Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 166 del 27/6/2002
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La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2828)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, votano per sessanta!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 283
Maggioranza 142
Hanno votato
128
Hanno votato
no 155
Sono in missione 87 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.8.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame, facciamo riferimento a uno dei punti delicati del provvedimento - contestabile, a nostro avviso, per l'impianto -, ossia quello riguardante il funzionamento dell'UCIS, un nuovo organismo che dovrebbe svolgere funzioni di coordinamento relativamente all'attivazione di tutele e di scorte. In particolare, poniamo l'attenzione sul comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento, che recita: «L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza».
È del tutto evidente che alcun'emergenza espressa in questa maniera possa essere garantita. Penso che, quanto meno, bisognerebbe specificare le modalità, i tempi, le responsabilità e, soprattutto, cosa accade quando scatta l'emergenza.
Soprattutto con riferimento ai momenti di emergenza, credo sia molto importante definire le diverse responsabilità ed individuare il soggetto in grado assumere immediate decisioni, a prescindere dall'opportunità o dalla necessità di consultare organismi più ampi.
Sebbene, non nutriamo una grande simpatia nei confronti dei questori - come si può immaginare -, riteniamo che il questore sia il riferimento giusto in una vicenda come questa, perché la competenza e la responsabilità tecnica gli vengono conferite dalla legge che, anche con questo provvedimento, voi state tentando di svuotare.
La nostra proposta emendativa è semplice, ma molto importante ai fini della valutazione complessiva del provvedimento al nostro esame. Voi avete deciso di istituzionalizzare un organismo centralizzato che dovrebbe, di volta in volta, valutare le scelte in ordine alle personalità, come dite, da dover tutelare. Noi proponiamo, nei casi d'urgenza, segnalati dall'autorità giudiziaria, che sia il questore il titolare dell'assunzione immediata di una decisione.
Solo in un secondo momento quest'attivazione deve essere sottoposta al vaglio dell'UCIS. Naturalmente, deve essere data comunicazione anche al prefetto della provincia interessata, ma l'UCIS, in primo luogo, avrà tutto il tempo ed il modo per valutare se alla decisione assunta dal questore si debba dare continuità.
Penso che quello da noi proposto sia un modo molto concreto ed anche importante per decidere come far fronte all'emergenza. Credo, altresì, che né la previsione


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del Governo, non modificata dalla maggioranza, né quella proposta dal collega Sinisi nel suo emendamento 2.2 risolvano il problema delle situazioni di emergenza che, ove non venisse approvato il mio emendamento 2.8, rimarrebbe assolutamente nel vago. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Mascia.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole su di un emendamento che mi pare affronti un problema che si può concretamente porre nella realtà: la tutela della sicurezza di persone sottoposte a rischio in situazioni di urgenza.
Il testo del decreto-legge si limita a stabilire, al comma 3 dell'articolo 2, che l'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza. È evidente che ciò debba avvenire, ma è altrettanto evidente che vi possono essere casi di particolare urgenza e gravità rispetto ai quali le procedure centralizzate potrebbero, ahimè, arrivare in ritardo: all'emergenza territoriale si risponde adeguatamente con le misure proposte dall'emendamento Mascia 2.8, sul quale esprimerò, pertanto, un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, annuncio anche il nostro voto favorevole perché, effettivamente, il terzo comma dell'articolo 2 non mi pare soddisfi le esigenze di urgenza: secondo tale disposizione, infatti, se l'UCIS provvede «all'attivazione» delle procedure di emergenza, qualora si determini la necessita di apprestare, con urgenza ed immediatezza, dispositivi di sicurezza a favore di soggetti a rischio, la formulazione del decreto-legge non è in grado di soddisfare tale necessità. Si può correre il rischio che, nell'attivazione delle procedure e, quindi, nel perseguire il complesso meccanismo previsto dal decreto-legge, il soggetto da tutelare resti senza scorta.
Invece, con l'emendamento Mascia 2.8, mi sembra si dia il potere di intervenire con urgenza, cioè immediatamente, al soggetto al quale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono attribuite competenze di questo tipo, per evitare, appunto, che, nelle more dell'attivazione delle procedure di emergenza e, quindi, del reperimento e della valutazioni delle informazioni, possa succedere ciò che nessuno vuole succeda.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la costituzione dell'UCIS che, avendo riguardo alle intenzioni, abbiamo salutato con favore, non è poi accompagnata da misure che possano rendere efficace tale strumento.
Ad una delle nostre maggiori preoccupazioni cerca di rispondere proprio questa scelta...

PRESIDENTE. Onorevole Brusco, onorevole Riccardo Conti, onorevole Maione, vi prego di prendere posto. Grazie.

GIANNICOLA SINISI. ...sollecitata dall'onorevole Mascia, che ha non soltanto un fondamento di buon senso, ma anche un senso logico-giuridico assai rigoroso.
Allorquando stabilisce che l'UCIS ha competenza esclusiva, oltre che in forma coordinata (noi avevamo proposto un emendamento anche su questo punto; e credo che numerosi studiosi cercheranno di spiegare cosa significhi la locuzione «in forma coordinata», formula assolutamente incomprensibile), il precedente comma 1 dell'articolo 2 sostanzialmente sottrae ai questori, sottrae all'autorità di pubblica sicurezza, una potestà che, oggi, essi hanno: quella, appunto, di disporre misure di tutela e di protezione.


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In questo caso e con questa legge, i questori perdono una parte delle competenze, che a loro sono state assegnate dalla legge n. 121 del 1981, attraverso quell'espressione in forma esclusiva. Con l'emendamento Mascia 2.8 si cerca di restituire queste competenze, attraverso una formula che preveda che almeno possano intervenire in caso di urgenza. A questo emendamento noi daremo il nostro sostegno. Siamo convinti che comunque i questori si attiveranno, perché certamente non lasceranno prive di tutela nel tempo necessario persone che sono esposte gravemente. Però, ciò nondimeno la formula, ribadisco, è assolutamente equivoca. Con un'interpretazione letterale stringente si dovrebbe dire che c'è sostanzialmente una modifica della legge n. 121 del 1981 a sfavore dei questori e delle loro competenze; competenze che così si vuole, quanto meno, nei casi di urgenza, rispristinare. Il gruppo della Margherita voterà a favore di questo emendamento.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che l'obiettivo che si propone questo decreto-legge è quello di realizzare al tempo stesso un coordinamento tra le varie autorità che sono chiamate ad assicurare la protezione ai soggetti a rischio, e di farlo nel modo più elastico e più efficace possibile, così come è stato più volte sottolineato dal relatore e come si detto anche nei lavori di Commissione. Allora, quello che viene indicato con questa frase molto sintetica nel comma 3 dell'articolo 2 va inserito, ovviamente, nel contesto del provvedimento, ma anche nel contesto del quadro normativo che, complessivamente, si interessa della protezione dei soggetti a rischio e si interessa della sicurezza in senso lato. Ciò si inserisce anche nel quadro della legge n. 121 del 1981, che veniva richiamata dall'onorevole Sinisi, che nessuno ha intenzione, con questo provvedimento, di modificare.
L'emendamento Mascia 2.8 introduce degli elementi di complicazione rispetto all'obiettivo che il decreto-legge intende raggiungere, perché si parla di una segnalazione all'autorità giudiziaria, che non c'entra nulla con la protezione e la tutela della sicurezza personale, e si introduce questa sorta di articolazione tra il questore e il prefetto che in altre disposizioni, penso ad esempio a quelle che intervengono in materia di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, non è specificata in modo così puntuale perché non ve n'è alcuna necessità. Con riferimento proprio a quella disciplina, vorrei ricordare che è il prefetto che attiva le misure di urgenza di protezione dei collaboratori in stretto raccordo con il servizio centrale di protezione; un meccanismo simile verrà attivato anche con l'applicazione di questo comma, e la formula del comma 3, così ampia e così sintetica, consente di raggiungere proprio quegli obiettivi che i sostenitori dell'emendamento Mascia intendono perseguire. Riteniamo che una maggiore elasticità e flessibilità e, quindi, una formula più ampia consenta di evitare tanti problemi concreti e tante complicazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario di Stato, ho l'impressione che lei dovrebbe dire all'Assemblea e a tutti noi che qualunque cosa noi proponiamo è inaccettabile, perché avete ritenuto giusto che le cose vadano avanti così. Ne potremmo prendere atto a malincuore, criticheremmo questo atteggiamento, ma almeno eviteremmo la farsa che si sta recitando in questo momento in Assemblea. Lei sa bene che le argomentazioni che ha usato mi danno ragione: c'è un problema, presente in tutto il decreto-legge, che riguarda il ruolo dei questori. Quei questori che già hanno sollecitato lei


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a rivedere questo atteggiamento, in quanto li si espropria di un ruolo che hanno sempre avuto.
L'emendamento Mascia 2.8 tende da una parte a riproporre in maniera ragionevole una questione che, lei lo sa bene, è all'ordine del giorno anche della sua maggioranza.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, prendete posto per consentire di ascoltare il collega Bielli che sta parlando.

VALTER BIELLI. D'altra parte, per quanto riguarda il merito dell'emendamento, lei stesso riconosce che non si tratta di un emendamento inaccoglibile in quanto propone soltanto una metodologia più funzionale a fronte di un'esigenza di coordinamento che riteniamo sia, per tutti, reale.
Allora, signor sottosegretario, almeno non intervenga! Si dica che avete già deciso così, almeno, da questo punto di vista, si fa chiarezza; ma, se interviene, contribuisca a stabilire un rapporto positivo su una questione che non riguarda esclusivamente lei ma anche il Parlamento.
Invito la sua maggioranza a tener conto di un dato: stiamo parlando di sicurezza, un tema che non è prerogativa di una parte. Com'è possibile che su un tema così delicato non possiamo avere l'opportunità di dialogare e di confrontarci con voi? È un problema anche di dignità personale che vi riguarda. Sappiate che il problema dei tempi non esiste; si può approvare questo provvedimento nei tempi stabiliti. Allora, lo chiedo con molta irritazione, ma anche con la convinzione di tutti noi, del Parlamento: tenete conto che le nostre osservazioni sono nell'interesse del paese e di tutti noi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, penso che il sottosegretario abbia fatto l'esempio più sbagliato. Non si può paragonare una situazione come quella di cui discutiamo, cioè casi di urgenza, di persone che hanno bisogno di protezione in tempi rapidi, alla situazione dei pentiti che, normalmente, può essere definita e decisa in tempi più adeguati e, in ogni caso, dipende, signor sottosegretario - è inutile che scuota il capo -, da molti fattori. Normalmente, quando si deve decidere la protezione per i pentiti, la decisione non deve essere presa in ore o giorni e, in ogni caso, il piano di responsabilità non si svolge nei termini che lei ha detto. Mi pare ci sia una commissione che opera al Viminale e un rapporto con i prefetti che, naturalmente, devono garantire la logistica. Qui, invece, parliamo di situazioni di emergenza sulle quali, da sempre, i questori hanno una competenza specifica e propria.
I questori, normalmente, dovrebbero essere coloro che conoscono il territorio e che sono in grado di valutare e verificare gli elementi informativi che determinano un allarme relativamente a quanto stiamo discutendo. È evidente che la risposta che lei ha dato consente, invece, anche una lettura politica. Non credo, infatti, che in situazioni di urgenza la garanzia possa essere assicurata da un prefetto che governa, media, all'interno di un ufficio, di un comitato come quello provinciale per la sicurezza, e che deve mettere d'accordo, come ben sappiamo, polizia, carabinieri ed una serie di altre figure. Qui parliamo di situazioni di urgenza in cui dovrebbero essere restituite al questore le competenze e le responsabilità proprie, che sono le uniche, credo, che possano garantire, sempre, tutti quanti anche dal punto di vista della chiarezza delle responsabilità, delle funzioni ed anche delle garanzie democratiche.
Dunque, noi proponiamo una cosa molto semplice: restituite, almeno in questo caso, il potere e la responsabilità che competono ai questori e poi passate attraverso il vaglio di questo coordinamento nazionale che avete istituito per verificare se questa protezione, se questa tutela, debbano continuare o meno. Non vi è nulla di complicato e nulla che metta in


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discussione chissà quale altra impostazione che pensate di dare. Penso che qui, lo ripeto, ci sia di mezzo una lettura anche politica di tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, apprezzo la volontà interlocutoria del Governo, ma debbo manifestare con fermezza il nostro dissenso rispetto a quanto è stato detto. Apprezziamo l'intenzione - che è alla base di questo decreto-legge - di voler favorire una reale capacità di acquisizione di informazioni in ordine alle condizioni di sicurezza delle persone a rischio, nonché dei singoli cittadini. Ciò che però non condividiamo e che ci preoccupa è il tenore letterale, il metodo ed il rischio che si corre attraverso l'approvazione di questo provvedimento. Siamo anche convinti del fatto che probabilmente non vi era l'intenzione di modificare la legge n. 121 del 1981, ma siamo altrettanto certi che questa ne risulta però modificata, poiché nel momento in cui si dice, all'articolo 2, comma 1, che queste misure sono disposte in via esclusiva dall'UCIS, si sottrae un potere all'autorità nazionale ed alle autorità locali di pubblica sicurezza, poteri che sono a queste conferiti proprio dalla legge n. 121. A tal proposito, non è una valida giustificazione neanche il ragionamento svolto richiamando la legge sui collaboratori di giustizia, perché anche in questa norma è stabilito che le autorità nazionali di pubblica sicurezza e le autorità locali possono provvedere, anzi, debbono provvedere, alle misure provvisorie di protezione nei casi di urgenza.
In questo caso, invece, anche nei casi di urgenza, si sottrae un potere che, secondo la legge, spetta ai questori. Tale potere viene loro sottratto, in quanto si prevede, lo ripeto, che spetti in via esclusiva a questo nuovo organismo centrale. Si tratta di una grave menomazione dei poteri dell'autorità di pubblica sicurezza che provocherà disfunzioni anche sotto il profilo della capacità di intervento immediato nelle situazioni - che pure esistono - richiedenti una immediatezza di azione che solo l'autorità locale, conoscitrice del problema, può avere. Sarà un inconveniente serio del quale noi oggi ci facciamo carico sostenendo l'emendamento Mascia 2.8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 311
Maggioranza 156
Hanno votato
127
Hanno votato
no 184).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Camo non ha funzionato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve in quanto, anche in questo caso, si tratta più di una questione lessicale...

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, le chiedo scusa. Colleghi, vi chiedo di consentirci di ascoltare le parole dell'onorevole Sinisi. Prego, onorevole Sinisi, prosegua il suo intervento.

GIANNICOLA SINISI. Il decreto-legge, nel testo attuale, propone che sia l'UCIS a provvedere all'attivazione delle procedure di emergenza. Ebbene, quando si legge di procedure di emergenza, di solito si immaginano quelle che si applicano in caso di partenza di un volo o in casi di particolare necessità, casi comunque certamente diversi da quelli che riguardano


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l'applicazione delle misure oggetto dell'articolo 2. Il mio emendamento 2.2 propone una semplice modifica letterale, prevedendo che l'UCIS adotti «misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza». Può sembrare forse solamente una questione di stile, ma a noi sembra invece che si tratti di un equivoco grossolano causato dall'utilizzo di una espressione anomala ed assolutamente non giuridica.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 333
Votanti 332
Astenuti 1
Maggioranza 167
Hanno votato
140
Hanno votato
no 192).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, anche in questo caso il mio intervento sarà molto breve. Il codice di procedura penale, signor Presidente, onorevoli colleghi, affida al ministro dell'interno una potestà assai rilevante, quella cioè di ottenere informazioni dall'autorità giudiziaria qualora le stesse possano essere utili per la sicurezza. Ebbene, questo provvedimento prevede che sia l'UCIS ad attivare il ministro dell'interno per la richiesta di tali informazioni. A noi sembra assolutamente improprio che un ufficio, peraltro dipendente dal ministro dell'interno, anzi dal dipartimento di pubblica sicurezza...

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, cosa succede?

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il microfono è stato spento.

DONATO BRUNO. Non da me!

PRESIDENTE. Vedo che ora è di nuovo acceso.

GIANNICOLA SINISI. Si, signor Presidente, ora è di nuovo funzionante. Non considero certo quanto accaduto come un sabotaggio! La mia cultura mi induce non solo ad essere tollerante, ma anche comprensivo, e quindi non ho nulla da obiettare rispetto a questo piccolo inconveniente tecnico.
Trovo assolutamente incomprensibile che in un provvedimento si preveda che un ufficio di secondo livello, dipendente dal capo della polizia, possa attivare il ministro dell'interno. Tale espressione non soltanto è sbagliata dal punto di vista tecnico e giuridico, ma addirittura sovverte l'organizzazione interna del Ministero dell'interno. Credo che, tra l'altro, vi sia un dovere generale da parte del ministro dell'interno di informare, una volta ottenute queste notizie, tutte le ripartizioni periferiche, dalla polizia di prevenzione per le attività antiterrorismo fino all'UCIS per quanto concerne le misure di protezione individuale.
Il mio emendamento 2.3 (che è un emendamento innocente dal punto di vista delle intenzioni, che ieri sono state maliziosamente ritenute in malafede) vuole semplicemente ripristinare all'interno del Ministero dell'interno un ordine politico e un ordine gerarchico per fare in modo che un articolo del codice di procedura penale non possa essere surrettiziamente deviato, facendo sì che, invece di affidare al ministro dell'interno quel potere che spetterebbe ad un'autorità politica e ad un'autorità nazionale di pubblica sicurezza, esso sia affidato surrettiziamente e strumentalmente ad un organismo amministrativo, peraltro di secondo livello all'interno dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Si scardina così una norma del codice di procedura penale e un sistema che


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vuole le informazioni dell'autorità giudiziaria conferite al ministro dell'interno, proprio per la sua responsabilità politica generale.
Invitiamo, quindi, l'Assemblea a sostenere il mio emendamento 2.3, perché un dirigente superiore non può ordinare al ministro dell'interno di fare qualcosa, per di più nell'ambito di una sua potestà politica nell'ambito del processo penale. Viceversa, tutto ciò che è utile per la sicurezza dei cittadini deve essere messo a disposizione dal ministro dell'interno, una volta che egli abbia attivato autonomamente questi poteri.
Signor Presidente, per queste ragioni assai banali, ma credo anche giuridicamente assai rilevanti, invitiamo l'Assemblea a sostenere questo emendamento e ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, questo è uno dei casi (nel decreto-legge in esame sono numerosissimi) in cui emerge con assoluta chiarezza il fatto che, di fronte ad una opposizione che non ha assunto un atteggiamento pregiudizialmente negativo rispetto al decreto-legge, ma che ha posto sistematicamente in Commissione e ieri ed oggi in Assemblea il problema di un miglioramento tecnico giuridico ed anche istituzionale dello stesso decreto-legge, si innalza un muro da parte della maggioranza e del Governo.
Credo sia non solo inaccettabile ma anche inconcepibile che ciò avvenga e che, di fronte a un'opposizione che non contesta il decreto-legge come tale, ma che si pone in una logica emendativa di perfezionamento, correzione e miglioramento (ieri il collega Sinisi si è sentito rivolgere qualche espressione al limite dell'ingiuria), venga espresso un totale diniego.
Signor rappresentante del Governo, non si rende conto che si cade un po' nel ridicolo (non mi riferisco alla sua persona bensì al testo): il comma 2 dell'articolo 1 - ne abbiamo già discusso ieri - stabilisce che il ministro dell'interno adotta, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, apposite direttive. Quindi vi è l'intesa del ministro dell'interno con la Presidenza del Consiglio dei ministri e non viceversa e, in merito a ciò, ha parlato a lungo, se non sbaglio, il collega Mattarella.
Inoltre, l'articolo 2 istituisce l'UCIS, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. A tal riguardo, al comma 1, si stabilisce, giustamente, che il ministro dell'interno si avvale del dipartimento della pubblica sicurezza nel cui ambito è istituito l'UCIS. Quindi vi è una scala gerarchica di cui fanno parte il ministro dell'interno, il dipartimento della pubblica sicurezza e, all'interno di quest'ultimo, si costituisce l'UCIS.
Inoltre, al comma 4, si dice che «ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale». Il comma 5 dice che «all'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri». Ci rendiamo conto di cosa sta avvenendo sul piano istituzionale? Vi sono il ministro dell'interno, il Ministero dell'interno, il dipartimento di pubblica sicurezza, all'interno del dipartimento l'UCIS, a capo di questo un prefetto o un dirigente generale o un generale dei carabinieri. Il comma 3 dice che l'UCIS attiva il ministro. Credo che mettendo insieme i vari commi di questo provvedimento, amico e collega Saponara, inevitabilmente vi coprite di ridicolo, non sul piano personale, ma istituzionale.
Vi stiamo fornendo, passo dopo passo, emendamenti che non cancellano nulla di ciò che questo decreto-legge vuole realizzare, ma che permettono di dargli coerenza, rigore e dignità istituzionale. Ci state dicendo «no», «no», «no» a tutto, cioè state dicendo «no» di fronte al tentativo di dare alle finalità di un decreto-legge, che in quanto tale non contestiamo, quel minimo di decenza giuridica, tecnica, legislativa, istituzionale e, vorrei aggiungere, perfino costituzionale che questo


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decreto-legge non ha. Sono letteralmente allibito e sconcertato che di fronte a ciò vi siano il diniego ed il silenzio totale.
Voteremo, ovviamente, l'emendamento 2.3 che cancella la ridicola previsione secondo cui un ufficio all'interno del dipartimento del Ministero dell'interno possa attivare il ministro. L'emendamento 2.3 propone di affermare, invece, la possibilità di avvalersi delle informazioni ottenute dal ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 118 del codice di procedura penale. Questa è una formulazione tecnicamente ed istituzionalmente corretta e noi la voteremo. Mi pare, anzi sono certo, che voi la boccerete, ma vi state coprendo di ridicolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, di fronte ai nostri emendamenti che sono migliorativi anche solo per quanto riguarda la lingua italiana del testo presentato, il sottosegretario ogni volta, anche un po' indispettito, ci spiega che stiamo sbagliando e che, in realtà, va tutto bene ed è tutto perfetto. Vorrei che il sottosegretario spiegasse cosa significa in italiano che l'UCIS attiva il ministro. Pensiamo che tale ministro sia in genere un po' sonnolente, un po' indolente, stravaccato sulla poltrona e, improvvisamente, venga attivato dall'UCIS non so con quale tecnica.
Il ministro, circa quindici giorni fa, ha annunciato l'ennesimo libro per l'abolizione del burocratese, e già lo aveva annunciato un precedente ministro della funzione pubblica. Vedo che tali libri veramente servono a poco e raggiungono molto poco il loro obiettivo. Questo non è un linguaggio legislativo, è un linguaggio tipico della burocrazia. Noi proponiamo di cambiare questa formulazione in una formulazione corretta. Riteniamo impensabile, da un punto di vista dell'organizzazione dello Stato, che un organismo subordinato possa attivare un organismo istituzionale sovraordinato. Insisto per ricevere chiarimenti perché, secondo il sottosegretario che esprime parere negativo, ancora una volta stiamo sbagliando nel nostro emendamento e, invece, il testo legislativo è perfetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 374
Maggioranza 188
Hanno votato
170
Hanno votato
no 204).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Volontè, Giuseppe Drago e Mongiello non hanno funzionato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 2.9.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo per chiedere al sottosegretario Mantovano chi sarebbero i due esperti che verrebbero nominati dal ministro all'interno dell'UCIS.
Nel contesto di un organismo come questo, dove le altre figure sono istituzionalmente responsabili, ciascuno per la propria parte - naturalmente fermo restando che su obiettivi precisi qualsiasi forma di consulenza può sempre essere attivabile -, non capisco la necessità di proporre formalmente e istituzionalmente due esperti all'interno di tale organismo. Non comprendo quali debbano essere le caratteristiche e i profili professionali di questi due esperti. Ricordo che in occasione del sequestro Moro venne chiamato un criminologo americano, il quale naturalmente fu pagato in modo molto significativo e i cui risultati furono pessimi (se non ridicoli).


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Non riesco quindi ad immaginare quali possano essere gli esperti su una materia come questa. Se l'impianto guarda sostanzialmente al terrorismo (e anche al terrorismo internazionale), credo che i massimi esperti in questa materia siano gli israeliani. Vorrei pertanto comprendere quali debbano essere le competenze, i profili e le caratteristiche dei due esperti che possono essere assegnati ad un organismo istituzionale, formalizzato in una legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. La legge n. 121 del 1981 consente al Ministero dell'interno la nomina di esperti, ma lo consente affinché tale ministero possa avvalersi di speciali competenze tecniche o scientifiche. Questa norma, infatti, è stata utilizzata in passato per avvalersi di particolari competenze informatiche, ingegneristiche o meccaniche per le varie commissioni attivate dal Ministero dell'interno, al fine di poter ottenere l'equipaggiamento di cui necessita.
Ma non vi è dubbio che nel momento in cui istituiamo una commissione che si occupa di sicurezza, gli esperti nel nostro paese sono proprio coloro che appartengono all'amministrazione della pubblica sicurezza. Allora, davvero non si comprende chi possano essere questi esperti, di cui avvalersi all'esterno, che possono entrare a far parte di una commissione che deve valutare le condizioni di sicurezza dei cittadini. Chi sono: investigatori privati, tecnici o manager delle tecnologie per la sicurezza?
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un incomprensibile introduzione di un elemento normativo, all'interno di questa cosiddetta fattispecie; introduzione assolutamente priva di ragionevolezza che porterà semplicemente ad attribuire due posti, pagati un tanto al mese, per 12 mesi all'anno, e nulla più. Vi chiedo se è ragionevole, oltre che serio, che in un provvedimento in cui si istituisce un organo per la sicurezza individuale delle personalità di Governo e dei cittadini e ci si affida al Ministero dell'interno, ad un organismo a ciò specificamente preposto, si introducano figure esterne che facciano parte, per competenze sulla sicurezza, proprio dell'ufficio del Ministero dell'interno, senza con ciò stesso negare che il Ministero dell'interno e l'amministrazione della pubblica sicurezza abbiano una competenza in questo campo. Credo vi sia una grave contraddizione ed anche un nocumento alla valutazione che ciascuno di noi dovrebbe dare della capacità professionale del Ministero dell'interno, salvo non specificare quali sono le competenze che questi signori dovrebbero avere.
Ma, come per altri aspetti di questo provvedimento, è del tutto incomprensibile la ratio che sta dietro a queste scelte normative.
Voteremo pertanto a favore dell'emendamento presentato dalla collega Mascia, così come ci riserviamo di intervenire sull'emendamento successivo ulteriormente specificativo della qualità di questi aspetti.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Grazie, Presidente. L'onorevole Mascia pone un quesito al quale vorrei rispondere. Gli esperti, in base alla previsione normativa, sono quelli di cui all'articolo 6 della legge n. 121 del 1981. Si tratta, cioè, di soggetti che hanno particolari competenze di carattere tecnico o scientifico e che, già oggi, per i servizi più vari, possono essere chiamati dall'amministrazione per fornire il loro contributo di conoscenza e di esperienza tecnica. Si tratta di un contributo che, nel caso specifico, non si comprende perché non possa essere preso in considerazione dal momento che il meccanismo della tutela non si sviluppa soltanto con la protezione personale e fisica, ma anche


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con l'utilizzo di una strumentazione, che è sempre più tecnologicamente precisa e puntuale.
L'utilizzo di tali soggetti avviene mediante contratto a tempo determinato; dunque, non si vede alcuna ragione di particolare eccezione rispetto ad una regola che viene comunemente praticata in tanti altri campi dell'amministrazione e che si è ritenuto di richiamare anche in questo caso, con riferimento esplicito alla norma in vigore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor sottosegretario, mi pare che il suo intervento ci convinca sempre più dell'opportunità di approvare l'emendamento Mascia 2.9.
Infatti, è fuori discussione che il potere di nominare esperti da parte del ministero ci sia, essendo previsto dall'articolo 6 della legge n. 121 del 1981. Il problema è un altro, vale a dire che in quel caso si tratta dell'organizzazione di un ufficio, che non prevede esperti; poi, il ministero - come previsto all'articolo 6 della legge n. 121 - per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici (che vorremmo sapere quali sono) può provvedere alla nomina di tali soggetti. Tuttavia, ciò non può avvenire esplicitamente per legge se non si è a conoscenza di quali siano questi particolari compiti scientifici e tecnici, che potrebbero non esserci. È ovvio che per la nomina, prevista dall'articolo 6, è necessaria un'adeguata motivazione, vale a dire un provvedimento amministrativo che spieghi quali siano le necessità scientifiche e tecniche che giustificano la presenza di particolari esperti che, in quel caso, vengono nominati.
In questo caso è diverso: il provvedimento prevede un ufficio che di per sé comprende due esperti, anche se non sappiamo per quali compiti tecnici e scientifici sia prevista la loro presenza.
Quindi, l'emendamento Mascia 2.9 non vieta al ministero di nominare eventuali esperti ex articolo 6, in quanto elimina dall'organizzazione dell'ufficio la presenza di esperti senza motivazione, consentendo al ministro di farne uso nei casi necessari e con particolare motivazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 372
Votanti 371
Astenuti 1
Maggioranza 186
Hanno votato
170
Hanno votato
no 201).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Cozzi e Falanga non hanno funzionato e che l'onorevole Jacini avrebbe voluto esprimere voto contrario anziché favorevole.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, quanto affermato dal collega Marone è assolutamente, oltre che giuridicamente, corretto e, quindi, va sostenuto. Infatti, all'interno della strutturazione di un ufficio che viene costituito, si inseriscono figure occasionali non si sa bene con quali compiti e di pari livello rispetto ai responsabili delle singole forze di polizia che ne entreranno a far parte.
Tuttavia, detto ciò, l'ulteriore elemento di equivoco è che il richiamo all'articolo 6 della legge n. 121 è riferito esclusivamente alla nomina di questi esperti; dunque, si richiama la procedura e non il contenuto di tale articolo. Quindi, il fatto che queste persone debbano essere dotate di specifiche competenze tecniche o scientifiche sembrerebbe, in qualche misura, derogato


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dal richiamo all'articolo 6 soltanto ai fini della nomina di queste persone e non con riferimento ai requisiti che le stesse debbano avere.
È proprio per tale motivo che, in quest'emendamento, abbiamo voluto precisare che tali soggetti non possono essere degli occasionali avventori, ma persone effettivamente dotate di esperienze tecniche o scientifiche adeguate.
Noi contestiamo che in un ufficio dell'amministrazione possano essere previste in organico - in organico, lo ripeto - figure di esperti, alla stregua dei comandanti delle forze di polizia, che entreranno a farne parte, secondo quanto descritto nel testo.
Ma aggiungiamo: se proprio questi esperti devono esservi, che almeno siano esperti per davvero, con le competenze richiamate dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, ma non da questo provvedimento, per come è stato formulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 367
Maggioranza 184
Hanno votato
172
Hanno votato
no 195).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Falanga non ha funzionato. Prendo atto altresì che il dispositivo di voto dell'onorevole Cialente non ha funzionato e che egli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole. Prendo atto, infine, che il dispositivo di voto dell'onorevole Garagnani non ha funzionato e che egli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo anche in questo caso molto brevemente. Il problema della protezione riguarda non soltanto gli italiani ma anche gli stranieri. Con questo emendamento di propone che possano essere sottoposte ad alcune misure di tutela anche alte personalità straniere. Certamente, ciò non può essere fatto su esclusiva iniziativa del ministro dell'interno; d'altra parte, già oggi si procede attraverso segnalazioni ed intese con il nostro Ministero degli affari esteri.
La previsione di poter sottoporre a misure di protezione e di tutela personale alte personalità estere con l'accordo del Ministero degli esteri viene esclusa da questo provvedimento.
Noi vogliamo semplicemente introdurla con il mio emendamento 2.5. Metto ulteriormente in chiaro la questione: vogliamo soltanto consentire che l'apparato delle forze di pubblica sicurezza possa garantire la sicurezza delle personalità estere, ovviamente, attraverso le segnalazioni e la condivisione della scelta da parte della Farnesina, al fine di evitare errori diplomatici.
Sottoponiamo anche questo emendamento all'attenzione dell'Assemblea, affinché venga valutato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 395
Votanti 393
Astenuti 2
Maggioranza 197
Hanno votato
178
Hanno votato
no 215).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima precisazione: è accaduto talvolta in passato che venissero richieste misure di tutela anche all'estero. È ovvio che le nostre autorità di pubblica sicurezza non possono operare in tal senso; quindi, si tratta di una precisazione che può sembrare tautologica, ultronea e pleonastica ma che intende fare chiarezza rispetto ad alcune richieste stravaganti che talvolta sono state avanzate.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 386
Votanti 383
Astenuti 3
Maggioranza 192
Hanno votato
171
Hanno votato
no 212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 2.7.
Ha chiesto di parlare dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con questo emendamento si vorrebbe contestare in radice la rilegificazione e la delegificazione regolamentare di misure che oggi non sono né regolamentate né delegificate, come peraltro sostenuto anche dal Comitato per la legislazione. Perdonate il bisticcio, ma il bisticcio non è mio.
Con questo emendamento, vorrei precisare un'ulteriore circostanza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, chiediamo che venga espunto dal novero delle disposizioni di legge che possono essere modificate con regolamento il comma nel quale si prevede che il ministro dell'interno, per i compiti di cui al presente decreto-legge, si avvale del capo della polizia. In pratica, con questo emendamento si intende dire: non è possibile - non è possibile, lo ripeto - che un impianto ordinamentale di questa natura, in cui il ministro dell'interno si avvale del capo della polizia, possa essere modificato da un regolamento. Non si tratta soltanto di un'illogicità giuridica. Ciò è assolutamente inammissibile. È uno sbaglio colossale non consentito dalla legge delle leggi, la legge 23 agosto 1988, n. 400, ma neanche dal nostro impianto costituzionale e ordinamentale. Voi non potete modificare con regolamento la struttura gerarchica tra il ministro dell'interno ed il direttore generale della pubblica sicurezza.
Questo è quanto abbiamo chiesto con questo emendamento. Se lo fate, non soltanto vi assumete una grave responsabilità, ma introducete un vulnus formidabile nell'assetto istituzionale del nostro paese e nell'assetto ordinato delle nostre forze di polizia, attraverso una legge che forse non leggerà nessuno, ma con cui potrà essere consentito da un Parlamento e da un Governo distratto, disattento o malizioso, di modificare rapporti strutturali nell'organizzazione della pubblica sicurezza avvalendosi di questa norma assurda, in base alla quale con regolamento si potrà modificare il rapporto di dipendenza tra ministro dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza e UCIS.
Io non vi invito a rimeditare sulle vostre posizioni sballate, ma vi invito a rispettare l'ordinamento del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, in relazione all'articolo 2 e, in particolare, al comma 9 che stiamo ora esaminando, si


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pone il problema che avevamo affrontato ieri in termini generali. Con questo articolo si interviene con un atto che ha valore di legge - siamo in sede di esame di un decreto-legge - su una materia, quale l'organizzazione e la disciplina di uffici ministeriali, della quale è stata disposta dal Parlamento la generale delegificazione. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, disposizione che è stata introdotta dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997, all'organizzazione e alla disciplina degli uffici dei ministeri si provvede mediante emanazione di regolamenti di delegificazione, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e oggi dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e con l'osservanza di una serie di criteri direttivi. La disposizione è stata confermata dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 che la inquadra nell'ambito della generale riforma dell'organizzazione del Governo.
Quindi, con questo provvedimento e con questo articolo il Governo ha deciso con il decreto-legge e la maggioranza deciderà con la conversione in legge, di rilegificare una materia che il Parlamento aveva deciso di delegificare e di demandare ai regolamenti. Ma con il comma 9 dello stesso articolo 2 si prevede che «eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura», che ho appena citato, «di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400». In altre parole, con il comma 9 si prevede, per le modifiche di questa materia, che era delegificata e si poteva adottare con regolamento e che qui è stata rilegificata attraverso un decreto-legge, che essa venga poi nuovamente delegificata...

PRESIDENTE. Onorevole Collavini, la prego.

MARCO BOATO. ...con il ricorso al regolamento. Quando ho parlato di un modo tecnicamente schizoide di legiferare, mi riferivo proprio a tutto questo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 389
Votanti 387
Astenuti 2
Maggioranza 194
Hanno votato
175
Hanno votato
no 212).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Enzo Bianco 3.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con questo emendamento si introducono due questioni di merito che affido all'attenzione dell'aula e del rappresentante del Governo. Vi sono delle scelte politiche da fare in merito a questo emendamento, che non è una mera correzione o un mero richiamo alle norme formali del nostro paese, ma è proprio una scelta politica che siamo chiamati a fare.
La prima questione riguarda la tutela dei magistrati. Su questo punto si dice che la proposta possa essere formulata a livello locale anche con il supporto di conoscenza...

PRESIDENTE. Onorevole Santulli, la prego.

GIANNICOLA SINISI. ...della magistratura locale. Tuttavia, nel momento in cui si istituisce una commissione centrale che deve decidere, la presenza dei magistrati in questa commissione scompare, non c'è più. Quindi, la magistratura, per quanto riguarda il proprio ordine, può proporre, ma non può partecipare alla decisione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa materia, era stata affidata a circolari


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e direttive che prevedevano che fossero i procuratori generali a dare il loro contributo di conoscenza: non poteva non essere così perché della esposizione a rischio dei magistrati solo la magistratura ne può conoscere e ciò attraverso la conoscenza dei procedimenti che sono affidati ai singoli magistrati. La valutazione del rischio non può essere affidata ad un organismo esterno, ma deve essere affidata ad un organismo interno che abbia, proprio in virtù delle sue responsabilità gerarchiche, la possibilità di conoscere il contenuto e, quindi, anche il pericolo che deriva dall'attività svolta dai singoli magistrati. Tutto questo scompare nel momento in cui si decide che il potere di proposta spetta a livello locale, ma il potere di decisione a livello centrale vede tagliati completamente fuori quegli organismi che, invece, sono gli unici deputati ad avere la conoscenza: tali sono, appunto, gli organi sovraordinati della magistratura.
Noi chiediamo che venga semplicemente inserito un componente di questa commissione consultiva, un magistrato designato dal ministro della giustizia. Vogliamo un organismo integrato da chi, altrettanto gerarchicamente o attraverso formule amministrative previste dalla nostra Costituzione, possa effettivamente conoscere dell'esposizione al rischio dei magistrati e possa disporre con consapevolezza in ordine alle misure di protezione e di sicurezza: questa è una prima questione. Per ciò che concerne la seconda questione, signor Presidente, noi ci riempiamo molto spesso la bocca con la questione relativa alla tutela dei testimoni nei processi, molto spesso confondendo questo ruolo e queste funzioni con soggetti che, invece, testimoni non sono.
Voglio porre una questione che riguarda i veri testimoni, quelli che per senso del dovere e per senso civico prestano la loro conoscenza nei processi per fare in modo che venga affermata la pretesa punitiva dello Stato e la giustizia nel nostro paese. A questi eroi quotidiani, a questi cittadini perbene, che vanno a fare denuncia dei loro estorsori, che vanno nelle udienza a prestare dichiarazioni che possono consentire la condanna di pericolosi criminali, non viene offerta nessuna tutela. Noi chiediamo che, al di là delle misure di protezione e al di là delle misure provvisorie, possano essere disposte misure di tutela anche nei confronti di soggetti che sono testimoni, senza ricorrere alle misure speciali che sono previste dalla legge sui collaboratori di giustizia. Queste due questioni sono di natura politica e noi le sottoponiamo all'attenzione di questo Parlamento. Se i colleghi condividono queste nostre indicazioni, queste nostre preoccupazioni, votino a favore di questo emendamento.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, riguardo al primo aspetto, si è riproposta in questo decreto-legge la struttura che oggi vale relativamente alla protezione - nell'ambito dei soggetti a rischio - dei magistrati. Già oggi vi è una proposta che proviene dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza integrati con i rappresentanti dell'autorità giudiziaria. In questa proposta si tiene conto delle valutazioni e delle informazioni che possono provenire anche dai rappresentanti dell'ordine giudiziario in quel consesso, mentre a livello centrale nessuno ha mai avanzato l'ipotesi di integrare l'ufficio che si occupa delle misure di sicurezza nei confronti di tutti - quindi, anche dei magistrati - con appartenenti all'ordine giudiziario. Si è mantenuta l'identica struttura e non si vede il motivo per cui la logica debba cambiare, dal momento che la responsabilità per la sicurezza, la responsabilità decisionale, appartiene alle strutture di sicurezza, quindi al Ministero dell'interno.
Quanto al secondo aspetto, il Governo ha l'obbligo di non meravigliarsi, però quando ascolto certe affermazioni cado dalle nuvole, poiché mi sembra veramente


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strano dover ricordare all'onorevole Sinisi - che per la gran parte della precedente legislatura ha presieduto da sottosegretario all'interno la commissione che si occupa della protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia - che il sistema di protezione dei testimoni è un altro, e funziona.
Non voglio ricordare come funziona, confrontando la situazione con il passato, perché non è questa la sede per farlo. Il Governo, tuttavia, è pronto in Parlamento a rendere conto, in qualsiasi momento, di tale funzionamento; pertanto, affermare che oggi ai testimoni di giustizia non pensa nessuno non è soltanto una disattenzione, ma una grossa menzogna perché è smentita dai fatti e dalla qualità delle protezioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi.

FILIPPO ASCIERTO. Ha già parlato!

PRESIDENTE. Onorevole Ascierto, l'onorevole Sinisi ha facoltà di intervenire perché, come lei ben sa, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, l'intervento del Governo riapre la discussione.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'errore è che lei ha detto «come lei ben sa», ma non le conosce le norme. E poi presiede lei, Presidente, non l'onorevole Ascierto!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Sinisi.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, mi dispiace, ma la statistica non aiuterà né me né l'onorevole Mantovano a garantire la dignità della funzione del Parlamento, nonché del ruolo che egli sta svolgendo nel Governo in questo momento. Se ho detto una menzogna, lui ne ha dette almeno due, se non molte di più!
La prima è che, per quanto riguarda i magistrati, il sistema è lo stesso ma non è vero! Oggi, infatti, si adotta una decisione a livello locale, salvo una sua convalida a livello centrale. Si tratta, peraltro, di una modifica che è intervenuta con questo Governo perché precedentemente non era così.
Per quanto riguarda la seconda questione, ricordo benissimo l'episodio che egli ha raccontato. Lo ricordo perfettamente anche se ritengo sconveniente parlare di me stesso; di ciò faranno giustizia non soltanto le aule dei tribunale, ma anche la piccola storia politica del nostro paese. Mi riferivo a tutt'altro; mi riferivo a quelli che, quotidianamente, recandosi nelle aule di giustizia, hanno diritto ad ottenere sicurezza, a prescindere dal sistema di protezione che con il medesimo non ha nulla a che fare. Accade, infatti, che quando denunciano lo scippatore lo trovano dopo dieci minuti sotto casa che li aspetta; nei confronti di queste persone che cosa facciamo?
Mi riferisco a coloro che denunciano i loro estorsori, senza entrare nel programma di protezione e senza chiedere di andarsene a casa (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale) e che non vengono tutelati dopo aver subito le minacce dagli stessi; mi riferisco a queste persone normali, a questi cittadini di ogni giorno (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo). Queste persone che svolgono il loro dovere quotidianamente, senza chiedere i soldi dallo Stato non vogliono soldi, ma sicurezza e dignità (Commenti del deputato Delmastro Delle Vedove)! A queste persone cosa offriamo? Con questo provvedimento niente! Con questo provvedimento si concede qualcosa soltanto ad alcuni sottosegretari di Stato (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)!

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Vergogna!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
Colleghi, prego, lasciate parlare l'onorevole Ascierto!


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FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, tante volte rimango meravigliato perché è come se da parte dell'opposizione non vi fosse stata un'esperienza di Governo; uomini che hanno fatto parte delle strutture del Ministero dell'interno affermano cose che ci lasciano veramente sorpresi, se non addirittura perplessi! Abbiamo condotto una campagna elettorale, abbiamo, ancora prima, fatto una forte opposizione ed abbiamo vinto le elezioni proprio per aver sollevato la problematica ricordata da lei, caro Sinisi, vale a dire lo stato di abbandono per quanto concerne la sicurezza dei cittadini italiani e la negligenza dell'applicazione di alcune leggi da parte vostra (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale - Commenti dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
Lei sa bene, in quanto è stato sottosegretario, responsabile soprattutto in materia di testimoni e di collaboratori, quali siano state le disfunzioni manifestate in modo perverso nel Ministero dell'interno. Sono state decine le interrogazioni parlamentari presentate dal sottoscritto anche all'attuale sottosegretario all'interno per sollevare le questioni a cui lei ha a ben accennato.
Le voglio dire di più: prevale in lei l'animo del magistrato e posso comprenderlo, ma come possiamo inserire un magistrato all'interno di una nuova istituzione del Ministero dell'interno del dipartimento sicurezza?
Lei vorrebbe attribuire al magistrato anche le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, affidandogli le questioni dell'ordine pubblico che non possono competere al magistrato. Lei sta affermando oggi che il magistrato non soltanto, come avviene in gran parte delle procure italiane, si sostituisce talvolta alla polizia giudiziaria, con deleghe «certosine» che talvolta restringono l'attività della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, ma che dovrebbe sostituirsi anche nel momento in cui si assumono decisioni relative all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza a chi è preposto a questo genere di attività.
La esorto infine, guardando ai collaboratori e ai testimoni, a recarsi nei tanti nuclei operativi di protezione per vedere i sacrifici quotidiani di questi uomini e per comprendere cosa significa nelle compagnie dei carabinieri e nei commissariati di periferia tutelare quelle persone.
È cosa ben diversa modificare quelle leggi che non sono state efficaci quando voi avete governato e che non sono efficaci oggi, perché sono le vostre leggi, che noi vogliamo cambiare in questo Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Bianco 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 380
Votanti 372
Astenuti 8
Maggioranza 187
Hanno votato
162
Hanno votato
no 210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame richiede una breve premessa e una cronistoria di quanto è avvenuto in sede di Commissione, perché è strettamente collegato con l'emendamento Leoni 5.2.
Si era fatto notare in Commissione che la formulazione dell'articolo 4 era tutt'altro che chiara e che avrebbe potuto determinare problemi in ordine alla individuazione del soggetto competente ad adottare i provvedimenti. A noi era sembrato un argomento mirante ad eliminare la


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competenza del questore, perché il Governo, sia al Senato sia in Commissione, aveva continuato ad esprimere parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 relativi al ruolo del questore.
Abbiamo quindi proposto un emendamento che chiarisse la portata dell'articolo 4 e che, in stretta connessione con l'articolo 5, attribuisse le competenze al questore previste dall'attuale ordinamento. Non comprendiamo perché si intenda negare la funzione del questore, prevista dall'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, attraverso l'approvazione di una norma che sancisce l'istituzione di un ufficio, prevedendo espressamente, nel successivo articolo 5, che il coordinamento tra gli uffici e i reparti delle forze di polizia è adottato da funzionari ufficiali specificamente designati. Ciò significa escludere espressamente quella che è la competenza del questore ex articolo 14 della legge n. 121 del 1981.
Ci sembra quindi indispensabile approvare questo ed il successivo emendamento per cercare di coordinare il dettato di questa legge rispetto a quello della legge n. 121 del 1981.
Il Comitato per la legislazione ci ha suggerito di inserire queste norme quali misure modificative della legge n. 121, in modo da non determinare problemi interpretativi e di coordinamento. Non si è voluta seguire questa indicazione; cerchiamo allora di rendere coerente questo provvedimento con l'ordinamento nel suo complesso.
Non solo invece si continua ad esprimere parere contrario sull'emendamento Leoni 5.2, negando una funzione di coordinamento in capo al questore che è prevista dalla legge n. 121, ma si esprime un parere contrario sull'emendamento riferito all'articolo 4, lasciando inalterata la formulazione approvata dal Senato che, unanimemente, in Commissione, la maggioranza, l'opposizione e lo stesso Governo avevano ritenuto essere equivoca e foriera di problemi. Non si evince chiaramente da quella formulazione quale sia il soggetto che abbia la competenza ad adottare i provvedimenti.
Ci sembra, quindi, indispensabile approvare gli emendamenti Leoni 4.1 e 5.2 perché non credo che, in una materia tanto delicata, in presenza di chiare delimitazioni di competenze e di assunzione di responsabilità, ci si possa trovare di fronte, un giorno, ad un conflitto di competenze tra organi che porterebbe alla paralisi di ogni decisione. Allora, francamente, non comprendiamo il parere contrario, perché ci sembra una norma esclusivamente chiarificatrice, ma ci sembra ancor più fondamentale perché chiarisce.
Ovviamente, ci viene un sospetto, dal momento che, in Commissione, la maggioranza ha presentato degli emendamenti che miravano espressamente a sottrarre il ruolo di coordinamento al questore ex articolo 14, stabilendo, invece, che bisogna informare tutti i capi delle forze di polizia (il che ovviamente creerebbe un caos). Mi sembra chiaro che si voglia accontentare un po' tutti e non scontentare nessuno; però, un coordinamento in cui tutti sanno tutto e tutti decidono tutto significa non coordinamento! Allora, di fronte a questo, noi insistiamo per l'approvazione dell'emendamento Leoni 4.1 ed anche del successivo emendamento Leoni 5.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. La ringrazio, signor Presidente. Intervengo per sostenere gli argomenti, oltre che gli emendamenti sottoscritti dal collega Marone. Infatti, c'è stato un unico caso in cui il testo proposto dal Governo faceva riferimento alla legge n. 121 del 1981 ed era un contesto assolutamente fuori luogo, che si riferiva all'utilizzo degli esperti. In questo caso, invece - come in altri casi precedenti che sono stati da noi sottolineati - laddove è necessario che si riconoscano al questore le funzioni proprie previste dalla legge n. 121 del 1981, il richiamo alla stessa legge viene negato.
Il collega Marone ha giustamente ricordato che in Commissione sono stati presentati emendamenti tesi addirittura a


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sopprimere la parola «questore», laddove si fa riferimento al prefetto e al questore. In tutto questo provvedimento la preoccupazione principale - oltre alla scelta di centralizzare, con questo ufficio, le misure di protezione e di tutela - riguarda un impianto che, pur non dichiarandolo, nei fatti, sta svuotando progressivamente la legge: fa acquisire ai prefetti o comunque agli organi centrali dei poteri che vanno al di là dell'utilità e, quando si determina una confusione nelle responsabilità, nei ruoli e nelle funzioni, credo che le cose non possano funzionare.
Da un punto di vista politico credo che siamo di fronte ad un processo che meriterebbe risposte e rassicurazioni, ma esse vanno date semplicemente con i fatti. Se il Governo vuole rispondere a questa preoccupazione e a queste perplessità circa un'intenzione tutta politica di svuotare una legge - che, ripeto, è l'unica riforma positiva, in materia, degli ultimi anni - e riconfermare le competenze e le responsabilità previste, penso che debba semplicemente condividere l'emendamento Leoni 4.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere al Governo che, in via di applicazione di questo decreto-legge, visto che sono state inserite anche le parole «ed al questore» - si dice che noi non ascoltiamo la sinistra: questa è una modifica apportata dalla sinistra al Senato (e abbiamo fatto male ad ascoltarli) - si inviino le comunicazioni anche a coloro che partecipano al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, proprio per non creare un eccesso di burocrazia. Come previsto al comma 1 dell'articolo 4, dove si dice che «ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto ed al questore della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata», si può dare comunicazione anche al comandante provinciale dei carabinieri, della Guardia di finanza e agli altri membri del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ovviamente la comunicazione sarà data ai soggetti indicati nell'articolo 4, ma tutto ciò avverrà nel quadro più ampio della legge n. 121 del 1981 e, quindi, del sistema di raccordo tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza ed, in particolare, tra i comandanti dei corpi di polizia diversi dalla polizia Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 383
Votanti 382
Astenuti 1
Maggioranza 192
Hanno votato
174
Hanno votato
no 208).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Leoni 5.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, mi sembra che, sia l'intervento dell'onorevole Ascierto sia quello del sottosegretario Mantovano, confermino ciò che avevamo previsto, ossia l'intenzione di modificare la legge n. 121 del 1981 e la funzione del questore. Il fatto che occorra


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dare comunicazione a tutti, mi sembra, francamente, anche un po' paradossale.
I compiti di collegamento e di coordinamento delle forze di polizia sono previsti dall'articolo 14 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e sono del questore. Non riesco a comprendere la risposta del sottosegretario che, invece, continua a compiere un'elencazione dei vari soggetti in capo ai quali vi è una responsabilità provinciale delle varie Forze di polizia. Con l'emendamento al nostro esame, ci siamo limitati a sottolineare che, anche in questo provvedimento, si applica la legge n. 121, vale a dire i principi generali dell'ordinamento in materia di forze di polizia.
Vi è invece - a nostro avviso - una precisa volontà di derogare, con l'articolo 5, al principio generale; si prevede infatti che l'ufficio si avvalga, per il collegamento ed il coordinamento con le altre Forze di polizia, di appositi funzionari e ufficiali specificatamente designati. Vorrei capire cosa significhi ciò. Si tratta di soggetti sovraordinati o sottordinati al questore? Francamente, in una materia così delicata, si crea una confusione, quando sarebbe stato più semplice far riferimento alle norme generali della legge n. 121. In questo modo, non avremmo creato elementi di attrito e di conflitto di competenze tra i vari soggetti aventi competenze in materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 384
Votanti 382
Astenuti 2
Maggioranza 192
Hanno votato
172
Hanno votato
no 210).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 5.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, può sembrare una mera questione lessicale o terminologica, ma crediamo sia una questione culturale, oltre che di impostazione, assai rilevante.
Nel gergo utilizzato via radio, quando si trasportano, a bordo soggetti sotto protezione, si comunica, senza fare il nome, «personalità a bordo», dimostrando con ciò che, nel nostro paese, la sicurezza non è un diritto dei cittadini ma un privilegio di qualche signorotto che ne fa uso ed abuso.
Nel caso di specie, tale concetto è addirittura inserito in un decreto-legge; si afferma espressamente che, oltre a coloro che, per funzione, devono essere sottoposte a protezione, per la sicurezza di altre personalità si provvede in questa misura. Chiediamo semplicemente che questa formula indecente sotto il profilo del gergo e della cultura che vi sta alla base venga modificata, introducendo il concetto, assai più democratico e assai più civile, di «persona» che ha diritto alla sicurezza e non di «personalità» che esercita questo abuso in maniera assolutamente intenzionale nel senso del privilegio.
Voglio dire qui, senza alcuna intenzione di aprire una polemica con il collega Ascierto, che, se è vero ciò che ha affermato, cioè che, nel nostro paese, i magistrati non dovrebbero partecipare alle decisioni relative alla sicurezza - cosa che condivido totalmente! - allora mi deve spiegare per quale motivo i magistrati stiano qui e a livello locale, così come mi deve spiegare perché stiano nella commissione centrale che applica i programmi di protezione.
La presenza dei magistrati non serve a garantire una sorta di interferenza, ma a dare a chi deve decidere le necessarie conoscenze (funzione nell'esercitare la quale mi auguro non abdichino davanti a nessuno). Perciò, in primo piano stanno l'autorevolezza e la capacità di chi deve


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decidere, non la volontà di interferire di colui che, invece, da magistrato, fornisce le informazioni che è in grado di offrire.
Ritornando al tema principale, signor Presidente, invoco l'attenzione dell'Assemblea, affinché la parola «personalità» venga cancellata dal nostro ordinamento, perché la sicurezza non è un privilegio per pochi, ma un diritto dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, anch'io chiedo attenzione all'Assemblea su questo emendamento, che può apparire di non grande rilevanza, ma che, invece, affronta una questione assai importante.
Credo che l'approvazione dell'emendamento Sinisi 5.1 sia opportuna anche in ragione di una volontà che il collega Sinisi ha cercato di argomentare, tenendo alto il livello del confronto anche con il Governo. Non penso che il collega Sinisi sia animato dal desiderio di difendere i magistrati rispetto ad altri o di volere far sì che essi abbiano un ruolo esorbitante rispetto a quello che già oggi ricoprono. Nelle argomentazioni del collega mi è parso di cogliere elementi di buon senso e di saggezza rispetto a questioni sulle quali tutti noi abbiamo la necessità di riflettere.
Credo anche si debba dire al sottosegretario ed alla maggioranza che sono state fatte affermazioni le quali non meritano una risposta ma, semplicemente, di essere rinviate ai mittenti. È stato detto, ad esempio, che non si vuole assolutamente modificare la legge n. 121 del 1981. È vero che quella legge reca la data del 1o aprile, giorno nel quale, notoriamente, si fanno gli scherzi, ma la verità è che, nel momento stesso in cui abbiamo provato a specificare il riferimento a quella legge, il sottosegretario ha replicato che non era opportuno farlo. Se eravate d'accordo, perché, quando l'abbiamo proposto, avete rifiutato? Signor sottosegretario, le bugie non pagano!
Il collega Sinisi ha apprezzato lo spirito di dialogo e di confronto; ma per dialogare e per confrontarsi occorre ascoltarsi e tenere anche conto, in qualche modo, dell'opinione altrui. Quali sono le cose di cui voi avete tenuto conto? Il collega Ascierto, che è democratico a corrente alternata (solamente quando gli conviene), dopo avere affermato che è stata una grande cosa avere aggiunto, al Senato, la frase «ed al questore», ha precisato: abbiamo sbagliato. Avete proprio una bella opinione della democrazia e del confronto! Sicuramente non dovreste vantarvene.
Ma voglio fare un'ultima considerazione che non mi sembra secondaria rispetto alle questioni che sono state poste. Collega Ascierto, spesso, lei non tiene conto della realtà oggettiva dei fatti. Se avessimo voluto fare soltanto polemica, avremmo tenuto un atteggiamento diverso.
Stiamo parlando di scorte, dopo che il vostro Governo ha tolto la scorta a Marco Biagi (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
Parliamo di questi problemi quando c'è stato un fatto tragico, su cui non è opportuno speculare; ma non è opportuno neanche che lei, collega Ascierto, e la maggioranza a cui fa riferimento, vi permettiate di fare una polemica sulle politiche dei governi precedenti. Questo non è serio, non aiuta, ma proprio perché siamo persone serie e responsabili, continuiamo a cercare il confronto. Però il confronto, lo dico con molta irritazione, esige ascolto. Quando ascolterete, dovrete anche dare un segnale, ma non parlando, perché, voi sapete, non è confronto quello in cui l'opposizione parla, voi rispondete e poi votate sempre e comunque come vi pare. Questo non è confronto, questo è altro; questa è arroganza della maggioranza, e su un tema come questo credo che non ci sia bisogno di arroganza da parte di alcuno (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, credo che gli argomenti che ha introdotto


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l'onorevole Sinisi questa mattina siano particolarmente rilevanti e meritino non la risposta un po' esacerbata dell'onorevole Ascierto, ma una riflessione da parte del Governo. La vita e l'incolumità personale appartengono alla sfera dei diritti inviolabili; la dimensione universale di questi diritti, sia nella dichiarazione costitutiva dell'ONU, sia nell'articolo 2 della nostra Costituzione, impone alla Repubblica di proteggere e tutelare gli stessi con la medesima intensità, che si tratti dell'ultimo cittadino, dell'ultima persona residente, o della così detta personalità. Questo provvedimento, al contrario, pretende di definire la categoria dei soggetti - in primo luogo le cosiddette «personalità», termine, invero, untuoso, barocco, da caserma ottocentesca - meritevoli di una qualificata e particolare tutela, lasciando fuori altri soggetti che, pur nelle medesime condizioni di pericolo per la vita e per l'incolumità, restano scoperti o, comunque, rientrano in quella tutela di carattere generale affermata nella legge del 1981. Ora, se le differenze soggettive di status possono giustificare una organizzazione particolare dei servizi dello Stato, la qualità del servizio di protezione di fronte a soggetti entrambi in pericolo di vita deve essere della stessa natura e della stessa qualità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, non voglio riaprire discussioni sull'intero problema che abbiamo di fronte. Mi riferisco all'emendamento Sinisi 5.1; stiamo discutendo di questo, se non sbaglio. L'emendamento Sinisi 5.1 prevede di sostituire al comma 2, terzo periodo, la parola «personalità» con la parola «persone».
Vorrei che emergesse, in quest'aula, ciò che ho ripetutamente detto - e non l'ho detto per ragioni polemiche, oppure era una polemica, ma fondata - e cioè che questo decreto-legge poteva essere migliorato in sede di conversione in legge e che il Governo e la maggioranza, con il relatore Saponara, potevano accogliere il contributo costruttivo dell'opposizione che incide su singole norme, su problematiche specifiche, su miglioramenti di carattere giuridico, legislativo, istituzionale e così via, ed anche che era necessario fare un po' di pulizia dal punto di vista, per così dire, simbolico.
Il collega Sinisi, nella seduta di ieri, ha detto che in questo decreto-legge vengono utilizzate espressioni gergali che sembrano scritte non in un ufficio legislativo ma assunte dal gergo del linguaggio di questura. Io non contesto che nel linguaggio comune, nel linguaggio di questura si usi un gergo - lo usiamo anche noi parlamentari per altri aspetti - ma inserire questa terminologia in un testo di legge, fra l'altro su una materia così delicata come la tutela della sicurezza personale, è di pessimo gusto! Allora, signor Presidente, rappresentante del Governo e colleghi, voglio indicare, e chiudo perché non voglio farla lunga, la gerarchia linguistica di questo decreto-legge. In questo decreto legge, al comma 1 dell'articolo 1 ci sono le «alte personalità», poi le «personalità», poi ancora le «altre personalità» e, infine, le «situazioni personali a rischio», diciamo i Marco Biagi della situazione. Dunque, abbiamo le alte personalità, le personalità, le altre personalità e le situazioni personali a rischio. Ma vi sembra decente sul piano istituzionale, vi sembra decente sul piano dell'etica pubblica che in un decreto-legge, che deve rispondere a problemi di sicurezza personale, nella terminologia giuridica venga inserita questa sequela?
L'emendamento Sinisi 5.1 era volto a fare pulizia di questa indecenza linguistica che è anche una forma di indecenza istituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 372
Maggioranza 187
Hanno votato
163
Hanno votato
no 209).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Sinisi 5-bis.1 e Leoni 5-bis.6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, trovo che l'inserimento dell'articolo 5-bis da parte del Senato sia veramente paradossale per la formulazione, per la finalità e poi proprio per alcune cose che vi sono scritte. La costruzione è contorta, barocca e finalizzata a non far capire, proprio tipica del famoso azzeccagarbugli manzoniano. C'è una serie di incomprensibili rinvii ad altre norme, fatta proprio per non farci capire e ciò è tipico della situazione in cui in si vuole far passare un provvedimento di natura clientelare, si vuole fare un regalo ad una piccola categoria: gli autisti delle alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo.
Allora, o questa è una tautologia, oppure vi sono, evidentemente, due categorie: personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo che sono «alte personalità», importanti, e personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo che però sono «basse personalità» (il relatore si propone in questa categoria, per un problema di statuto, ovviamente e giustamente!). Io non so chi dovrà operare questa distinzione e sulla base di quale criterio dovrà operarla. Già il concetto di alta personalità è un concetto che un Governo democratico non dovrebbe adoperare. Mi sembra che la dizione «chi riveste incarichi istituzionali di Governo» fosse ampiamente comprensiva della categoria che si intende definire. Devo presumere, invece, che nell'ambito dei soggetti che rivestono incarichi istituzionali di Governo, ve ne siano alcuni che hanno maggiore importanza ed altri che ne hanno meno. Questo è vero perché vi sono i ministri, i viceministri ed i sottosegretari.
Chi deve essere considerato, allora, un'alta personalità? I ministri ed i viceministri? I sottosegretari, a questo punto, non sarebbero alte personalità! Ritengo si tratti veramente di un modo di legiferare non accettabile, in quanto si utilizzano terminologie improprie e chiaramente gergali, le quali evidenziano una concezione delle istituzioni, a mio avviso, assolutamente non condivisibile.
A cosa serve, in realtà, l'articolo 5-bis? Esso serve semplicemente ad attribuire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli autisti delle alte personalità, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dei relativi autoveicoli. Ebbene, ritengo che questo sia del tutto inaudito. Infatti, chiunque amministri o abbia amministrato un comune, ha potuto verificare l'uso abbondante delle sirene che, in maniera indecente, vengono attivate sulle automobili che percorrono continuamente le vie dei centri urbani, disturbando la quiete dei cittadini. Questo è stato sempre uno dei principali problemi delle città: sirene che suonano in continuazione, anche a causa di persone che ne abusano in modo incomprensibile anche quando non vi sarebbe alcuna necessità di utilizzarle, come in caso di totale assenza di traffico.
La sirena, però, come la scorta, spesso assume la veste di status symbol, ed ecco che allora noi ci preoccupiamo di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza affinché un autista si possa divertire a suonarla. Questo è il senso dell'articolo 5-bis. Ripeto, ci dovremmo preoccupare esattamente del contrario, cioè dell'abuso relativo all'utilizzo delle sirene nei centri urbani, perché credo che i cittadini abbiano il diritto di vivere quietamente e tranquillamente, e l'inquinamento acustico delle città è già troppo alto per poter sopportare anche a queste vicende.
Francamente, l'articolo 5-bis mi sembra pertanto del tutto inutile, e mi appare come un regalo fatto ad una piccola categoria, gli autisti delle alte personalità. Ci


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rendiamo conto che si tratta di soggetti importantissimi, che sono in rapporto quotidiano con le alte personalità e che, pertanto, meritano una legislazione apposita. In questo caso non possiamo però che esse profondamente contrari a tale articolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, intervengo per cercare di far comprendere un fatto molto semplice: talvolta, alcune personalità non dispongono di agenti di polizia, di carabinieri o di finanzieri, ma hanno a propria disposizione semplicemente una persona che fa loro da autista. Va al merito di queste personalità il fatto di far risparmiare alle forze di polizia alcune unità di personale. Queste macchine, che comunque svolgono un servizio istituzionale perché non sono né di proprietà di colui che le conduce né della stessa personalità, bensì appartengono allo Stato, non possono essere dotate di alcuni dispositivi perché alla guida non vi è un soggetto dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Nell'ottica di rendere un servizio efficiente e per consentire il risparmio di uomini delle forze dell'ordine, mi sembra giusto conferire tale qualifica all'autista per poter così dotare la macchina di quelle particolarità che possiedono i mezzi che svolgono i servizi di scorta condotti dagli uomini delle forze dell'ordine. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis sono quindi adottate in vista di un risparmio, e non certo per permettere agli autisti di utilizzare la sirena; si tratta pertanto di norme definite solo ed esclusivamente per ottenere una maggiore efficacia ed una omogeneizzazione del servizio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, con l'articolo 5-bis si rischia di creare una situazione abbastanza delicata. Penso che la sicurezza non sia un privilegio, ma un diritto, e ritengo pertanto che coloro che sono a rischio abbiano il diritto ad essere tutelati. Con queste disposizioni voi create però una disparità tra categorie: coloro che sono personalità con incarichi istituzionali di Governo risultano infatti privilegiati, mentre tutti gli altri no.
È questa la ratio che non è giusta, perché create una situazione in cui l'opinione pubblica potrebbe pensare che un diritto sia un privilegio. Se esiste la questione che ha posto l'onorevole Ascierto, estendiamola, ma tenendo conto di un dato: vi è un problema di professionalità e ciò rappresenta un altro aspetto che si ritorce contro esigenze che ritenete giuste, ma che vengono poste in modo sbagliato. Concludo con un ultima considerazione: se è a rischio una persona che non è un'alta personalità di Governo, per quale motivo non deve avere gli stessi diritti di altri? Ecco perché ciò è improprio e sbagliato e costituisce un privilegio per taluni contro gli altri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, qualche giorno fa, il nostro collega, l'onorevole Costa, ha pubblicato un libro a proposito dei privilegiati, dedicandolo in qualche misura anche a se stesso, e denunciando il fatto di essere, egli stesso, un privilegiato. Dietro questa norma vi è anche una sorta di disprezzo nei confronti delle alte personalità di Governo, perché si riconosce loro il diritto di avere un autista e l'esigenza non di sicurezza ma di garantire che lo stesso possa svolgere le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; in definitiva dietro ciò si nasconde un profondo disprezzo verso chi svolge la funzione di Governo.
In molte occasioni ho sentito dire, a proposito di chi chiedeva la tutela, che in fondo si voleva soltanto un autista. Questa volta, però, non soltanto si garantisce l'autista ma, con una sorta di quadratura


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del cerchio, si garantisce che lo stesso sia anche un agente di pubblica sicurezza. In buona sostanza, si traduce in legge una cultura del privilegio assolutamente deteriore, che nasconde una forma di disprezzo nei confronti delle autorità di Governo del nostro paese e che oggi ci accingiamo a consolidare con una legge.
Se la questione fosse soltanto questa, varrebbe la pena semplicemente di denunciarla in senso generale; invece, vi sono altre questioni che devono essere riportate in maniera specifica. Si dice che questi autisti, qualificati come agenti di pubblica sicurezza, non avranno diritto ad alcun compenso. Tuttavia, vorrei rivolgere una domanda al Governo: essendo agenti di pubblica sicurezza, avranno diritto a portare una pistola?

FILIPPO ASCIERTO. Potrebbero!

GIANNICOLA SINISI. Dovrebbero, non potrebbero! Essi devono portare l'arma. Allora, stiamo dicendo che persone appartenenti ad una categoria che oggi svolge le mansioni di autista, vengono classificate come agenti di pubblica sicurezza per legge e le si invita a girare armate (cosa per la quale credo che non abbiano alcuna dimestichezza), introducendo un elemento di pericolo (Applausi del deputato Cazzaro), e non di sicurezza, per sé e per gli altri all'interno del sistema di cui stiamo parlando. Tutto ciò, augurandoci che quel porto d'armi, così incautamente affidato a chi non ha professionalità né funzione, non venga usato per risolvere altri tipi di conflitti piuttosto che per garantire la sicurezza delle alte personalità che vengono trasportate a bordo. Ma non basta: non si dice chi sono queste alte personalità e ritengo che nessuno oggi sia in grado di farlo. Pertanto, non siamo neanche in grado di dire quanti sono coloro che verranno qualificati per legge agenti di pubblica sicurezza e che per legge saranno titolari di un porto d'armi concesso dal prefetto.
Come se non bastasse - in tal caso, debbo riconoscere che la sincerità non ha fatto velo a questo Governo - la presenza di un autista con un porto d'armi a bordo dell'autovettura in cui vi è l'alta personalità, non è funzionale alla sicurezza ma a districarsi nel traffico. Credo che questa sia una clamorosa svista.
Dobbiamo capire che la sicurezza dei cittadini, in questo momento, è un problema così grave e così serio che non può essere affrontato in un contesto in cui si dice un'enormità di tal genere. Cari colleghi, vi invito a guardare con maggiore attenzione quanto stiamo scrivendo. Vi sembra decente che si scriva oggi in un decreto-legge, che prende le mosse da un fatto atroce successo nel nostro paese, che vi sono autisti che diventeranno agenti di pubblica sicurezza per districarsi meglio nel traffico? Credo che dietro a ciò vi siano non solo profili di costituzionalità, ma davvero un esercizio abusivo da parte di questo Governo nel valutare una prerogativa ed un dovere di assicurare ai cittadini quella sicurezza che oggi non c'è e che, invece, viene fornita in modo così grossolano soltanto a taluni privilegiati.
Invito a votare a favore di questo emendamento soppressivo di questa norma ingiusta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, intervengo brevemente perché il collega Sinisi è stato puntuale ed efficace nell'evidenziare la pericolosità di questa norma a dir poco stravagante. Come si fa a pensare di attribuire la qualifica di agente di pubblica sicurezza ad un normalissimo cittadino che per amicizia nei confronti di una personalità si trova ad essere chiamato a fare l'autista? Ma scherziamo? State stravolgendo qualsiasi norma non dico di uno Stato di diritto, ma del buon senso. Lo dico con grande amarezza perché il sottosegretario, che è autorevole magistrato, dovrebbe sapere bene tali cose. Vogliamo anche la rivolta degli agenti di pubblica sicurezza? Creiamo un altro corpo speciale di persone abilitate all'uso delle armi!


