...
1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementato di.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per la bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, è istituito un Fondo di sicurezza di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.;
al comma 2, sostituire le parole: del comma 1, pari a 5 milioni di euro con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis, pari a 15 milioni di euro;
sostituire la rubrica con la seguente: (Rifinanziamento del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale e istituzione del Fondo per la bonifica dei siti orfani).
31. 2. (ex 31. 2) Realacci, Iannuzzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3, della legge 12 agosto 1997, n. 675, è incrementato di.
31. 1. (ex 31. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.