Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 161 del 19/6/2002
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(Discussione - Doc. IV, n. 5-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore per la posizione del deputato Sanza, onorevole Aurelio Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore per la posizione del deputato Angelo Sanza. Signor Presidente, signori tutti, l'ho già anticipato in sede di Giunta e lo ripeto in questa sede. In questa esperienza ho rilevato quanto sia difficile giudicare il prossimo, specialmente quando questo giudizio investa alcuni colleghi. Vi è, infatti, il pericolo di essere sospettati di un senso di solidarietà ed, eventualmente, di spirito corporativo. È un giudizio ed un accredito che sollecito all'Assemblea.
Leggendo la nostra relazione, l'Assemblea rileverà con quanto distacco, con quanto senso di obiettività e di prudenza sia stato espresso il nostro giudizio di diniego all'autorizzazione a procedere. L'Assemblea rileverà che la Giunta ha deciso, osservando rigorosamente, anzi vorrei dire religiosamente, i parametri ed i criteri che, in questa materia, ha indicato la Corte costituzionale. Non so quanto possa valere il mio personale orientamento sul punto, ma sono dell'opinione che su tale tema particolare, vale a dire l'autorizzazione a privare della libertà personale un parlamentare, non occorra la ricerca e l'individuazione del fumus e basti un'indagine, quanto meno quella, relativa all'esigenza di custodia cautelare. Il bene della libertà, infatti, va tutelato sempre, ancor più quando questo investa un parlamentare il cui stato di definizione priva costoro dell'apporto doveroso istituzionale che devono dare i lavori del Parlamento.
Abbiamo già anticipato la nostra linea a proposito dell'articolo 68 della Costituzione; non devo dire io, nuovo deputato, quali sono state le ragioni che hanno determinato il precedente legislatore a modificare l'articolo 68. Era giusto che fosse riveduto perché dello stesso si era fatto uso ed abuso, offrendo il viatico all'impunità anche a quei parlamentari che non lo meritavano. Tuttavia, sto costatando che il rimedio si sta rivelando peggiore del male.
Pertanto, approfitto dell'occasione per segnalare all'Assemblea che vi sono alcuni progetti di legge che ineriscono alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione. Noi, però, abbiamo agito in rispetto delle norme e dei parametri che la Corte costituzionale ci ha fornito. Fanfani, il correlatore, ha esordito in Giunta proponendo una lettura che mi permetto di riprendere perché rappresenta la chiave di volta di questo nostro provvedimento. Osserva il GIP che il presente procedimento, frutto di un'intesa ed accurata attività investigativa, è emblematico di come la corruzione e la collusione tra potere economico, potere politico e frange deviate di istituzioni dello Stato costituiscono il modus operandi ordinario nel settore degli appalti di opere pubbliche.
Questo non lo possiamo accettare! Non possiamo recepire questo principio, vale a dire che vi sia una collusione permanente tra potere economico e potere politico. Mi sento offeso! Sento una frusta sul mio corpo nel momento in cui si esprimono queste affermazioni.
Il cancro della corruzione, se sussiste e se permane, e, a mio avviso, sussiste e permane, va prevenuto e represso, ma non legittima chicchessia a lanciare accuse ed offese ai membri del Parlamento, ovvero al potere politico. Il potere politico è assistito da una presunzione assoluta ed insuperabile di correttezza; in caso contrario, non saremmo qui, su delega del popolo.
Fatta questa premessa, è stato agevole criticare e stigmatizzare i comportamenti del giudice, non della magistratura. Vivo da cinquant'anni nell'ambiente e nessuno potrebbe esprimere meglio di me giudizi nei confronti della magistratura.


