Allegato A
Seduta n. 168 del 2/7/2002


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(A.C. 2033-B - Sezione 21)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 24.
(Smaltimento dei rifiuti sanitari).

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
* 24. 1. (ex 24. 1) Vigni, Lion, Pappaterra, Abbondanzieri, Bandoli, Calzolaio, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è abrogato.
* 24. 2. (ex 24. 2) Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: e ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
24. 3. (ex 24. 3) Lion, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.