Allegato A
Seduta n. 165 del 26/6/2002


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(A.C. 1534-B - Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero


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per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti


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di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 117 e 118 della Costituzione con le seguenti: al titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
10. 3. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Melandri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
10. 7. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del comma 1 aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro:
10. 15. Grignaffini, Melandri, Carli, Chiaromonte.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: anche attraverso la costituzione fino a: circolazione dei beni culturali.
10. 8. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: la costituzione di fondazioni fino a: circolazione dei beni culturali con


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le seguenti: la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. 14. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e privati.
10. 1. Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata,
10. 5. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: soggetti diversi dallo Stato con le seguenti: soggetti pubblici e privati.
10. 6. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: mediante la costituzione di fondazioni fino a: e successive modificazioni con le seguenti: anche attraverso la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. 9. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.
*10. 2. Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.
*10. 10. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tutela e conservazione dei beni; aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze e al fine di rafforzarne il ruolo,
10. 16. Grignaffini, Melandri, Chiaromonte, Carli.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , al fine di una precisa definizione fino a: profili di incompatibilità.
10. 11. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;
10. 4. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Melandri.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
10. 12. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
10. 13. Titti De Simone, Mascia.