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Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
Art. 1. (Modifiche alla legge 1o aprile 1981, n. 121). - 1. All'articolo 4, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo il numero 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis) alla tutela e alla protezione di alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché di altri soggetti e dei familiari, che siano soggetti a pericoli e minacce, potenziali o attuali, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere».
2. Dopo l'articolo 5, della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 5-bis. (Protezione a soggetti esposti a pericoli e minacce). - 1. All'individuazione delle categorie delle personalità, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis), si procede con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua i soggetti che non rientrano nelle predette categorie, per i quali è comunque necessario predisporre misure di tutela.
2. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.
4. Ai fini dell'adozione di specifiche direttive, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, propone al Presidente del Consiglio dei ministri misure per disporre voli atti a garantire la sicurezza dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5-ter. (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale). - 1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83;
b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può chiedere al Ministro dell'interno l'avvio della procedura di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.
5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.
7. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto e al questore della provincia interessata per l'adozione della decisione adottata.
Art. 5-quater. (Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale). - 1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-ter, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.
2. Le designazioni dei rappresentanti delle Forze di polizia di cui all'articolo 5-ter, del SISDE e del SISMI sono comunicate al Ministro dell'interno che procede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti della Commissione.
3. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sull'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra
questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre».
Art. 1-bis. - 1. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui all'articolo 1, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti in organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.
1. 1. Boato.
Al comma 1 dopo le parole: che per le funzioni aggiungere le seguenti: e le attività.
1. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ovvero di altra natura per la quale sussista un rilevante interesse alla sottoposizione della persona alle misure di tutela.
1. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 2, sostituire le parole da: per disporre i voli fino alla fine del comma con le seguenti: circa l'utilizzo di mezzi di trasporto speciali per garantire la sicurezza delle persone sottoposte alle misure di protezione di cui al comma 1, incluso l'utilizzo di mezzi aerei o di altri mezzi di trasporto, anche nella disponibilità delle Forze di polizia o delle forze aeree o di altre amministrazioni dello Stato, da impiegare nei trasferimenti.
1. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 3, sostituire le parole: modalità differenziate con le seguenti: specifiche modalità di attuazione.
1. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, sostituire le parole: e in forma coordinata con le seguenti: ed avvalendosi di specifiche aliquote messe a disposizione dalle Forze di polizia di cui al comma 6, provvedendo anche al coordinamento fra le stesse.
2. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nei casi di urgenza, segnalati all'autorità giudiziaria, il questore provvede immediatamente ad assicurare la tutela al soggetto esposto al rischio e ne dà immediata comunicazione al prefetto della provincia e all'UCIS, per l'attivazione di procedure coordinate qualora le minacce per il soggetto a rischio si estendano in aree del territorio di competenza di altri questori. Il provvedimento di tutela, per ciò che attiene alla sua continuità, è soggetto a ratifica dell'UCIS.
2. 8. Mascia.
Al comma 3, sostituire le parole: procedure di emergenza con le seguenti: misure di protezione e di vigilanza nei casi di urgenza.
2. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 4, sostituire le parole da: attivare fino a: all'articolo con le seguenti: avvalersi delle informazioni ottenute dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo.
2. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché due esperti fino alla fine del periodo.
2. 9. Mascia.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: due esperti aggiungere le seguenti: , muniti di specifiche conoscenze scientifiche e tecniche,
2. 4. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 8, dopo le parole: alte personalità istituzionali nazionali aggiungere le seguenti: nonché, sentito il Ministro degli affari esteri, le alte personalità istituzionali estere.
2. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: sul territorio nazionale.
2. 6. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 9, sopprimere la parola: 1,
2. 7 Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Qualora la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza debba esprimersi a riguardo di soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, la Commissione medesima è integrata da un componente con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello designato dal Ministro della giustizia.
1-ter. Analogamente si procede qualora la medesima Commissione debba esprimersi al riguardo di soggetti che abbiano rivestito o che debbano rivestire l'ufficio di testimone.
3. 1. Enzo Bianco, Sinisi, Bressa.
Al comma 1, sostituire le parole da: ed al questore fino alla fine del comma con le seguenti: della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata nonché al questore.
4. 1. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , per il collegamento fino a: polizia, con le seguenti: del questore per le finalità di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché
5. 2. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: personalità con la seguente: persone.
5. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
* 5-bis. 1. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
* 5-bis. 6. Leoni, Marone, Amici.
Al comma 1, sostituire le parole: ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo con le seguenti: ai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numero 3-bis, della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge.
5-bis. 2. Boato.
Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, aggiungere le seguenti: individuati con decreto del Ministro dell'interno,
5-bis. 3. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, dopo le parole: incarichi istituzionali di governo, aggiungere la seguente: esclusivamente.
5-bis. 4. Boato.
Al comma 4, sostituire le parole da: agevolare fino alla fine del comma con le parole: garantire la sicurezza della persona sottoposta alla particolare misura di tutela.
5-bis. 5. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimerlo.
6. 1. Boato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto individua i soggetti che compongono le unità di crisi, scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione dell'interno e affidandone la responsabilità al capo del Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero ad un suo delegato con funzione vicarie.
6. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del Ministro dell'interno fino a: dell'articolo 17, comma 3 con le seguenti: adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis.
7. 1. Boato.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , senza riduzione della dotazione organica.
7. 2. Sinisi, Bressa, Enzo Bianco.
Sopprimere il comma 2-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334). - 1. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, si interpreta nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
7. 3. Boato.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di assicurare fino a: Mezzogiorno d'Italia con le seguenti: In relazione alle finalità del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», volto a ridurre i fattori di criminalità attraverso una strategia pianificata in collaborazione con comuni, province, regioni, realtà associative e realtà di volontariato, per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie.
8. 1. Mascia.