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1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.
3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due Segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e presenta ai Presidenti delle Camere, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.
Al comma 4 sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
2. 1. La Commissione.
(Approvato)