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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
Sopprimerlo.
*13. 1. Bressa, Mascia, Amici.
Sopprimerlo.
*13. 9. Cima, Boato.
Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.
13. 3. Mascia, Deiana.
Al comma 1, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: venticinque mesi.
13. 2. Boato, Amici, Bressa.
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
*13. 4. Mascia, Deiana.
Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
*13. 10. Cima, Boato.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: in coerenza con le finalità e le disposizioni delle leggi vigenti in materia e in accordo con la Commissione nazionale per le pari opportunità.
13. 5. Mascia, Deiana.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) istituire un coordinamento permanente tra tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, al fine di rendere più efficace l'iniziativa operativa dei medesimi a livello nazionale;
13. 6. Mascia, Deiana.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti.
13. 11. Cima, Boato.
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13. 12. Cima, Boato.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) garantire il carattere di rappresentanza pluralistica e trasversale, nonché l'autonomia di tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.
13. 7. Mascia, Deiana.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: attività con la seguente: politiche.
13. 13. Cima, Boato, Amici.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le competenze di altri ministeri e quelle della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, istituita con la legge 22 giugno 1990, n. 164.
13. 14. Cima, Boato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro i sessanta giorni precedenti la scadenza della delega. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
13. 8. Mascia, Deiana, Boato.