1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.
4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
3. 2. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile con le seguenti: Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto.
3. 3. La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 4.
3. 4. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 4, sostituire la parola: 384 con la seguente: 384-bis.
3. 1. Pisapia.