Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2361 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.350 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del


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bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.