Allegato A
Seduta n. 168 del 2/7/2002


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(A.C. 2033-B - Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).

1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 11.
(Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).

Sopprimerlo.
11. 1. (ex 11. 4) Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller, Collè.