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La Camera,
premesso che:
il nucleo scorte dell'Arma dei carabinieri nella città di Roma, svolge compiti di tutela nei confronti di moltissime autorità, con incarichi di Governo o di altrettanto elevata natura istituzionale, aventi a fattor comune impegni che si protraggono per l'intero arco della giornata con spostamenti non sempre prevedibili o programmabili in anticipo;
le ragioni del servizio, che hanno naturalmente preminenza, non sempre rendono agevole la consumazione dei pasti presso la mensa abilitata e rendono comunque sempre necessario un doppio spostamento (dal luogo del servizio alla caserma e ritorno) di uomini e auto (blindate e normali) con dispendio quindi di tempo di lavoro e usura dei mezzi;
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 1999 recante disposizioni sui contenuti del rapporto di impiego del personale milìtare è stata prevista in alternativa alla mensa di servizio, la possibilità di fruizione di un buono pasto spendibile pressoché in ogni luogo della città;
ad impartire le necessarie disposizioni affinché i carabinieri impegnati, nel nucleo scorte di Roma e in altri nuclei sull'intero territorio nazionale, possano finalmente avvalersi del buono pasto, la cui fruizione non può e non deve essere limitata alle situazioni in cui non è costituito un regolare servizio mensa, ma deve esser intesa come alternativa alla reale possibilità di utilizzazione della mensa militare senza dispendio di risorse e di energie, impiegabili molto più proficuamente nel servizio principale d'istituto, e senza costringere di fatto il personale a rinunciare più di una volta al pasto.
9/2828/1.Ruzzante, Minniti, Pinotti, Pisa, Lumia.