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Sembrerà paradossale che oggi, stigmatizzando il comportamento di un magistrato, spenda una parola a favore della magistratura. Non mi sembra giusto che sia sufficiente un comportamento per dare un riverbero negativo all'istituzione. Si tratta di discorsi di politica giudiziaria che forse non interessano l'Assemblea. È giusto però che l'Assemblea sappia come è stata condotta quest'indagine e come questo giudizio abbia influito sulla formazione del nostro.
Qui è avvenuto un fatto veramente particolare: mi riferisco all'esordio nell'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, verso il collega Luongo. Non si può iniziare, dopo nove interrogatori o sette-otto dichiarazioni, con la formula: cosa mi può dire sull'onorevole Luongo? È avvenuto un fatto veramente eccezionale, anomalo, rispetto al quale noi riteniamo che vada emessa una censura nei confronti del giudice la cui esuberanza, sia pure finalizzata a conseguire determinati risultati, mi sembra abbia coinvolto personaggi che non devono essere compromessi.
Stiamo passando, per criticare l'operato di un giudice, sul corpo di due parlamentari, la cui correttezza e il cui spessore morale nessuno finora ha potuto minimamente intaccare.
Le dichiarazioni dei testimoni - sono ancora legato alla vecchia formula relativa al testimone - non si possono tenere nel cassetto: c'è infatti un testimone che sarebbe il corriere delle tangenti, perché si dichiara corriere delle tangenti, il quale si presenta dal pubblico ministero per fare delle rivelazioni. Per me si tratta di un collaboratore di giustizia, il quale ha ammesso di essere stato il corriere delle tangenti. Questo soggetto non è stato incriminato: lo si è invece utilizzato ogni giorno, quando si è avuto bisogno di supporti alle accuse che si volevano formulare ai vari personaggi interessati in questa vicenda. Questo modo di comportarsi ci ha scosso, tanto è vero che abbiamo espresso, e credo di poter esprimere anche il giudizio della Commissione, riserve serie ed indubbiamente sintomatiche rispetto al modo con cui è stata condotta l'indagine da parte del pubblico ministero.
L'altro profilo che ci ha anche sensibilizzato, e non poco, è quello relativo alle intercettazioni telefoniche. Siamo perfettamente d'accordo che chiunque di noi possa rimanere vittima di una propalazione che riguardi indirettamente il parlamentare e non c'è un rimedio sul punto. Se si parla di noi, si può parlare bene o male, a seconda dei punti di vista degli interlocutori, è anche giusto però che queste intercettazioni, nei loro contenuti, non diventino patrimonio di chicchessia, suscettibili di dar luogo a pettegolezzi, illazioni, anche quando queste ultime siano ispirate da finalità persecutorie nei confronti del parlamentare.
Sul punto abbiamo espresso le nostre riserve, anche perché, come l'Assemblea sa, vi sono state delle reazioni violente - forse troppo violente - di fronte al mancato rispetto della privacy dei cittadini. Credo che su questo qualcosa si possa e si debba fare, rivedendo l'articolo 268 del codice di procedura penale e disciplinando l'istituto delle intercettazioni telefoniche ancora meglio di quanto non sia attualmente disciplinato, con riferimento non solo alla privacy dei parlamentari, ma a quella dei cittadini.
Per quale ragione abbiamo non censurato, ma quanto meno stigmatizzato in maniera garbata il comportamento, il modo di condurre le indagini da parte di questo pubblico ministero? Perché io ho avuto l'onestà e la lealtà di affermare in Giunta - e lo ribadisco in quest'aula - che le norme ci sono. Questo è un dato importante! Ho preso atto che la precedente legislatura, in ossequio alla nuova norma costituzionale, aveva dettato delle norme. Allora non si discute: se, nonostante l'esistenza di queste norme, ci troviamo di fronte a tali fatti anomali, che determinano reazioni quanto mai giuste e legittime, vuol dire che le norme non sono state rispettate! Anche su questo credo che dovremmo intervenire.
Allora, signori, credo che possiamo chiedervi e sollecitarvi ad asseverare il nostro giudizio. Saranno gli altri colleghi,


