...
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
8-quinquies. Ai fini di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità del rapporto di lavoro del personale del precedente gestore, è riconfermato per altri trenta mesi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18.
8-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-quinquies si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire di cui all'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e delle risorse destinate alla medesima finalità nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti di 50 milioni di euro.
1. 1. Alfonso Gianni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
* 2. 3. Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».
* 2. 4. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Piscitello.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2002».
2. 2. Strano, Catanoso, Giuseppe Drago, Filippo Maria Drago, Fatuzzo, Floresta, Giuseppe Gianni, La Grua, Mauro, Palumbo, Paolone, Trantino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 3 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di dieci anni, di un anno ogni tre anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del triennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del triennio.»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 7. Agostini, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, l'incremento di cui al comma 1 è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi di importo annuo pari o superiore al limite di 6.713,98 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, non possieda redditi, cumulati con quelli del coniuge, di importo pari o superiore al doppio del predetto limite. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori al limite prescritto, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportarne il superamento. Per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 8. Cordoni, Agostini, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 5, lettera d), dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, nella stessa misura, rapportata a mese, e con le stesse modalità è aumentato annualmente il limite mensile di cui al comma 1.»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 9. Nigra, Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Motta, Guerzoni, Agostini, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le parole: «e, nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, anche del reddito catastale dell'abitazione concessa in usufrutto gratuito a parenti di primo grado, del reddito fondiario, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro, nonché, se di importo complessivo annuo superiore a 1.033 euro, dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Dal reddito influente per il diritto ai benefici di cui al presente articolo viene dedotta una somma corrispondente alla metà del canone annuo di locazione della casa di abitazione, entro il limite corrispondente alla metà del canone medio praticato per gli appartamenti di civile abitazione nel comune di residenza. Sempre agli stessi fini, non si tiene conto di una quota della pensione o delle pensioni a calcolo di cui è titolare il soggetto interessato all'incremento nella misura di un terzo ed entro il limite di un terzo dell'importo di cui al comma 1.»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 10. Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, all'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, con effetto dal 1o gennaio 2002, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
a) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 440.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 13.000.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 13.000.000 ma non lire 18.000.000.«
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. 11. Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Guerzoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Nell'ambito delle disponibilità previste nel prospetto di copertura di cui all'articolo 79, comma 1, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti al soggetto interessato si considera al netto della maggiorazione per gli ex combattenti eventualmente spettante in base all'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, o all'articolo 6 della citata legge n. 544 del 1988.»
3. 12. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Agostini, Gasperoni, Nigra, Motta, Trupia, Sciacca, Delbono, Duilio, Sgobio.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, primo comma, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413, le parole: «purché abbiano mezzi di propulsione propri» sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3-bis.01, valutati in euro 372.370 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base 7.1.3.3 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Gasperoni, Duca.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 può riguardare lavoratori di origine extracomunitaria, occupati nei tre mesi antecedenti il 30 luglio
2002, anche qualora la posizione degli stessi non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. In tal caso la dichiarazione è allegata, ai fini della ricevibilità, copia dell'impegno a stipulare con il lavoratore, nei termini risultanti dall'applicazione del presente articolo, il contratto di lavoro nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di immigrazione.
5-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 5-bis, nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Nei dieci giorni successivi, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di cui al comma 5-bis e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al medesimo comma 5-bis. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
5-quater. I datori di lavoro, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, non sono punibili per le violazioni delle norme concernenti il soggiorno, il lavoro e di carattere finanziario compiute, antecedentemente al 30 luglio 2002, in relazione all'occupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione di cui al comma 1.
5-quinquies. Le disposizioni dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater non si applicano ai rapporti di lavoro relativi a lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risultino destinatari di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
5-sexies. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi dei commi 1 e 5-bis basata su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità, al fine di eludere le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.»
3. 02. Tabacci, Volonté, Maninetti.
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter. (Proroga dei termini per l'entrata in vigore delle sanzioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25). - 1. I termini per l'entrata in vigore dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, sono differiti al 31 dicembre 2002.
3-bis. 01. Volontè, Giuseppe Drago.