Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2412 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo II
SANZIONI

Art. 3.

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili,


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ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, in relazione a delitti che siano stati commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione.
2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
3. L'importo della quota di cui al comma 2 va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro.
4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 convertito, con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi", sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari,"» .
3. 01. Le Commissioni.
(Approvato)