo ha soddisfatto un milione e 800 mila domande da parte di coloro che possedevano i requisiti previsti dalla legge, a fronte di una platea di 2 milioni e 200 mila interessati;
premesso che:
l'industria manifatturiera italiana di prodotti di consumo alla persona rappresenta la parte più dinamica del sistema economico nazionale, come dimostrano i rilevanti apporti positivi alla bilancia dei pagamenti e i notevoli tassi di occupazione;
preso atto che la particolare congiuntura economica internazionale vede un restringimento rilevante di consumi;
visto che l'industria manifatturiera di prodotti di consumi alla persona è concentrata nei distretti industriali che rappresentano uno dei migliori patrimoni produttivi del paese, più volte sottolineato da vari MINISTRI anche dell'attuale Governo;
esaminato il provvedimento in oggetto;
preso atto delle norme contenute nell'articolo 3, finalizzate a risolvere il problema pensionistico dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;
tenuto conto che la norma di cui all'articolo 3 si limita al «dicembre 2003»;
esaminato il provvedimento in oggetto;
preso atto del valore che il medesimo riconosce alla formazione professionale;
ricordato che il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, «all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore»;
ritenuta questa disposizione fortemente limitante per il settore artigiano;
esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione in legge del decreto-legge n. 108, dell'11 giugno 2002, in materia di occupazione e previdenza;
con riferimento all'articolo 3 che disciplina, sul piano contributivo, la condi zione previdenziale dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera;
tenuto conto che il termine del 31 dicembre 2003 contemplato nel detto articolo quale termine finale di vigenza della norma che consente la regolarizzazione contributiva dei lavoratori rientrati in Italia dalla Svizzera in stato di disoccupazione, attraverso il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera;