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D)
scegliere come luogo di cura la sede più prossima alla propria residenza, evitando o limitando quella mobilità interregionale che comporta aggravi di spesa sanitaria, oltre che disagi personali e familiari, in quanto consentirebbe ai centri italiani di trapianto di porsi, come già avviene per il trapianto da cadavere, ai livelli di eccellenza nel confronto con i centri degli altri Paesi europei.
la carenza di organi disponibili, in confronto al crescente numero di pazienti in lista di attesa per un trapianto, ha determinato lo sviluppo di tecniche avanzate che consentono la separazione del fegato in due parti e l'applicazione di tale metodica su soggetti sani, che esprimono liberamente la volontà alla donazione di parte del proprio fegato ad altra persona, di modo da consentire, a titolo gratuito, il trapianto di fegato tra persone viventi;
il Parlamento, in data 16 dicembre 1999, ha approvato la legge n. 483 per consentire il trapianto parziale del fegato da donatore vivente;
tale legge rimandava, per l'applicazione, alle disposizioni della legge n. 458 del 26 giugno 1967, in quanto compatibili;
il Consiglio superiore di sanità solo nella seduta del 28 marzo 2001 trasmetteva il parere di sua competenza, indicando le norme procedurali per la concessione temporanea dell'autorizzazione all'attività di trapianto di fegato da vivente;
tale procedura è stata inspiegabilmente ritardata rispetto ai tempi di approvazione della legge, promulgata quando già in altri Paesi europei il trapianto di fegato da donatore vivente veniva effettuato;
ciò ha comportato un evidente disagio per i pazienti italiani, che sono stati costretti a lunghi, disagevoli e prolungati soggiorni presso ospedali stranieri, dove tale trapianto veniva effettuato;
nel corso degli ultimi dodici mesi molti centri italiani hanno iniziato questa attività;
sono stati già effettuati oltre 30 trapianti, i donatori sono tutti viventi ed i risultati preliminari possono considerarsi in linea con quelli ottenuti dai centri stranieri al primo anno di attività, e comunque un certo numero di pazienti hanno ottenuto il trapianto, alleggerendo così la lista di attesa;
a breve, ci sarà la libertà di scelta in ambito comunitario da parte dei cittadini che hanno bisogno di prestazioni terapeutiche;
è necessario consentire ai centri italiani il raggiungimento di uno standard equivalente e concorrenziale con i centri europei;
è necessario garantire a tutti i cittadini italiani la possibilità di poter ottenere tale prestazione terapeutica nell'ambito della propria regione o in quella più vicina alla propria residenza;
per il trapianto di rene da donatore vivente ai centri trapianto, che ne facevano richiesta, è stata sempre concessa un'autorizzazione con modalità uguali per durata all'autorizzazione da donatore cadavere e non temporanea di un anno;
il livello qualitativo dei centri trapianto di fegato italiani ha raggiunto livelli di eccellenza rispetto agli altri centri europei, come da recente report del Centro nazionale trapianti -:
per quali motivi non venga ancora consentita l'applicazione della legge n. 438 del 1999, in modo da favorire il diffondersi della procedura del trapianto di fegato da donatore vivente ai centri che hanno avviato tale tipo di attività e a quelli che ne hanno fatto richiesta e in modo da consentire ai cittadini italiani di poter
(2-00370)
«Maione, Antonio Barbieri, Borriello, Campa, Cennamo, Cosentino, Dell'Anna, Deodato, Falanga, Fratta Pasini, Daniele Galli, Gazzara, Lainati, Antonio Leone, Luongo, Marone, Masini, Oricchio, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Antonio Russo, Paolo Russo, Santori, Santulli, Saro, Siniscalchi, Taglialatela, Tarditi, Tuccillo, Viale, Villari, Alfredo Vito, Zanetta, Petrella, Rotondi».
(12 giugno 2002)