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Nel nostro paese si stanno facendo, in questo ultimo anno, troppi cambiamenti che non soltanto mettono a rischio lo svolgimento della vita democratica quotidiana, ma offendono anche la nostra tradizione giuridica. Lo voglio dire al relatore, avvocato Saponara, che si inserisce in quell'alta tradizione giuridica lucana che parte da Mario Pagano e arriva ad Emanuele Gianturco, a Coviello e Ianfolla. Onorevole Saponara, lei non può avallare una norma di questo tipo. Sono passati troppi emendamenti a dir poco stravaganti. Mi auguro che l'onorevole Saponara, insieme agli altri suoi colleghi, proponga di accogliere questo emendamento soppressivo per eliminare un'ultima bruttura di un decreto-legge che è, comunque, un'esigenza. Infatti, l'esigenza di tutelare la sicurezza non delle personalità ma delle persone a rischio è un dovere di questo Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, dato che ho detto molte cose già in altri momenti, vorrei comunicare il mio stato d'animo, anche se non è consueto parlarne pubblicamente in una seduta. Sono in questo momento molto triste, ho un senso di umiliazione (Commenti del gruppo della Lega nord Padania).

ALESSIO BUTTI. Che dispiacere!

MARCO BOATO. Mi rivolgo specialmente ai colleghi della Lega: vorrei che chiedeste ai vostri elettori padani cosa pensano di questo emendamento (parlo di emendamento perché è stato introdotto al Senato, ovviamente con l'accordo del Governo e della maggioranza). Se non avessi il timore di offendere i colleghi del sud che faceva parte del regno borbonico direi che si tratta di un emendamento borbonico, ma non vorrei offendere i Borboni.

PIER PAOLO CENTO. Bravo Marco!

MARCO BOATO. In questo momento mi sento umiliato e triste perché un decreto-legge che porta le firme del Presidente del Consiglio Berlusconi, del ministro dell'interno Scajola, che abbiamo sentito ieri in quest'aula, del ministro della difesa Martino e del ministro dell'economia e delle finanze Tremonti contiene un articolo che è bene rileggere: «Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo». Non si dice «ai membri del Governo», ma «ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo».
Poi, al comma 4, si prevede: «agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo» - cioè ai conducenti di cui al comma 1, agli autisti (con tutto il rispetto per gli autisti, i quali, quando svolgono questo lavoro, meritano il massimo rispetto), i quali diventano o, meglio, possono diventare, in forza di questa legge, agenti di pubblica sicurezza, semplicemente in base ad un decreto di nomina - «è consentito l'uso del segnale distintivo», cioè la paletta, «nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme»; avremo cioè una valanga di sirene che gireranno per le nostre città, a cominciare da Roma e vedrete quale consenso susciterà nei cittadini questo sventolar di palette e giri di sirene per le alte personalità. Inoltre si dà loro anche «il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu» e si conclude questo geniale comma 4 - che è letteralmente una vergogna, che mi fa sentire triste di stare in un Parlamento della Repubblica che nel 2002 vota (votate voi!) una norma di questo genere - dicendo «al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo».
L'onorevole Sinisi ha detto che ciò è perfino offensivo nei confronti dei membri del Governo; io sono convinto di questo, che Costa scriverà un nuovo capitolo del


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suo libro. Vi ricoprite di vergogna, ricoprite i vostri membri del Governo degli insulti dei cittadini, i quali, quando vedranno girare le palette, le sirene e i lampeggianti e quando sapranno che questa norma è stata introdotta con un decreto-legge (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania).

PRESIDENTE. Colleghi.

MARCO BOATO. ...con un decreto-legge, si chiederanno il perché.
Ma posso dire che ciò mi sembra offensivo anche per gli agenti veri di pubblica sicurezza? In base all'antico, ma tuttora in vigore, regio decreto n. 690 del 1907, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all'arresto dei delinquenti; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità, prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni: questi, in base al regio decreto che tuttora è in vigore, sono gli agenti di pubblica sicurezza. Voi tramutate, con la paletta, in agenti di pubblica sicurezza gli autisti delle alte personalità e fornite loro questa possibilità di districarsi nel traffico cittadino con l'utilizzo della sirena, del lampeggiante e della paletta e fate ciò in nome della sicurezza. Sottoponete al disprezzo pubblico le alte personalità - l'onorevole Sinisi ha ragione - e sottoponete ad un'umiliazione quelli che sul serio sono agenti di pubblica sicurezza e che si vedono equiparati con questa operazione per così dire miracolistica di questa... (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Boato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Sinisi 5-bis.1 e Leoni 5-bis.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 395
Votanti 387
Astenuti 8
Maggioranza 194
Hanno votato
179
Hanno votato
no208).

Avverto che l'emendamento Boato 5-bis.2 è precluso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 5-bis.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Con questo emendamento si vuole semplicemente esercitare il diritto alla riduzione del danno. Come dicevo, infatti, non siamo in grado oggi di computare il numero dei soggetti che verranno trasformati in agenti di pubblica sicurezza. Con questo emendamento si chiede pertanto che almeno i soggetti vengano individuati con decreto del ministro dell'interno. È una richiesta che serve quanto meno a definire il numero delle persone che gireranno armate, in virtù di un decreto e non della loro professionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Non abbiamo ancora avuto la spiegazione sulla funzione di questa disposizione normativa, perché l'interpretazione autentica del pensiero del Governo ce la fornisce l'onorevole Ascierto (non so il perché e a quale titolo).


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Questo è, in primo luogo, un provvedimento che riguarda i soggetti a rischio, quindi soggetti in relazione ai quali si presume qualcuno abbia valutato la necessità di una tutela della loro incolumità. Peraltro si presume che tali alte personalità evidentemente abbiano già avuto un qualche agente di polizia. Altrimenti, non mi sembra sia un soggetto da tutelare.
Se l'UCIS ha ritenuto di non aver bisogno di agenti di pubblica sicurezza, ciò significa che non vi erano esigenze da tutelare. Quindi, ciò non vuol dire che, dando la pistola all'autista, risparmiamo soldi, come si fa con questo provvedimento; in tal modo, non tuteliamo nessuno. Anzi, corriamo il rischio che l'autista, che non sa usare l'arma, possa spararsi su un piede o, addirittura, possa colpire l'alta personalità; infatti, sappiamo che usare le armi non è una cosa semplice.
Allora, vorrei evidenziare che non è vero che questa qualifica si attribuisce per tutelare l'incolumità dell'alta personalità, in quanto presumo che per l'alta personalità vi siano motivi di sicurezza e quindi che essa sia tutelata con altri mezzi e persone, se è alta. Altro, se è bassa (vedo che l'onorevole Giordano si preoccupa per quando diventerà ministro...).
Dunque - ripeto - non è vero che questa disposizione serve a tutelare l'incolumità delle alte personalità e che serve armare, anche se la conseguenza diretta di questa norma sarà proprio quella di armare gli autisti, senza neanche prevedere il previo svolgimento di uno specifico corso.
Quindi, tutto ciò serve per poter camminare con dispositivi di segnalazione visiva a luce lampeggiante e per poter correre più rapidamente nelle città (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 5-bis.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 394
Votanti 393
Astenuti 1
Maggioranza 197
Hanno votato
180
Hanno votato
no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 5-bis.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 396
Votanti 392
Astenuti 4
Maggioranza 197
Hanno votato
179
Hanno votato
no 213).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 5-bis.5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di mettere almeno una foglia di fico per coprire le vergogne. In particolare, chiediamo di sostituire le parole: «al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo» con le seguenti: «al fine di garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela».
Sappiamo che si tratta di una foglia di fico, in quanto le intenzioni le abbiamo conosciute assai bene durante la discussione che si è svolta fino ad adesso ma, siccome abbiamo ancora spirito di decenza e rispetto per le istituzioni e anche per le finalità delle norme, chiediamo che venga ripristinata la finalità di sicurezza di questa norma e non quella di agevolare la marcia nel traffico dei sottosegretari di


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Stato. Tutto ciò ci sembra davvero poco rispettoso delle nostre istituzioni e poco decente dal punto di vista della dignità dei nostri rappresentanti di Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, vorrei invitare l'Assemblea a considerare l'opportunità di esprimere un voto favorevole su questo emendamento che, oltretutto, è ispirato - insieme agli altri che, purtroppo, hanno subito il voto contrario dell'Assemblea - ai suggerimenti forniti dal Comitato per la legislazione.
Infatti, su questo articolo 5-bis, ancora una volta il Comitato per la legislazione - il cui parere, come è noto, è dato sempre all'unanimità, trattandosi di un comitato paritetico - ha chiesto alla Commissione di merito di apporre una condizione di chiarificazione di questa norma veramente bizzarra e stravagante. In particolare, il suddetto Comitato ha chiesto di precisare, innanzitutto, quale sia il riferimento alle alte personalità - e se ne è parlato fino a questo momento - e, in secondo luogo, quale sia la modalità effettiva dell'individuazione in capo al conducente della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Colleghi, è vero che abbiamo un ordinamento che, per definire la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ha addirittura bisogno di incomodare i testi del 1907; infatti, questa norma fa riferimento a due regi decreti che, evidentemente, non prevedevano tutta la diversità sostanziale, esistente oggi rispetto ad allora, con riferimento alla funzione di agente di pubblica sicurezza.
Con l'emendamento Sinisi 5-bis.5 si cerca almeno di evitare che questa improvvisa promozione ad agente, che regola e che dispone anche delle libertà altrui - perché questo è l'agente di pubblica sicurezza - stravolga la sua funzione.
Poi, alla fine dell'articolo c'è veramente una perla: mi riferisco all'ultimo comma, in cui si prevede che l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporti il diritto alla corresponsione di alcun compenso, nemmeno dell'indennità di rischio. È veramente una forma singolare e bizzarra di legiferare. Direi anche che l'introduzione dell'articolo 5-bis da parte del Senato ha motivi che sfuggono e che non sono chiariti nemmeno nella relazione. Ciò che più preoccupa, comunque, è il trattamento riservato al parere tecnico approfondito del Comitato per la legislazione che, sostanzialmente, ha bocciato l'articolo 5-bis di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che, a titolo del tutto personale, sono d'accordo con la motivazione resa dall'onorevole Sinisi e, quindi, sono favorevole all'emendamento Sinisi 5-bis.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che, silenziosamente, ho votato a favore del precedente emendamento che intendeva sopprimere la norma che attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli autisti delle autovetture delle alte personalità. L'ho fatto silenziosamente perché condividevo l'emendamento e non condividevo le ragioni addotte dalla maggioranza.
Questo ulteriore emendamento vuole evidenziare l'esigenza di sicurezza mentre la disposizione, sostanzialmente, nella sua formulazione attuale, serve soltanto ad agevolare gli spostamenti con autoveicoli delle autorità e delle personalità che rivestono incarichi di Governo. Ciò a me pare un'esagerazione; probabilmente, è opportuno adottare una norma che consenta di agevolare gli spostamenti delle personalità che hanno incarichi di Governo; però, non lo facciamo attraverso


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camuffamenti ed attraverso norme che, invece, sono volte a tutelare il cittadino e, quindi, a garantire la sicurezza.
Per queste ragioni, sull'emendamento Sinisi 5-bis.5, oltre che esprimere come prima un voto favorevole, in difformità rispetto agli orientamenti della maggioranza, aggiungo anche questo brevissimo intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ringrazio i due colleghi che sono appena intervenuti nel merito dell'emendamento in esame. Purtroppo, l'emendamento centrale era quello soppressivo, perché ritengo sbagliato l'impianto dell'intero articolo 5-bis.
Credo, però, che, da parte dei vari colleghi intervenuti, siano state svolte alcune considerazioni che meriterebbero una risposta nel merito da parte del Governo. Trovo veramente singolare questo articolo 5-bis in cui si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza ad autisti che non hanno alcun obbligo di frequentare corsi di formazione in modo tale da garantire effettivamente le personalità di alto livello che devono trasportare. Non soltanto non garantiscono le personalità di alto livello ma non garantiscono neanche i cittadini. Essendo, in qualche modo, coinvolti nell'importante compito di trasportare personalità di alto livello, come descritto dall'articolo 5-bis, ovviamente essi sono sottoposti a rischio ma possono sottoporre a rischio anche i cittadini che si trovassero in prossimità del passaggio delle alte personalità.
Trovo veramente incredibile il comma 6, come è stato fatto rilevare da parte del collega Siniscalchi, per cui l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso! Quindi, si tratta di soggetti che non hanno alcun compenso, che sono sottoposti oggettivamente a un rischio maggiore e a cui si consente di avere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, senza alcuna formazione e senza alcuna garanzia per i soggetti che trasportano: mi sembra veramente una norma fuori da ogni logica. Che almeno il Governo dia una risposta a queste nostre osservazioni, che vedo sono state condivise anche da parte di alcuni colleghi della maggioranza.
Qual è la ratio di questo articolo 5-bis? Sinceramente ci sfugge, signor sottosegretario. Le chiedo di voler dare in qualche modo una risposta e di interloquire con le argomentazioni che sono state portate avanti dai colleghi dell'opposizione e anche da qualche collega della maggioranza, che ringrazio per aver votato a favore di questi emendamenti. In questo senso, invito gli altri colleghi a votare a favore almeno di quest'ultimo emendamento che rimane e su cui ci è data la possibilità di votare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cristaldi, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, sono vicepresidente del gruppo di Alleanza nazionale e intervengo a nome del gruppo.

PRESIDENTE. Per il gruppo ha già parlato l'onorevole Benedetti Valentini.

NICOLÒ CRISTALDI. L'onorevole Benedetti Valentini ha parlato a titolo personale.

