ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N.2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIO- NI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.