Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 2296 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716


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per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.