ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.