PRESIDENTE. In tal caso, le darò i 5 minuti regolamentari. Prego, onorevole Cristaldi.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, intervengo per una precisazione, perché non vorremmo che si confondessero le carte e non vorremmo che dal tono e dal contenuto del dibattito si interpretassero cose in maniera diversa, al punto tale da trasformare l'intero Parlamento in


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una sorta di entità quasi ridicola che, per consentire a qualche personalità di camminare più velocemente per le vie della città, si presterebbe al gioco di giungere ad elevare a dignità di norma di legge una cosa che invece non meriterebbe di esserlo.
Vale la pena di ricordare, anzitutto a me stesso, il primo comma dell'articolo 5-bis che è la ragione stessa dell'articolo. Il primo comma conclude con le parole: «al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità». Successivamente, l'articolo specifica come si raggiunge il risultato previsto all'interno del comma 1. Di certo, non comprendo come possa diventare una cosa ridicola il prevedere che tra le norme di salvaguardia della incolumità della personalità vi sia anche la possibilità di viaggiare con il lampeggiante. Come si dovrebbe fare se non attraverso una serie di interventi che consentano alla vettura nella quale è collocata la personalità di poter viaggiare per la strada in funzione del ruolo previsto anche dal contenuto di questa stessa norma?
Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, non si comprende la ragione per la quale sarebbe dannoso, nel tentativo di salvaguardare la personalità, creare anche le condizioni per agevolare - non certo per passeggiare - anche il cammino della stessa vettura. Allora, la precisazione va fatta, signor Presidente, perché non si abbia a dire che si stanno creando condizioni diverse rispetto al contenuto della norma. Ribadisco che Alleanza nazionale sarà in linea con il parere espresso dal Governo e, quindi, esprimerà il suo voto contrario all'emendamento Sinisi 5-bis.5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, l'onorevole Cristaldi poco fa si è riferito ai toni oltre che al contenuto delle nostre osservazioni, ma come tutti hanno visto, i toni sono più che rispettosi e invitano ad un confronto di merito: siamo ancora in attesa di sapere quale sia l'orientamento del Governo rispetto alle osservazioni che noi abbiamo fatto.
In ogni caso, vorrei dire all'onorevole Cristaldi che il fine della tutela dell'incolumità dovrebbe essere garantito da un servizio di tutela e di scorta piena sulla base delle indicazioni dell'UCIS.
In questo caso, facendo riferimento ad un'ipotesi in cui vi sia il solo conducente, trattiamo di una situazione nella quale, benché si tratti di un'alta personalità di governo, l'UCIS ha valutato che quest'ultima non è meritevole di scorta o di una tutela più compiuta. Questa rappresenta una prima contraddizione che non riusciamo a comprendere, oltre alle altre che i colleghi hanno precedentemente rilevato e, cioè, cosa voglia dire «alte personalità che rivestono incarichi istituzionali» e quale sia il vero fine dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Anche l'onorevole Cristaldi, che con il suo intervento ci ha indicato l'orientamento di voto del gruppo di Alleanza nazionale, non ha risposto alle questioni di merito che, con toni assolutamente rispettosi, noi abbiamo posto. Siamo in attesa dell'intervento del sottosegretario Mantovano.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'obiettivo che si vuole raggiungere con questo articolo è quello - come veniva ricordato anche dall'onorevole Cristaldi - di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione a tutela dell'incolumità. Strumentale al perseguimento di questo obiettivo descritto dal comma 1 è, fra l'altro, ciò che viene previsto al comma 4 e cioè l'agevolazione della marcia del veicolo nei centri urbani. Alla base del comma 1 e


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dell'intero articolo vi è un'esigenza di economia, nel senso che, avendo presente la distinzione tecnica - ben conosciuta da molti di coloro che sono intervenuti e che hanno sollevato il problema - tra la scorta e la tutela, si sa bene che la tutela, normalmente, viene garantita da due persone e non è detto che una delle due abbia necessariamente - svolgendo la funzione di autista - anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Avere questa qualifica consente tutta una serie di conseguenze, quindi anche di svolgere un'attività di protezione in senso proprio, senza esigere un'ulteriore unità aggiuntiva.
Vorrei aggiungere che il contenuto dell'intero articolo, in modo particolare il contenuto del comma 4, va in una direzione esattamente opposta a quella dell'abuso, che precedentemente veniva paventato. Infatti, quando, per esempio, si prescrive l'indicazione sul veicolo dell'amministrazione per la quale si presta servizio, evidentemente vi è una immediata identificabilità del soggetto di appartenenza: ciò proprio per evitare gli abusi. Mi permetto, quindi, di dissentire da quello che osservava l'onorevole Marone e cioè che vi sarà una moltiplicazione di sirene: è vero esattamente il contrario. Non proviene da nessuna parte l'autorizzazione ad adoperare la sirena ad libitum; le norme sono quelle generali del codice della strada che prevede l'utilizzo sia dei dispositivi acustici di allarme, sia dei dispositivi supplementari rappresentati dalle sirene, solo nei casi tassativamente previsti. Fra l'altro, l'assunzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, consente di avere alle spalle un sistema di norme che impone di reprimere l'abuso, cioè l'utilizzo di questi dispositivi anche, per esempio, per andare a teatro e non invece per intervenire in luogo di crisi, azione che richiede il superamento di una serie di ostacoli che, normalmente, caratterizzano la circolazione stradale: immaginiamo, ad esempio, un disastro naturale o di altro tipo che imponga l'intervento, nei tempi più rapidi possibili, dell'autorità di Governo. Quindi, l'insieme di queste disposizioni va in questa direzione. Invece, qualsiasi diverso utilizzo dei dispositivi acustici luminosi che sia frutto di arbitrio trova nelle norme del sistema - richiamate, peraltro, dall'articolo 177 del codice della strada - il luogo della sanzione.
Pertanto, questo articolo non solo non prevede alcuna deroga ed eccezione al sistema, ma anzi rafforza le garanzie di sicurezza e di tutela contro gli abusi e gli arbitri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, la risposta del Governo non è minimamente soddisfacente. In primo luogo, se è vero che non saranno previste sirene aggiuntive, come il sottosegretario ha affermato, non sarebbe necessario contemplare questa norma. Quest'ultima, evidentemente, consente l'uso di sirene ad altre persone, altrimenti non capisco il motivo per cui la suddetta norma sia stata prevista. Tutto, inoltre, mi sembra un po' paradossale; lei fa riferimento alle alte personalità di Governo che potrebbero recarsi nei luoghi in cui sono avvenute catastrofi naturali. Queste alte personalità, secondo lei, si recano nel posto suddetto solo con l'autista? Tutti abbiamo ricevuto incarichi, amministrativi o di Governo e sappiamo che, quando avvengono questi accadimenti, si recano in quei luoghi anche altri soggetti. Pertanto, non credo sia questo il problema!
Il problema è che lei non ci ha chiarito chi siano le alte personalità di Governo cui le si riferisce; non riusciamo a capire! Sono i ministri, i viceministri, i sottosegretari? Se è stato utilizzato l'aggettivo «alte», si intende distinguere, nell'ambito delle personalità di Governo, tra chi è «alta» personalità e chi no. Mi sembra ovvio! Pertanto, vorrei sapere, nell'ambito delle personalità di Governo, chi ha diritto a rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 5-bis del provvedimento in esame.
La seconda questione che mi sembra rilevante è la seguente: abbiamo attribuito


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la qualifica di agente di pubblica sicurezza, quindi, l'uso delle armi ad un soggetto (che non ha, al riguardo, alcuna capacità), esclusivamente affinché possa fruire delle modalità previste dall'articolo 4, ma l'autista non potrebbe farlo.
Infine, stiamo ragionando di un soggetto che l'UCIS ha ritenuto non meritevole né di scorta né tutela. Da questo punto di vista non riesco a capire come nel primo comma dell'articolo 5-bis si possa parlare di tutela dell'incolumità di tali alte personalità.
Difficilmente si potrà verificare che vi sia un'alta personalità di Governo che, secondo le determinazioni dell'UCIS, possa spostarsi da un luogo ad un altro nel paese, come un normale cittadino (senza che nessuno lo pensi), perché non incorre in alcun pericolo; mi sembra francamente impensabile! Io mi auguro che ciò avvenga perché significherebbe che siamo molto tranquilli sotto il profilo della sicurezza, ma sfido chiunque a dirci quale sia l'alta personalità di Governo che non abbia problemi di sicurezza negli spostamenti.
Non è vero, quindi, che la normativa sia stata prevista per tutelare l'incolumità; è stata prevista semplicemente per agevolare gli spostamenti di alcuni soggetti del Governo che ancora non sappiamo quali siano, perché il Governo stesso non lo ha spiegato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, vorrei introdurre un elemento per evitare di svolgere considerazioni che ci stanno prendendo la mano e che stanno generando confusione. La sicurezza è un dovere per lo Stato e va garantita nei confronti di tutti coloro che ne hanno bisogno.
La questione delle auto di servizio è un privilegio; l'auto di servizio è stata prevista dal passato Governo attraverso un piano di riduzione delle cosiddette auto blu, soltanto nei confronti di alcune personalità di Governo, compresi i sottosegretari.
Oggi si prevede di passare automaticamente dal sistema delle auto di servizio a quello delle auto che garantiscano la sicurezza di colui che vi è trasportato; non si considera più la sicurezza come una questione individuale da garantire a chi ne ha diritto e a chi ne ha bisogno, ma come un privilegio e uno status symbol.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 12,20)

GIANNICOLA SINISI. Non ho nulla da recriminare nei confronti di coloro che, per ragioni di sicurezza, vantano questa pretesa, nemmeno nei confronti dello Stato che fa il suo dovere, garantendo la sicurezza. Non posso, però, accettare e tollerare che una questione seria come la sicurezza, che va garantita a tutti coloro che ne hanno diritto e bisogno, si trasformi, attraverso una misura generalizzata, in un privilegio a favore di alcune categorie di soggetti. Questo è sbagliato in radice, concettualmente e sotto il profilo culturale, e ci porta a percorrere una strada assai pericolosa e all'interno della quale noi incideremo ulteriormente nel rapporto di fiducia fra cittadini ed istituzioni.
Ho sempre manifestato la massima comprensione nei confronti di coloro che, limitando la propria libertà personale, subiscono le misure di sicurezza. È segno di ignoranza non riuscire a distinguere le condizioni di sicurezza che prevedono una limitazione dei soggetti da quella che invece è la sicurezza come privilegio nel nostro paese. Diceva Socrate: perdona la malizia, perché la malizia non è soltanto un fatto di determinata volontà di generare il male, ma molto spesso quella malizia e quella cattiveria sono frutto di ignoranza.
Vorrei perdonare tale ignoranza, ma vorrei anche chiedere a ciascuno di noi, se, all'interno di questo errore, non vi è ragione per correggere un indirizzo pericoloso, non per noi che oggi siamo opposizione, bensì per voi stessi che oggi avete l'onore e la responsabilità di governare il nostro paese.


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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, è già intervenuto.

PRESIDENTE. Onorevole Cristaldi, l'intervento del Governo ha riaperto la discussione.

CARLO LEONI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Vorrei evidenziare l'ipocrisia che è presente in questo modo di legiferare, dal momento che tutti ricordano che quando il Governo assunse, all'incirca all'inizio della legislatura, il provvedimento che ha condotto ad una limitazione delle scorte, tanto da non prevederle anche per i magistrati impegnati nelle operazioni antimafia, suscitando così notevoli polemiche, l'argomento demagogico del ministro dell'interno fu quello di sostenere che la scorta era diventato un privilegio che si intendeva ridurre. È diventato uno status symbol.
Qual è lo scopo di tale norma? Si intende con essa apparentemente lasciare intatto il numero dei servizi di scorta, ma diffondere in realtà la condizione di status symbol. Anche alle auto di servizio, con la previsione di tale accorgimento, verrebbero fornite quelle caratteristiche che rendono quel servizio un privilegio del quale vantarsi. Questa è la realtà dei fatti, perché, come hanno già ricordato gli altri colleghi, si sta parlando, sempre e comunque, di persone per le quali non è stata prevista la necessità di una tutela ai fini della sicurezza personale, né attraverso il servizio di scorta né attraverso quello di tutela. Si tratta di un modo di legiferare che dimostra una notevole ipocrisia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 5-bis.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 369
Votanti 367
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato
170
Hanno votato
no 197).

Prendo atto che il dispositivo dell'onorevole Perrotta non ha funzionato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 6.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

UGO PAROLO. Basta!

MARCO BOATO. Signor Presidente, qualche collega alle mie spalle dice: basta. Suggerirei che si dicesse basta a questo modo di legiferare in materie importanti.
Abbiamo ora al nostro esame l'articolo 6, rispetto al quale la mia proposta è quella di sopprimerlo perché esso non ha alcuna rilevanza normativa. Lo cito testualmente, essendo molto breve: In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il ministro dell'interno convoca l'unità di crisi al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.
L'unità di crisi tiene costantemente informato il ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.
Chiedo ai colleghi dell'Assemblea - che magari non avevano letto il testo - ed al rappresentante del Governo: qual è la portata normativa di questo articolo 6? Non si dice che cosa sia questa unità di crisi. Nel nostro ordinamento abbiamo l'unità di crisi presso il Ministero degli affari esteri - la conosciamo tutti -, presso il Ministero della salute, presso il Dipartimento della protezione civile - che, a sua volta, è presso la Presidenza del


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Consiglio -, ma non esiste un'unità di crisi al Ministero dell'interno. Quindi, o si istituisce un'unità di crisi presso il Ministero dell'interno - e non occorre una legge, perché è materia delegificata - e si definisce da chi è composta, da chi è presieduta e via dicendo (questa è l'ipotesi prospettata dall'emendamento Sinisi 6.2) oppure questo articolo è un puro flatus vocis.
Occorre l'articolo di un decreto-legge per dire che bisogna accertare e qualificare la notizia ed attivare le appropriate misure di emergenza? Occorre un articolo di un decreto-legge per dire che il ministro dell'interno «riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio per l'eventuale conseguente attività di coordinamento»? Ma queste sono attività istituzionali ovvie! Non occorre dire, con un decreto-legge, che il ministro dell'interno informa il Presidente del Consiglio! Se si volesse, si potrebbe istituire una unità di crisi con un regolamento delegificato. Lo si vuole fare con un decreto-legge? Si dica allora che si istituisce un'unità di crisi, da chi è composta, quale funzioni e quali caratteristiche operative ha. Nulla di tutto questo: un puro flatus vocis, un puro proclama a fini puramente di immagine - mi pare di capire - che non ha alcuna portata di carattere normativo, come del resto è rilevato in qualunque analisi tecnico-giuridica di questo testo. Tutto il resto è pura facciata.
Credo che decenza istituzionale vorrebbe puramente e semplicemente sopprimere questo articolo 6. Qualora non lo si volesse sopprimere, allora bisognerebbe definire le caratteristiche di questo istituto che per la prima volta compare nel nostro ordinamento, come con gli altri articoli si istituisce l'UCIS e si precisa da chi è composto, da chi è presieduto, quali finalità operative ha. Se si vuole istituire un'unità di crisi, la si definisca e se ne prevedano le caratteristiche normative ed organizzative. Nulla di tutto questo in questo articolo 6, che però poi dice che il ministro dell'interno «informa con immediatezza il Presidente del Consiglio». Con norme di questo tipo, ci copriamo, vi coprite, ancora una volta, di ridicolo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, trovo francamente incomprensibile la funzione di questo articolo 6, perché prevede: «In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il ministro dell'interno convoca l'unità di crisi (...)». Qual è questa unità di crisi? È qualcosa di esistente? La organizza sul momento? Se è così, a cosa serve questa legge?
L'articolo 6 prosegue: «al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza». Credo che questa sia un'attività assolutamente ordinaria del ministro dell'interno! Allora, se non approviamo questo articolo 6, nel caso in cui si verificassero problemi inerenti alla sicurezza, il ministro non accerterebbe, non qualificherebbe la notizia e non consentirebbe l'attivazione delle appropriate misure di emergenza? Lo trovo francamente paradossale! Credo che questa sia la funzione primaria del ministro dell'interno!
Allora, cosa è l'unità di crisi? Non è certamente un ufficio, perché altrimenti bisognerebbe dire come è organizzato. È qualcosa che si istituisce con provvedimento amministrativo? Nulla vieterebbe al ministro di istituire un'unità di crisi con provvedimento amministrativo.
Leggo il secondo comma dell'articolo 6: «L'unità di crisi tiene costantemente informato il ministro» - e vorrei vedere! - «il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento». Sono tutte attività assolutamente ordinarie, che dovrebbe svolgere un Governo nella gestione dei problemi della sicurezza! È assolutamente incomprensibile quale sia la funzione, lo scopo di questa norma.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento


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Boato 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 366
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato
156
Hanno votato
no 210).

