...
La Camera,
considerato che:
la modifica apportata all'articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 si è resa opportuna per le modalità dell'esazione del contributo ambientale da parte del CONAI nei confronti dei soggetti obbligati ad iscriversi;
in ogni caso per i produttori rimane vigente il disposto dell'articolo 38, commi 3, 4, 5, 6, 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rispetto al quale la
modifica dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sopracitato è del tutto ininfluente;
quanto rilevato al punto precedente è comunque confermato dal disposto dell'articolo 41, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 - anche nella versione modificata dal provvedimento in discussione - nonché dalla previsione dell'articolo 41, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;
è necessario evitare dubbi interpretativi che potrebbero creare incertezze comportamentali agli operatori ed alle autorità deputate al controllo, con l'eventualità di un ingiustificato contenzioso giudiziario;
occorre precisare che resta salvo per i produttori quanto disposto dall'articolo 38, commi 3, 4, 5, 6 e 7, nonché dall'articolo 41, comma 2, lettera h) e comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 rispetto all'articolo 38, comma 2, del medesimo decreto;
a fornire in tutte le sedi necessarie la concordata interpretazione autentica.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n.2033-B;
considerato che l'articolo 26, comma 2, prevede una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge n. 9 del 1991, che costituisce un irragionevole ampliamento del divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia;
rilevato altresì che tale disposizione avrebbe effetti negativi non solo per gli operatori e i loro investimenti, ma anche per l'intero sistema Paese;
osservato che l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999 già stabilisce che «è vietata l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po»;
ricordato che il citato decreto ministeriale già prevede l'istituzione di una commissione tecnico-scientifica per controllare i rischi di subsidenza nell'area, durante eventuali progetti di sperimentazione;
a) ad adottare ogni possibile iniziativa affinché, in tutti i casi di divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia previsti dalla legislazione vigente, tale divieto si applichi solo fino a quando una speciale commissione, composta da rappresentanti del Governo, della regione Veneto e delle società concessionarie di titoli minerari, non abbia definitivamente accertato la non esistenza di rischi di subsidenza;
b) a fare in modo che, con apposito atto amministrativo, sia costituita la citata commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in corso di esame, eventualmente dando applicazione a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 dicembre 1999 e che la commissione medesima, entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione, svolga ogni necessaria attività di monitoraggio e verifichi la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;
ad adottare future iniziative legislative finalizzate ad inserire, tra i siti da bonificare, ai sensi della legge n. 246 del 1998, anche le aree minerarie delle colline metallifere della Toscana e il sito di Colleferro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 2033-B;
ad adottare ogni possibile iniziativa affinché, nell'attuazione dell'articolo 22, l'attività di monitoraggio e censimento dei siti minerari ivi prevista sia finalizzata a predisporre eventuali azioni di bonifica e ripristino ambientale.
La Camera,
in relazione al disegno di legge recante «disposizioni in materia ambientale» e dell'articolo 16 recante «provvidenze per le aree a rischio idrogeologico», considerato che a seguito della grande frana di Ancona verificatasi nel dicembre 1982, lo Stato ha disposto una serie di provvidenze a favore della regione Marche e del comune di Ancona allo scopo di risanare, previ studi e monitoraggi, il versante franoso.
Gli interventi di risanamento individuati, finanziati, appaltati ed in parte realizzati hanno riguardato la collina del quartiere di Posatora e il versante di Palombella verso il mare, ove insistono abitazioni ed infrastrutture viarie e ferroviarie. Visto che resta ancora da individuare gli interventi riguardanti la collina verso Torrette, nonchè la parte alta della collina che è rivolta verso l'ospedale regionale e l'università di medicina,
a definire, d'intesa con la regione Marche e il comune di Ancona, un programma per la difesa del suolo e per il risanamento della restante area interessata dal fenomeno franoso della grande frana di Ancona garantendo le necessarie provvidenze anche in modo pluriennale.