ART. 2.
(Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale).
Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata con le seguenti: ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.
2. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.
2. 8. Mascia.
Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza con le seguenti: misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.
2. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 4, sostituire le parole da: attivare fino a: all'articolo con le seguenti: avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.
2. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti fino alla fine del periodo.
2. 9. Mascia.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,
2. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.
2. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.
2. 6. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 9, sopprimere la parola: 1,
2. 7 Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.
1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba esprimersi
al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.
3. 1. Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.
Al comma 1, sostituire le parole da: ed al questore fino alla fine del comma con le seguenti: della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.
4. 1. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per il collegamento fino a: polizia, con le seguenti: del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché
5. 2. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: personalità con la seguente: persone.
5. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
* 5-bis. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
* 5-bis. 6. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 1, sostituire le parole: ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo con le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.
5-bis. 2. Boato.
Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, aggiungere le seguenti: individuati con decreto del Ministro dell'interno,
5-bis. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, aggiungere la seguente: esclusivamente.
5-bis. 4. Boato.
Al comma 4, sostituire le parole da: agevolare fino alla fine del comma con le parole: garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.
5-bis. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
6. 1. Boato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al
capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.
6. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno fino a: dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.
7. 1. Boato.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.
7. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimere il comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334). - 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
7. 3. Boato.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In relazione alle finalità del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.
8. 1. Mascia.