Allegato A
Seduta n. 165 del 26/6/2002

TESTO AGGIORNATO AL 27 GIUGNO 2002


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(A.C. 1534-B - Sezione 17)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
condivide le esigenze di economie di spesa che sono alla base della soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 e la sua trasformazione in uffici e servizi interni ai Dipartimenti della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri;
ai fini dell'efficienza della pubblica amministrazione, i nuovi uffici non possono non avvalersi anche del personale dotato di un alto grado di professionalità in materia di semplificazione e di analisi di impatto della regolazione, a tutt'oggi in servizio presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure;
il comma 4 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede espressamente che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti contingenti di personale della segreteria e degli esperti del soppresso Nucleo da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento degli affari giuridici e legislativi) e al dipartimento della Funzione pubblica;
il comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede che il personale del Nucleo sia mantenuto nella stessa posizione giuridica ivi rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa;
ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 50 del 1999, istitutiva del Nucleo, al personale del Nucleo si applicavano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (il cosiddetto «comando obbligatorio»);
l'entrata in vigore della presente legge sarà certamente successiva alla data del 30 giugno 2002, data indicata dalla norma per la cessazione dell'attività del Nucleo stesso;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo in questione, in particolare il comma 5, nel senso che al personale del Nucleo per la semplificazione sia mantenuta la posizione di comando, seppure essa debba essere trasformata, nel suo presupposto giuridico, in un comando ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
a mantenere tale interpretazione anche considerando tali unità di personale come unità aggiuntive rispetto al personale


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della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle tabelle B e C della legge n. 400 del 1988;
ad applicare questa interpretazione a tutto il personale del Nucleo in servizio alla data del 30 giugno 2002 (data di soppressione della struttura) indipendentemente dalla data di entrata in vigore delle legge in esame, rispondendo così alla ratio originaria del legislatore.
9/1534-B/1. Carrara, Anedda, Nespoli, Cristaldi, Menia, Migliori, Geraci.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del disegno di legge n. 1534-B, recante deleghe per la riforma dell'organizzazione del governo e di enti pubblici, conferisce al Governo una delega per l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, diretti a riordinare e razionalizzare anche gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore (articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59);
l'articolo 2 del disegno di legge in esame estende a diciotto mesi l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la trasformazione di enti pubblici in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la loro soppressione e la messa in liquidazione, la loro fusione e l'accorpamento di enti che svolgono finalità analoghe o complementari;
l'articolo 117 della Costituzione dichiara materia di legislazione concorrente la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
il sistema degli enti pubblici di ricerca scientifica soffre di rilevanti rigidità che derivano principalmente dalla loro natura istituzionale;
tali difficoltà si concretizzano principalmente nell'impossibilità per gli enti di avvalersi di strumenti adeguati ad incentivare la mobilità del personale tra gli enti e le università e tra gli enti ed il sistema privato;
la mancanza di flessibilità dei profili retributivi per i ricercatori contribuisce a rendere l'appetibilità economica delle posizioni di ricerca in Italia incomparabile con quella degli altri paesi tecnologicamente avanzati e l'impossibilità di introdurre meccanismi premianti e di riconoscere anche monetariamente il merito scientifico costituiscono un ostacolo spesso insormontabile al reclutamento di ricercatori stranieri di altissimo profilo, mentre, come l'esperienza di altri paesi dimostra, tale politica costituisce un volano formidabile per l'innalzamento della qualità della produzione scientifica e per la germinazione di gruppi di ricerca nazionali su temi di frontiera;
la flessibilità retributiva troverebbe importanti applicazioni anche nel fornire adeguate strutture di incentivi ai ricercatori italiani;
le rigidità normative impediscono di fatto ai ricercatori, all'interno dello stesso sistema pubblico e a maggior ragione nel passaggio tra pubblico e privato, di vedersi riconosciuta la carriera precedente, disincentivando di fatto i ricercatori alla mobilità, con numerose gravi conseguenze quali: limitare gravemente la possibilità di integrazione dei sistemi di ricerca degli enti, dell'università e delle imprese; impedire di cogliere i vantaggi di cross-fertilizzazione tra aree scientifiche e, soprattutto, tra ricerca fondamentale e ricerca applicata-sviluppo; infine, forse ancor più gravemente, impedire l'emergere di un vero e proprio mercato del lavoro per i ricercatori;
la mancanza di un mercato del lavoro per la ricerca è alla base delle croniche


