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La Camera,
premesso che:
la Convenzione di Rotterdam, messa definitivamente a punto nel marzo 1998, apporta un importante miglioramento alla regolamentazione internazionale sui prodotti chimici pericolosi commercializzati, sia in forma di pesticidi (compresi i formulati di pesticidi altamente pericolosi) che in forma di prodotti chimici industriali vietati o soggetti a rigorose restrizioni;
la Convenzione promuove la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra le Parti che vi aderiscono per quanto riguarda il commercio internazionale delle sostanze richiamate, allo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali pericoli connessi a queste sostanze e di incoraggiarne un utilizzo compatibile con l'ambiente. A tal fine essa adotta uno strumento internazionale volto a formalizzare e rendere giuridicamente obbligatoria una procedura, il PIC (prior informed consent, ossia procedura del consenso informato a priori), già applicata da tempo su base volontaria;
nei prossimi mesi il Parlamento europeo dovrà approvare il regolamento COM 2001/803 sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici pericolosi, finalizzato a dare attuazione - nel territorio dell'Unione europea - alle disposizioni della Convenzione in esame. Detto regolamento dovrà revocare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio;
detto regolamento in via di approvazione si spinge ben oltre le disposizioni della Convenzione. Esso introduce infatti disposizioni più rigorose, rafforzando le disposizioni sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
con l'approvazione di questo regolamento l'Unione europea conferma il proprio impegno sul fronte del controllo del commercio e dell'uso dei prodotti chimici pericolosi a livello mondiale, applicando così il giusto principio secondo cui essa è chiamata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente non solo sul proprio territorio, ma anche oltre i propri confini;
l'Unione europea promuove quindi la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore degli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;
un ulteriore aspetto positivo è che il regolamento amplia - rispetto alla Convezione - il campo di applicazione, aumentando il numero di prodotti chimici che rientrano nella sua disciplina, con l'obiettivo di tutelare ancora di più la
salute pubblica e l'ambiente nei paesi importatori, e contribuire così all'uso ecocompatibile di tale sostanze;
ad adoperarsi presso gli altri Paesi dell'Unione europea per l'approvazione in tempi rapidi del suddetto regolamento COM 2001/803;
ad incentivare la ricerca scientifica, anche al fine di favorire una graduale sostituzione dei prodotti chimici più dannosi, favorendo così la diffusione e l'utilizzo di sostanze alternative più ecocompatibili e rispettose della salute e dell'ambiente;
ad impegnarsi in sede internazionale per la riduzione della produzione e commercio di prodotti chimici pericolosi, sia in forma di pesticidi che in forma di prodotti chimici industriali.
9/2299/1. Cima, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.