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PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato.
Ricordo che questa mattina è stato approvato l'articolo 3.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 1696-B sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
ANTONIO ORICCHIO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 5.1.
PRESIDENTE. Il Governo?
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 5.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, si tratta di una questione che abbiamo già affrontato in sede di discussione della questione pregiudiziale presentata al disegno di legge in esame.
Non ripeterò quanto affermato poco fa, ma mi limiterò ad invitare il Governo a valutare, con attenzione, l'ipotesi dello stralcio di questo articolo. Noi riteniamo, infatti, che un articolo con il presente contenuto determini quasi certamente un vizio di costituzionalità e, quindi, quasi sicuramente anche l'inapplicabilità dell'intero provvedimento.
Valutare l'ipotesi di stralciare questo articolo consentirebbe una vita più agevole all'intero provvedimento.
ANTONIO ORICCHIO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO ORICCHIO, Relatore. Signor Presidente, stiamo esaminando l'articolo 5 per il quale è stata presentata la pregiudiziale di costituzionalità. Sia nel corso del dibattito sulle linee generali sia nel corso della discussione di stamani relativa alla pregiudiziale di costituzionalità, abbiamo discusso a lungo. Mi sono permesso, prima di ascoltare gli interventi del collega Bressa e del collega Boato, di affermare che la sentenza n. 194 del 2002 andava letta per quello che era e non attraverso interpretazioni parziali, perché, soprattutto quando si paventa una questione di legittimità di una norma in corso di approvazione - e lo si fa rifacendosi ad una sentenza della Corte costituzionale, nella fattispecie la n. 194 del 2002 -, è buona regola leggerla in ogni sua parte e non darne una lettura all'insegna del Cicero pro domo sua.
Nel corso della discussione che abbiamo affrontato in precedenza mi era sfuggito un aspetto, sul quale ritengo opportuno soffermarmi in questa sede, perché, prima di procedere al voto su questa norma, mi sembra corretto lasciare traccia negli atti parlamentari di come la Commissione, il relatore e tutti coloro che sostengono la validità e la legittimità di tale articolo, si siano posti il problema delle interferenze di questa norma, che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento, rispetto al dictum della sentenza n. 194 del 2002.
Stamani abbiamo chiarito che quel 50 per cento, come era stato affermato dal Governo nel corso della seduta del 28 febbraio scorso al Senato, rappresentava una soglia massima di riserva ed eravamo quindi in una situazione diametralmente opposta e differente rispetto a quella valutata nella sentenza n. 194 del 2002 (che si riferiva invece ad una riserva del 70 per cento) relativa a decreti dirigenziali e direttoriali con i quali, nell'ambito del riordino del personale direttivo del Ministero delle finanze, si era riservato il 70 per cento.
I colleghi dell'odierna minoranza, che erano in buona sostanza i sostenitori dei Governi che hanno previsto quelle riserve del 70 per cento, giustamente censurate dalla Corte costituzionale, hanno dato lettura di alcuni passi di quella sentenza. Vorrei soffermare l'attenzione di coloro che hanno fornito quella lettura, invero in termini di Cicero pro domo sua, su quanto afferma la Corte costituzionale.
La Corte costituzionale richiama le precedenti decisioni della suprema Corte delle leggi e, in particolare, la sentenza n. 320 della 1997 e la sentenza n. 1 del 1999, ricordando come, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso - leggo testualmente - ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del concorso pubblico. Proprio questo metodo infatti offre le migliori garanzie di selezione dei soggetti più capaci.
Occorre, però, fare attenzione: la Corte non dice che non è possibile prevedere soglie di riserva, perché essa ribadisce anche che il pubblico concorso e, in particolare, il criterio del ricorso alla selezione attraverso pubblico concorso, può ritenersi pienamente rispettato, qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, forme che possono considerarsi non ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni che possono giustificarne l'adozione per una migliore garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione.
Ecco, quindi, sviscerato, in questo passaggio della sentenza - che non è stato letto questa mattina -, che cosa voleva intendere, a nostro modo di vedere, la suprema Corte regolatrice delle leggi. La Corte costituzionale, rifacendosi ad un principio che da tempo viene adottato nell'ermeneutica della legittimità delle leggi, si pone il problema della ragionevolezza. Vi sono dei limiti che comportano l'irragionevolezza e, quindi, l'incostituzionalità della norma; ve ne sono altri che possono contemperare varie esigenze. Se era ingiusto stabilire una riserva totale fino alla concorrenza dei posti del 70 per cento, può benissimo non essere irragionevole ed incostituzionale una riserva che rappresenti soltanto una eventuale soglia - fino al 50 per cento - e che, quindi, configuri una situazione diametralmente opposta rispetto a quelle poste in essere dai governi del centrosinistra e sanzionate da quella giurisprudenza della Corte costituzionale che proprio oggi, invece, si vuole utilizzare e ritorcere contro questo disegno di legge e contro questo articolo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo soltanto per precisare rapidamente due questioni relative a questa norma. Se guardiamo alla posizione sostanziale della categoria presa in considerazione, quella indicata dal terzo comma dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ci rendiamo conto che siamo in presenza di soggetti che, in forza di una legislazione pregressa che, in parte, è alquanto confusa, non hanno trovato sistemazione giuridica definitiva nell'ambito dell'ordinamento della pubblica amministrazione. Si tratta di soggetti che hanno svolto funzioni - come recita il comma 3 - di carattere dirigenziale.
La norma - oltre alle considerazioni già fatte dal relatore sulla copertura costituzionale - non fa altro che fotografare questa situazione di fatto, garantirne la certezza del rapporto e dell'inquadramento giuridico e, per una ragione di scrupolo ulteriore, in ossequio al principio di imparzialità e buon andamento, sottopone comunque, nei limiti del contingentamento massimo del 50 per cento, questa categoria di soggetti ad una selezione interna, proprio per evitare che, nell'ambito del numero dei soggetti interessati a questo inquadramento, ve ne possano essere alcuni che non hanno la professionalità richiesta per accedere alla seconda fascia dirigenziale.
In questa ottica, qualsiasi tipo di perplessità, non solo di carattere costituzionale, ma proprio di carattere giuridico, rispetto alla costruzione della norma, mi sembra assolutamente infondata.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.
ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza,
che ho ascoltato attentamente: anche se voi ritenete che l'argomentazione fin qui portata non contrasti con il principio di costituzionalità - io, invece, la condivido e credo sia fortemente fondata - perché si fa riferimento ad una sentenza riguardante un provvedimento che aveva messo a riserva il 70 per cento dei posti, vorrei farvi notare che noi siamo comunque di fronte ad un caso in cui, con la riserva del 50 per cento dei posti, la maggioranza dei posti non è disponibile. Infatti, in tutte le discussioni che abbiamo avuto - anche in altre occasioni, in I e in XI Commissione -, quando si sono stabilite deroghe per la riserva dei posti si è sempre fissata la percentuale del 30 per cento, per evitare che, con il 50 per cento, la maggioranza dei posti non fosse disponibile, con evidenti elementi di incostituzionalità. Credo, quindi, che le ragioni addotte in questa sede siano, invece, fortemente fondate.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bressa 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, per favore! Presidente!
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di evitare i doppi voti.
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 302
Maggioranza 152
Hanno votato sì 119
Hanno votato no 183).
(Sono in missione 78 deputati).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 323
Votanti 322
Astenuti 1
Maggioranza 162
Hanno votato sì 195
Hanno votato no 127).
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