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quelli che certamente interverranno ed avranno fatto tesoro di questa esperienza, a richiamare l'attenzione dell'Assemblea sui rimedi doverosi ed urgenti che questi fatti meritano (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la posizione del deputato Luongo, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, Relatore per la posizione del deputato Antonio Luongo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non leggerò la relazione, che tutti conoscete - poiché che è un atto depositato - ed alla quale mi richiamo. Aggiungerò alcune considerazioni di corredo che ritengo doverose, in una situazione che ha mostrato aspetti degni di essere approfonditi e che ha mostrato anche limiti, a tutti noti e da molte parti censurati, della funzione giurisdizionale.
Chi vi parla ha sempre portato nei confronti della magistratura, nei lunghi anni di professione ed anche quando ero presidente di una camera penale, un atteggiamento di rispetto che ho sempre dimostrato e che, allo stesso modo, ho sempre preteso. Ho sempre avuto nei confronti della magistratura e della funzione giurisdizionale anche un atteggiamento di equilibrio che mi consentiva di valutare positivamente i comportamenti che ritenevo utili e conformi alla correttezza nell'esercizio della funzione e di valutare negativamente i comportamenti che ritenevo contrastanti con il corretto esercizio della funzione stessa.
Per queste ragioni, in alcune parti ho ritenuto quest'indagine degna di rispetto, segnatamente nella parte in cui ha dimostrato e provato - per quello che è possibile desumere dagli atti del procedimento a noi trasmessi - episodi integranti gli estremi del delitto di corruzione. Da questa indagine e dalle valutazioni negative che in seguito svolgerò non possiamo desumere un giudizio complessivamente negativo sul comportamento di questi magistrati. Essi hanno agito certamente nei limiti della correttezza della loro funzione, nella parte in cui hanno accertato l'esistenza di fatti che si sono dimostrati essere illeciti, che certamente sono contrari ad un'etica dei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione in materia di appalti e che, come tali, sono da perseguire.
Le valutazioni negative che abbiamo svolto concernono sia la parte dell'indagine - e segnatamente, per quello che qui rileva, dell'ordinanza con la quale sono stati disposti provvedimenti cautelari nei confronti dei parlamentari - in cui si assume, a premessa logica del provvedimento, una valutazione complessivamente negativa sui rapporti tra politica e malaffare (contenuti a pagina 9 dell'ordinanza e correttamente richiamati dal collega Gironda Veraldi) sia la parte in cui si desumono, dal complesso probatorio - anche laddove non era sufficientemente esplicito e sufficientemente in grado di provarlo -, elementi di giudizio negativo sul comportamento di parlamentari, senza accompagnare tale giudizio da supporti probatori e di motivazione, espressamente richiamati, a pena di nullità, dall'articolo 274 del nostro codice di procedura penale.
Il giudizio che dobbiamo esprimere in relazione a questa parte dell'indagine ed alle conclusioni che ne sono state tratte è certamente negativo. Infatti, in relazione all'unico reato contestato ai parlamentari, che è un reato associativo (associazione per delinquere), dovevano essere dimostrati o sufficientemente provati, per quello che rileva ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai singoli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, e doveva essere dato conto specificatamente di tutti quegli elementi processuali ritenuti indispensabili dagli articoli 273 e 274 del nostro codice che giustificano, prima, la richiesta e, dopo, la adozione del provvedimento cautelare.
Richiamo il contenuto dell'articolo 273 che - com'è noto a tutti - richiede, per l'adozione di un qualsiasi provvedimento cautelare, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza dei quali va dato conto specifico nel momento stesso in cui si adotta


