...
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il consiglio dei dipartimenti;»;
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) il consiglio scientifico;»;
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11,
12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Al comma 1, lettera g), capoverso 3-bis, sostituire le parole: designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: , scelto tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, è nominato direttamente dal Ministro, su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e uno è eletto tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.
14. 1. Mascia.