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1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) - Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti
a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di ordigni micidiali o di esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.
La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: atti diretti fino alla fine del comma con le seguenti: qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili od immobili altrui, mediante l'uso di armi, di esplosivi o altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:
a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;
b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiamenti o materie radioattive.
3. 1. (Nuova formulazione) Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.
(Approvato)
Sostituire il comma 1, capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente: La pena è della reclusione da 10 a 15 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da 3 a 7 anni se dal fatto derivano lesioni gravissime ad una o più persone. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se dal fatto derivano lesioni gravi ad una o più persone.
3. 2. (Nuova formulazione) Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.
3. 3. Pisapia.