ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.