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1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
* 24. 1. (ex 24. 1) Vigni, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
* 24. 2. (ex 24. 2) Realacci, Iannuzzi.
Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
24. 3. (ex 24. 3) Lion, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.