Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2412 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale».