Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2412 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

Art. 5.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato».