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la legge n. 149 del 28 marzo 2001, recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nel sancire il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, stabilisce altresì che «ove non sia possibile l'affidamento (...) è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato». La legge stabilisce, inoltre, che per i minori di anni sei è possibile l'inserimento solo presso una comunità di tipo familiare e che comunque il ricovero in istituto deve essere superato entro il 2006;
secondo i dati censiti dall'Istat, in Italia i minori accolti in istituti sarebbero 28.148, mentre secondo i dati del ministero della giustizia sarebbero 14.945, evidenziando una differenza tra le due fonti di oltre 13 mila bambini -:
quale sia l'esatto numero di minori accolti nelle strutture residenziali, siano esse comunità-alloggio, case-famiglia o comunità educative, e come si intenda far fronte al problema, nel momento in cui, per gli effetti della legge 149 del 2001, tali centri di accoglienza chiuderanno nel 2006, nulla dicendo la predetta legge su soluzioni alternative e sulla disponibilità di fondi, tanto più che l'alternativa dell'affido familiare è risultata in grave crisi (solo 811 provvedimenti nel 2000 rispetto ai 1716 bambini adottati nel 1999). (3-01097)
(18 giugno 2002)