1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Il comma 2 è stato stralciato nel corso della seduta).
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.
del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1o giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e le parole: «e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003».
1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato ale Camere per la conversione in legge.