Prendo atto che non ha funzionato il dispositivo di voto dell'onorevole Cicala.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 6.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame introduco qualche elemento aggiuntivo nella discussione e ribadisco che, anche in questo caso, non si contesta l'intenzione - un'intenzione buona - di avere un unità di crisi presso il ministro dell'interno. Riteniamo che di ciò vi sia bisogno, anche se occorre ricordare - se ciò può essere utile all'approfondimento della discussione - che una unità di crisi, o meglio, una sala situazione al Ministero dell'interno esiste da più di vent'anni, sebbene non sia più attiva da molti anni.
È una misura meramente amministrativa; lo stesso ministro, dispose, all'epoca del terrorismo - se non vado errato -, che vi fosse una sorta di cabina di regia collettiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza per situazioni particolarmente delicate, anche perché l'amministrazione dell'interno, diversamente dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, non dispone di una sala operativa nazionale; quella fungeva e funge da cabina di regia.
A questo punto, davvero non si comprende quale sia la funzione della norma - coma ha dichiarato il collega Marone; la norma rischia, di per sé, di introdurre un elemento di complicazione, vale a dire di non definire, con chiarezza, chi siano i soggetti che entreranno a far parte di questa unità di crisi.
Con l'emendamento al nostro esame, proponiamo semplicemente che l'unità di crisi sia composta dal personale dell'amministrazione dell'interno - per essere composta da altri soggetti avrebbe bisogno dell'intesa, delle altre amministrazioni, dei ministri da cui dipendono - e che la responsabilità spetti al capo del dipartimento della pubblica sicurezza o da un suo sostituto delegato con funzioni vicarie.
In buona sostanza, vogliamo che si faccia in modo che, nel giorno in cui, sventuratamente, dovesse accadere qualcosa, vi sia qualcuno che se ne assuma la responsabilità e che sia chiaro chi debba essere chiamato a farne parte, per evitare che un ministro dell'interno si debba svegliare una mattina ed interrogarsi su chi chiamare all'occorrenza a far parte di questa unità di crisi.
L'osservazione è stata formulata anche dal Comitato per la legislazione. L'abbiamo fatta nostra, separatamente, prima che il Comitato si esprimesse. Invitiamo l'Assemblea ad introdurre una norma che consentirà a questa unità di crisi di funzionare meglio, che altrimenti si troverebbe di fronte un ulteriore ostacolo e non un supporto per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 368
Votanti 366
Astenuti 2
Maggioranza 184
Hanno votato
159
Hanno votato
no 207).


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Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 7.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame è di carattere puramente tecnico-giuridico, tuttavia, finalizzato a ricondurre ad una previsione corretta sotto il profilo istituzionale la norma prospettata dall'articolo 7. L'articolo 7 prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche con decreto ministeriale, in luogo del decreto legislativo che attualmente disciplina la materia.
Il provvedimento al nostro esame - come ho già ricordato più volte - è un provvedimento schizoide, perché rilegifica ciò che è delegificato e delegifica nuovamente ciò che è stato rilegificato. È un andamento schizoide che attraversa tutto il provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 12,36)

MARCO BOATO. Siamo di fronte ad una nuova delegificazione; una materia attualmente normata con decreto legislativo viene delegificata, ma ciò viene fatto in modo tecnicamente scorretto. Quindi, quando propongo che si faccia riferimento ad un provvedimento adottato ai sensi articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, prevedo che lo si faccia correttamente, attraverso un regolamento di delegificazione.
Questo è il nostro ennesimo tentativo di dare un contributo per migliorare il testo del provvedimento sotto il profilo tecnico-giuridico, ma temo che anch'esso venga stroncato, purtroppo, dalla banale volontà di non cambiare neppure una virgola.
Peraltro, l'opposizione sta sistematicamente tentando non di impedire l'approvazione del provvedimento, ma di approvarlo avendovi apportato quei miglioramenti e correttivi che sono assolutamente necessari. È davvero desolante che ciò non ci venga consentito in alcun modo!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 361
Votanti 359
Astenuti 2
Maggioranza 180
Hanno votato
159
Hanno votato
no 200).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sinisi 7.2.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, la clausola di salvaguardia delle finanze dello Stato, ai sensi della quale alle promozioni ed ai relativi maggiori emolumenti si deve far fronte mediante una riduzione dei posti in pianta organica di grado immediatamente inferiore equivalente sul piano finanziario, non viene compromessa dall'emendamento con il quale proponiamo di aggiungere all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, in fine, le parole: «senza riduzione della dotazione organica». Il medesimo risultato, infatti, si può conseguire sopprimendo ulteriori posti della qualifica superiore e ampliando quelli della qualifica inferiore.
Il paradosso del testo attuale è che, se applicassimo la norma così com'è stata concepita, ci ritroveremmo con meno posti nella carriera prefettizia, per cui qualcuno dovrebbe essere licenziato. Noi chiediamo, quindi, che questa norma di salvaguardia, introdotta, evidentemente, per evitare problemi di copertura, non operi a spese del personale della carriera prefettizia e che vi sia una norma di compensazione che lasci comunque invariati non solo la dotazione organica esistente, attraverso alcune modificazioni nelle qualifiche, in modo che la


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spesa rimanga uguale, ma anche il numero delle persone oggi impiegate nella carriera prefettizia.
Perciò, invochiamo l'attenzione dell'Assemblea affinché questo emendamento venga approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, noi condividiamo l'emendamento Sinisi 7.2 perché non comprendiamo come si possa pensare ad un adeguamento dei posti in organico a costo zero.
Si prevede, a priori, con legge, che alcuni posti di livello inferiore non servono. Ciò potrebbe anche essere vero, ovviamente, ma non può stabilirlo la legge: la determinazione della dotazione organica è un atto amministrativo che deve tenere conto delle situazioni esistenti e deve valutare, in concreto, se serva più personale di livello superiore ovvero di livello inferiore. Questa è, appunto, la pianta organica, la quale ha questo nome proprio perché è un tipico provvedimento amministrativo adottato in funzione di situazioni concrete.
Stabilire con legge, invece, che l'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere attuato prevedendo una corrispondente riduzione dei posti di livello inferiore significa fare delle piante organiche astratte. Noi proponiamo che ciò avvenga senza riduzione di dotazioni organiche perché riteniamo che queste debbano essere stabilite esclusivamente con provvedimenti amministrativi che tengano conto delle situazioni concrete.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 366
Votanti 365
Astenuti 1
Maggioranza 183
Hanno votato
160
Hanno votato
no 205).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 7.3.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, con riferimento al comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto in sede di conversione al Senato, nel parere del Comitato per la legislazione si afferma: «all'articolo 7, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi se la relativa disposizione abbia effettivamente natura interpretativa oppure se essa si configuri come una modifica sostanziale della norma vigente, con effetti retroattivi; si ricorda, peraltro, che secondo quanto previsto al punto 3, lettera l), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione deve essere esplicitato anche attraverso l'apposizione di una specifica rubrica all'articolo in cui la disposizione interpretativa è contenuta».
Il mio emendamento 7.3, che è l'ultimo di quelli che ho presentato, propone quindi di sopprimere, all'interno dell'articolo 7, il comma aggiuntivo 2-bis e di aggiungere conseguentemente, dopo l'articolo 7, un articolo 7-bis che reca la rubrica «Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» e, anziché l'espressione, che è utilizzata nel comma 2-bis, «è da intendere nel senso», che è una interpretazione equivoca, lo stesso testo viene riprodotto, sotto la rubrica che ho citato, come articolo aggiuntivo al 7, con l'espressione «si interpreta nel senso che», dando, quindi, in modo non ambivalente, non ambiguo, il carattere di una


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interpretazione autentica a questa disposizione, che viene collocata sotto apposita rubrica, come prevede la circolare dei presidenti della Camera e del Senato e dello stesso Presidente del Consiglio dell'aprile 2001 (tutto ciò che in sede di conversione non si è fatto al Senato).
È l'ennesimo ed ultimo tentativo non di cancellare le disposizioni di questo decreto-legge, ma di dargli un minimo di dignità istituzionale e di conformità alle stesse disposizioni che Camera e Senato e la stessa Presidenza del Consiglio si erano dati in materia di interpretazione autentica. Questo non è stato fatto, il mio emendamento propone di farlo (Applausi del deputato Sinisi).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 364
Votanti 363
Astenuti 1
Maggioranza 182
Hanno votato
162
Hanno votato
no 201).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 8.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, il sottosegretario di Stato Mantovano, ancora, all'inizio di questa seduta, mi ha rivolto l'invito a ritirare questo emendamento e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno. Dispiace dover rispondere che l'emendamento credo debba essere mantenuto; infatti, non credo che l'ordine del giorno possa avere lo stesso valore. In ogni caso, se il sottosegretario di Stato considera che questa sollecitazione, che viene proposta, sia corretta, non capisco per quale ragione non debba essere accolta. In realtà, va da sé, non perché questo sia assolutamente scontato, ma perché quanto noi proponiamo fa parte del progetto che era stato a suo tempo presentato dal ministro Bianco, che prevedeva la possibilità di utilizzare i fondi dell'Unione europea per gli interventi contro la criminalità nel Mezzogiorno. È nelle cose che questi interventi, perché abbiano efficacia e abbiano un senso nel contesto del territorio, debbono essere coordinati nell'ambito di una strategia pianificata con i comuni, le province, le regioni, nonché i soggetti sociali e non solo, che stanno sul territorio. Penso che una proposta di questo tipo, che nessuno ha contestato nella sua validità, non possa che rientrare a pieno titolo in questo provvedimento.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo solo per rassicurare l'onorevole Mascia che quanto lei chiede con il suo emendamento è già praticato quotidianamente, nel senso che la gran parte dei fondi comunitari, che rientrano nel programma operativo nazionale «Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia», sono concretamente applicati dalle regioni a seguito di una concertazione con il Ministero dell'interno, mentre la residua parte, che costituisce una minoranza, viene anch'essa poi concretamente realizzata d'intesa con gli enti territoriali e con le associazioni di volontariato maggiormente impegnate su questo fronte.
Certamente, non soltanto nella finanziaria passata, ma anche nella prossima sarà prevista l'utilizzazione di questi fondi anche per programmi di educazione alla legalità che richiedono la collaborazione delle associazioni di volontariato e la collaborazione concreta degli enti locali.


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Dunque, l'obiettivo di questo emendamento è già concretamente perseguito sulla base della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che noi concordiamo con l'emendamento Mascia 8.1 anche perché non mi risulta che nella legislazione attuale vi siano norme di questo tipo. Forse, effettivamente, si tratta di una conquista fatta dagli enti locali, alla fine degli anni novanta, con i contratti di sicurezza, la partecipazione degli enti locali e delle associazioni di volontariato. Riteniamo importante la presenza di soggetti attuatori di politiche sociali in materia di sicurezza urbana e, dunque, condividiamo l'emendamento e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, approfitto di quest'ultimo emendamento, sul quale il nostro gruppo, come ha ricordato l'onorevole Marone, voterà a favore, per porre un ulteriore problema. Siamo all'ultimo articolo del provvedimento al nostro esame e mi sono accorto che non sono previste norme di copertura finanziaria. Ciò significa che il sottosegretario, in rappresentanza del Governo, si assume la responsabilità di sostenere che l'articolo 5-bis, che prevede appunto, come abbiamo ricordato prima, la possibilità per gli autisti di ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza, non comporterà mai, neanche in futuro, conseguenze di carattere economico. Io credo, invece, che questo articolo, così come è stato approvato, che prevede che ad un autista sia riconosciuta la qualifica superiore di agente di pubblica sicurezza, potrà implicare, in futuro (basta un ricorso) anche conseguenze finanziarie.
Ho ritenuto utile lasciare questa testimonianza agli atti così che, tra qualche mese, potremo verificare se si avvereranno le mie valutazioni oppure quelle del rappresentate dal Governo.
In conclusione di questo intervento vorrei ricordare all'Assemblea cosa abbiamo fatto: abbiamo dato la possibilità ad un autista di chiedere i documenti ad un qualsiasi privato cittadino. È una norma che, veramente, non ha alcun senso ed alcun significato se non inquadrata in un percorso formativo, così come viene richiesto ad un agente di pubblica sicurezza, decisamente diverso da quanto viene previsto in questo decreto-legge. Noi abbiamo previsto, con un decreto-legge, che un autista possa chiedere i documenti ai cittadini! Bel modello di Casa delle libertà! Bel modo - mi riferisco, in particolar modo, ai colleghi della Lega - di combattere i privilegi connessi all'uso delle auto blu! Con questo decreto-legge abbiamo introdotto la possibilità, per gli autisti, di richiedere i documenti ai cittadini, di utilizzare la pistola, il distintivo, la paletta ed il lampeggiante. Per un partito, come la Lega nord, che era venuto a Roma per combattere determinati privilegi è l'esatto contrario di quello che avevate annunciato in campagna elettorale e in quest'aula (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 379
Votanti 377
Astenuti 2
Maggioranza 189
Hanno votato
171
Hanno votato
no 206).


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Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

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