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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 334.440 euro per l'anno 2002, in 339.200 euro per l'anno 2003 ed in 334.440 euro annui a
decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al comma 1, sostituire le parole da: 334.440 euro per l'anno 2002 fino a: dal 2004 con le seguenti: 339.200 euro per l'anno 2002, in 334.440 euro per l'anno 2003 ed in 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
3. 1. La Commissione.
(Approvato)