Allegato A
Seduta n. 168 del 2/7/2002


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(A.C. 2033-B - Sezione 25)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Fondo per le imprese interessate
da emergenze ambientali).

1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.


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2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 31.
(Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è incrementato di.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, è istituito un Fondo di sicurezza di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.;

al comma 2, sostituire le parole: del comma 1, pari a 5 milioni di euro con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis, pari a 15 milioni di euro;
sostituire la rubrica con la seguente:
(Rifinanziamento del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale e istituzione del Fondo per la bonifica dei siti orfani).
31. 2. (ex 31. 2) Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è istituito un Fondo di con le seguenti: il fondo di cui all'articolo 3, della legge 12 agosto 1997, n. 675, è incrementato di.
31. 1. (ex 31. 1) Vigni, Realacci, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Iannuzzi, Raffaella Mariani, Piglionica, Reduzzi, Sandri, Vianello, Zunino.