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un provvedimento in relazione ai due elementi che sono stati assunti dal giudice per le indagini preliminari a fondamento nel provvedimento di cautela. In primo luogo, l'esigenza di evitare un inquinamento di prove. In secondo luogo, l'esigenza di evitare che i colleghi parlamentari commettano, in futuro, reati della stessa specie di quello per cui si procede (reati associativi), ossia di evitare che si associano in altro modo, con altre persone, al fine di commettere analoghi reati.
Ricordo soltanto che nell'ordinanza, relativamente al comportamento dell'onorevole Lungo, ma neanche in relazione al comportamento degli altri politici (a tal proposito, faccio un riferimento positivo al comportamento degli onorevoli De Filippo e Sanza), non si motiva in ordine all'esistenza del vincolo associativo ed alle caratteristiche proprie che la giurisprudenza ha ampiamente definito, alla pluralità di reati che, attraverso il vincolo associativo, si ritiene doversi compiere, al modello di organizzazione che deve essere proprio per quanto minimale per un'associazione a delinquere, ai ruoli in essa rivestiti, alla struttura finanziaria che deve presiedere alla sua costituzione. Come ugualmente non è stato dato conto di quale fosse, in relazione alla prima esigenza cautelare, il concreto e attuale pericolo per l'acquisizione della prova che non deve risiedere su una valutazione astratta di colui che estende il provvedimento, ma su circostanze di fatto, espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità.
Quando mi sono permesso di notare, fin dall'inizio, la mancanza di tale specificazione, l'ho fatto non in funzione dell'esigenza di tutela di singoli parlamentari e della libertà della funzione che essi rappresentano, ma della conoscenza che, in me, impone quotidianamente il rispetto di questa norma nell'interesse di tutti i cittadini. Signor Presidente, nessun cittadino avrebbe potuto essere assoggettato a provvedimento cautelare con un'ordinanza nella quale il pericolo attuale e concreto per la genuinità della prova fosse stato soltanto astrattamente enunciato e non anche specificato mediante quelle circostanze di fatto che vanno espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità.
Altrettanto va detto per quanto riguarda l'esigenza di reiterazione del reato, anche se, mi si consenta tale considerazione, è ben difficile ipotizzare la reiterazione di un reato associativo all'infinito, soprattutto a carico di parlamentari. Non dico ciò semplicemente perché ci si riferisce a parlamentari, ma perché l'esigenza di cui alla lettera c) dell'articolo 274 del codice di procedura penale va fondata su criteri anch'essi puntualmente indicati dalla norma (e dalle modificazioni introdotte successivamente al suo testo originario): la sussistenza di «specifiche modalità e circostanze del fatto» e, soprattutto, la «personalità della persona sottoposta alle indagini (...), desunta da comportamenti o atti concreti». In altre parole, si doveva affermare che i parlamentari erano pericolosi in funzione di eventuali analoghi delitti della stessa specie che essi avrebbero potuto commettere in futuro in relazione alla loro personalità, desunta da comportamenti o atti concreti. Lascio a voi le considerazioni sulla gravità della mancanza di un riferimento di questo tipo.
Manca del tutto, quindi, la motivazione sia in relazione agli elementi costitutivi di cui all'articolo 416 del codice penale sia in relazione agli elementi processualmente necessari ai sensi degli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale; e non è possibile surrogare questa mancanza con un assunto che voglio leggere perché denota la scarsa consistenza della profondità di verifica di questa ordinanza e, al tempo stesso, la struttura logica del pensiero del suo estensore, il quale afferma: per i quali - si riferisce ai parlamentari - le esigenze cautelari e probatorie assumono una particolare connotazione anche in considerazione della funzione - si parla della funzione parlamentare - dagli stessi svolta che senza dubbio accentua i rischi legati ad un'attività di inquinamento probatorio. Ebbene, non lo accetto: in funzione dell'esigenza di garantire la libertà della funzione,


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che la Corte costituzionale ha disegnato come esigenza fondamentale, nel momento stesso in cui si verifica ...

PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...

