Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2412 - Sezione 7)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero dell'interno», per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies, comma 4-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.