Allegato A
Seduta n. 165 del 26/6/2002


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(A.C. 2797 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n.81, recante sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Tutti i termini processuali pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari, nei quali sia parte la regione Lombardia, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Sono parimenti sospesi, per lo stesso periodo, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, al cui rispetto è tenuta la regione Lombardia, nonché quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessata. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.