GIUSEPPE FANFANI. ...la possibilità di accedere alla concessione di un provvedimento cautelare, non accetto che la funzione parlamentare venga descritta come senza dubbio accentuativa dei rischi di un'attività di inquinamento di prove! Questo dovrebbe confermare - e concludo - l'assunto iniziale dell'ordinanza (che avrebbe dovuto concludere un'attività indagativa con l'enunciazione degli elementi probatori a cui ho fatto riferimento prima, che invece mancano), secondo il quale è emblematico di come la corruzione e la collusione tra potere economico, potere politico, frange deviate di istituzioni dello Stato (...) costituiscano un modus operandi ordinario nel settore degli appalti di opere pubbliche».
Ciò è anche possibile: e questo è il teorema; ma tutti i teoremi che possono costituire anche un'intuizione positiva di ciascun inquirente, vanno poi vestiti perché, se, invece, restano nudi, come nel caso di specie, costituiscono una manifestazione di scarso di equilibrio e, soprattutto, una manifestazione inaccettabile di conflitto tra la legittimità dell'esercizio della funzione giurisdizionale e la legittimità dell'esercizio della funzione parlamentare.
È per questi motivi che, come relatore, chiedo non venga concessa l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare richiesta nei confronti dell'onorevole Luongo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mario Pepe. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Signor Presidente, ancora una volta questo ramo del Parlamento è chiamato a decidere sulla richiesta di arresto di due dei suoi membri. Colleghi, vedete, non si tratta, questa volta, delle solite toghe rosse, del solito uso politico della giustizia, perché, almeno in questa legislatura, è stato proprio il maggior partito della sinistra ad essere oggetto di questo tipo di richieste da parte dei PM. Si tratta di una cosa più grave, di un male che ha radici lontane e che si chiama giustizia spettacolo. Una giustizia che coinvolge persone innocenti per il solo fatto che occupano una carica istituzionale. Colleghi, un anno fa i giornali diedero la notizia che un membro di questo Parlamento era a capo di una pericolosa organizzazione di pedofili. La notizia fu fatta filtrare dal pubblico ministero unicamente per guadagnare le luci della ribalta. Colleghi, non una parola di richiamo per quel pubblico ministero, in nome dell'autonomia e della libertà della magistratura. Ma di quale autonomia parliamo? Dell'autonomia di vendere la dignità delle persone nelle edicole dei giornali? È questa l'autonomia che noi vogliamo per la nostra magistratura?
Presidente Cossiga, non si stracci le vesti perché ha provato sulla sua carne la virulenza di questo male; riprenda il suo posto al Senato e ci aiuti a combattere il degrado in cui versa la nostra giustizia; degrado che è testimoniato dallo stesso sciopero della magistratura, così baldanzosamente annunciato. Ma come può la magistratura scioperare? È come se scioperasse il Governo, è come se scioperasse il Parlamento. Scioperando, essa rinuncia a cercare le cause vere della crisi. All'opposizione vorrei rivolgere un invito: lavoriamo insieme per correggere le storture del sistema, perché se è così facile per un parlamentare essere travolto in un'inchiesta che non è la sua, nessuno di noi in questa Assemblea può ritenersi immune. Presidente Violante, non ceda alle lusinghe di qualche suo amico magistrato che ha promesso di aiutarla nella lotta politica (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

RENZO INNOCENTI. Ma cosa dici!

MARIO PEPE. Correggiamo le storture del sistema. Lo sanno bene molti deputati presenti ancora in questa Assemblea che, per accaparrarsi il favore di qualcuno,


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tradirono la volontà del popolo italiano che, con un referendum, aveva sancito la responsabilità civile dei giudici.

RENZO INNOCENTI. Roba da matti!

MARIO PEPE. Mi avvio alla conclusione, ricordando a questa Assemblea le parole di un grande italiano, Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato, uomo di cultura, erede della tradizione giuridica tipica delle genti meridionali, che così diceva: quando si coinvolgono delle persone innocenti in un'azione giudiziaria, il danno non si fa alle persone, il danno è ben più alto, perché si fa alla credibilità delle istituzioni.
Ebbene, è per difendere la credibilità delle istituzioni, per difendere la dignità del Parlamento, che è il simbolo più alto della democrazia e della libertà, che io voterò contro la richiesta di arresto dei deputati Sanza e Luongo (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Non ci sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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