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difficoltà di adeguare i programmi di dottorato italiani ai migliori standard mondiali e di renderli appetibili all'industria nazionale, della selezione avversa che caratterizza le politiche di reclutamento dei grandi enti (e la conseguente cosiddetta «fuga di cervelli»), dell'incapacità del sistema nazionale di attrarre talenti da altri paesi, dell'impoverimento delle funzioni di ricerca e sviluppo delle grandi imprese;
la natura strettamente pubblica degli enti pone gravi limitazioni alla capacità degli enti stessi di integrarsi efficacemente, in particolare, con il sistema privato per l'acquisizione ed il finanziamento dei progetti;
i vincoli imposti dal sistema pubblico alla partecipazione a forme imprenditoriali caratterizzate da capitale di rischio limitano gravemente il portafoglio di strumenti disponibili agli enti di ricerca per impegnarsi credibilmente nell'attività di sostegno alle ricadute industriali dell'attività di ricerca;
in riferimento a quanto sopra esposto, forme istituzionali di tipo civilistico sarebbero le più adeguate a mettere fine alla situazione appena descritta e a permettere una maggiore coerenza con gli interessi e le vocazioni dei singoli territori, concorrendo a realizzare l'indirizzo federale prescritto dalla Costituzione,

impegna il Governo

a definire forme di organizzazione degli enti pubblici di ricerca che consentano di realizzare più facilmente gli obiettivi in premessa.
9/1534-B/2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Pacini.

La Camera,
premesso che:
l'Ente nazionale delle sementi eletti è stato dichiarato dal precedente Governo ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, che quindi ne controlla l'operatività (articolo 12 del decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999);
tra gli azionisti dell'ente figurano, tra gli altri, il banco Napoli, il banco di Sicilia, la Cassa di risparmio di Bologna ed IntesaBci, che ne detiene, da sola, il 49,41 per cento;
il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente ha approvato il nuovo statuto in data 23 novembre 2001 senza coinvolgere, a nessun livello, la compagine azionaria e senza che siano adeguatamente rappresentati tutti i settori dell'agricoltura;

impegna il Governo:

a sollecitare una revisione dell'attuale statuto dell'ente nazionale delle sementi eletti al fine di consentire una migliore rappresentazione di alcuni settori dell'agricoltura che al momento sembrano sprovvisti di esponenti.
9/1534-B/3. (Testo così modificato nel corso della seduta)D'Alia.

La Camera,
premesso che le politiche di pari opportunità nel nostro paese hanno una storia e un'attualità di fondamentale importanza per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'accesso paritario delle donne italiane nelle istituzioni elettive e nei luoghi decisionali e di Governo, accesso paritario in relazione al quale l'Italia è il fanalino di coda in Europa ed è superata anche da molti paesi in via di sviluppo;
sono state istituite importanti istituzioni di parità con leggi dello Stato, come


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la n. 164 del 1990, che istituisce la commissione nazionale per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, la legge n. 125 del 1991, che istituisce il comitato per le pari opportunità presieduto dal ministro del lavoro presso il Ministero del lavoro, e la legge n. 215 del 1992, che ha fatto sì che anche il Ministero delle attività produttive si dotasse di un comitato per le pari opportunità;
la riforma del Titolo V della Costituzione ha reso molto attuale la rete di commissioni regionali e provinciali che fanno capo da anni alla commissione nazionale di parità;
le richieste di audizione avanzate in commissione da parte delle istituzioni nazionali di parità non sono state accolte e il Governo non ha proceduto preventivamente né a chiarire su quali linee la riforma contenuta nell'articolo 13 si attuerà, né a consultare istituzioni nazionali, regionali e degli enti locali di pari opportunità, né le parti sociali, né l'associazionismo femminile;

impegna il Governo

ad avviare tali consultazioni con le istituzioni nazionali di parità, prima di emanare provvedimenti attuativi.
9/1534-B/4. (Testo così modificato nel corso della seduta)Cima, Zanella, Boato.

La Camera,
premesso che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria) esclude che i processi di trasformazione e di soppressioni possano riguardare gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza e l'assistenza sociale, che sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica garantisce la sicurezza, che svolgono alte funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica;
che tale norma, espressiva di chiare e confermate volontà politiche, ha un carattere più specifico e dettagliato di quella stabilita nell'articolo 5 del presente disegno di legge, rispetto al quale - benché questo sia temporalmente successivo - deve avere prevalenza;

impegna il Governo

nell'esercitare la delega, a rispettare rigorosamente i criteri e i limiti dettati dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001, considerando anche in futuro i medesimi come indirizzi politici qualificanti e vincolanti.
9/1534-B/5. Benedetti Valentini, Perrotta, Santori, Taglialatela.

La Camera,
visti i contenuti della «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici»;
considerato in particolare l'articolo 13, che reca la «Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità»;
tenuto conto delle preoccupazioni che si sono determinate negli organismi di parità ad ogni livello e nell'opinione pubblica femminile intorno a tale riordino;
ritenuto opportuno che, data la rilevanza politica della materia, il Governo eserciti la delega nell'ambito di un puntuale raccordo con gli organi parlamentari competenti;

impegna il Governo

a far precedere l'adozione dei provvedimenti legislativi da una consultazione di tutti gli organismi nazionali di parità e pari opportunità interessati al riordino.
9/1534-B/6. (Testo così modificato nel corso della seduta) Magnolfi, Bimbi, Mascia, Bellillo, Amici, Montecchi.