Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 1696-B - Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1696-B, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato«, in corso di definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, può dar luogo ad incertezza in ordine a indirizzi, criteri e principi direttivi concernenti le modalità di attuazione dei seguenti aspetti, ritenuti meritevoli di attenzione ed approfondimento:
l'azzeramento delle posizioni dirigenziali di prima fascia e la riduzione a un anno del termine minimo di durata dei contratti medesimi, nonché il sensibile incremento dell'aliquota degli incarichi, relativi a posizioni dirigenziali di prima fascia, conferibili a soggetti non in possesso di tale qualifica;


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il conferimento di funzioni di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;
la carenza, in tema di disciplina per favorire lo scambio di esperienze, l'interazione e la mobilità tra pubblico e privato, di un'equiparazione delle norme che prevedono il mantenimento in servizio prima del collocamento a riposo,

impegna il Governo

ad attuare la legge nel rispetto delle professionalità e delle esperienze individuali;
a conferire a tutti i dirigenti privi di incarico funzioni di consulenza, studio e ricerca, valorizzandone le attribuzioni e collegandole alle incombenze previste per effetto dell'approssimarsi del semestre di guida italiana dell'Unione europea ed alle trasformazioni in corso derivanti dalla ristrutturazione dell'amministrazione centrale dello Stato e dalle modifiche al titolo V della Costituzione, attivando, ove occorra, apposite iniziative formative anche tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
ad adottare apposite iniziative legislative, per estendere ai dirigenti pubblici la disciplina prevista per i dipendenti del settore privato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
9/1696-B/1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Oricchio, Saponara, Schmidt.

La Camera,
premesso che:
la sedimentazione di variegate esperienze professionali e di soluzioni organizzative per quanto concerne l'assolvimento delle funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione ha dato luogo ad una serie di situazioni, di cui solo alcune trovano disciplina nel provvedimento in esame;
in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 5 prevedono una procedura privilegiata per l'inquadramento tra i dirigenti di seconda fascia del personale direttivo già nel ruolo ad esaurimento, previo superamento di un concorso per titoli di servizio e professionali da espletarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
in condizioni analoghe a quelle sopra evidenziate versano numerosi funzionari pubblici ex direttivi, assunti in servizio prima dell'approvazione della legge 30 giugno 1972, n. 748, previo superamento di un concorso pubblico riservato ai laureati, con contratti che all'epoca della stipula prevedevano una carriera a ruoli aperti, senza sbarramenti, fino ai più alti gradi della pubblica amministrazione; per di più tali funzionari hanno effettivamente esercitato funzioni dirigenziali per periodi prolungati e sono altresì risultati idonei in precedenti concorsi già svolti per l'accesso al ruolo dirigenziale,

impegna il Governo

ad individuare idonee soluzioni normative volte a risolvere le incongruenze sopra esposte, consentendo anche al suddetto personale l'accesso ai ruoli dirigenziali previo l'espletamento di omologhe formule selettive.
9/1696-B/2.Ruzzante, Benvenuto.

La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato, si realizza una disciplina puntuale per i ricercatori e i tecnologi, mentre per i professionisti degli enti pubblici si fa riferimento esclusivamente a quelli «già appartenenti alla decima qualifica funzionale»;
in questo modo si vanifica lo scopo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30


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marzo 2001, n. 165, volti a stabilire una disciplina relativa ai professionisti iscritti agli albi professionali, e ciò per i seguenti motivi:
a) i soggetti inseriti nella decima qualifica funzionale sono dirigenti sin dal 1962, per cui non si comprende il senso di questa precisazione a distanza di circa quarant'anni;
b) la decima qualifica funzionale non esiste più nella nomenclatura dei ruoli della pubblica amministrazione;
c) rimangono estranei all'attuale disciplina proprio i professionisti degli enti pubblici assunti per l'esercizio di attività che necessitano di iscrizione negli albi speciali, che dovevano costituire l'oggetto principale della norma,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, di sua competenza affinché sia data corretta e completa attuazione alla normativa del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alla legge n. 59 del 1997, in particolare all'articolo 11, comma 4, lettera d), che prevede espressamente che il Governo adotti decreti legislativi al fine di istituire una distinta disciplina per i professionisti degli enti pubblici iscritti in albi speciali, oltre che per i soggetti svolgenti attività tecnico-scientifiche e di ricerca, dal momento che, a causa della limitazione a soli appartenenti alla decima qualifica funzionale, i primi rimangono di fatto esclusi dalla normativa e quindi dalla relativa disciplina.
9/1696-B/3.Cola.

La Camera,
premesso che con la riorganizzazione del Ministero delle finanze in agenzie è stato rinnovato l'assetto delle sue strutture, a seguito delle quali sono state definite le unità dirigenziali e, al contempo, revocati gli incarichi di reggenza degli uffici dirigenziali in precedenza conferiti ai funzionari provenienti dal ruolo ad esaurimento e dalla nona qualifica funzionale della ex carriera direttiva del precedente ordinamento;
che a detti funzionari dal 3 gennaio 2000, data cioè di operatività del nuovo assetto organizzativo, sono state revocate le funzioni dirigenziali precedentemente conferite con provvedimenti formali e dagli stessi concretamente esercitate nei vari armi (da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque), in quanto privi della corrispondente qualifica di dirigente, ancorché buona parte di essi sono stati idonei nei concorsi indetti (ed espletati parecchi anni dopo) dalla medesima amministrazione finanziaria per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
considerato che la marcata connotazione politica delle reggenze degli uffici dirigenziali, al di là dei non meno gravi e comprensibili aspetti sperequativi e discriminatori, va sostenuta e si pone per il doveroso riconoscimento morale e professionale, per le funzioni dirigenziali concretamente esercitate attraverso un atto normativo di inquadramento nella dirigenza;
che in passato tale identica problematica è stata affrontata e favorevolmente risolta con l'articolo 20, comma 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 408, con la quale il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si resero disponibili al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, furono assegnati ai funzionari che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, avevano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, le funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale;
che recentemente nel disegno di legge d'iniziativa governativa concernente le «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», di imminente approvazione alla Camera, la medesima problematica è stata


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favorevolmente risolta solo per i funzionari del ruolo ad esaurimento, prevedendosi all'articolo 3 l'inquadramento di detti funzionari nella II fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali;
tenuto conto che pertanto l'inquadramento degli ex reggenti degli uffici dirigenziali dell'amministrazione finanziaria nella II fascia dirigenziale si pone oggi come un indifferibile atto di giustizia sostanziale (per il contributo, la professionalità e la capacità, dei quali hanno dato prova detti funzionari) col quale porre fine allo stato di mortificante e profonda indifferenza da tempo perpetrata nei loro confronti;
che l'onere economico per tale inquadramento si appalesa del tutto trascurabile, per l'assorbente rilievo che i reggenti degli uffici dirigenziali hanno già percepito la medesima indennità economica di posizione e di risultato, prevista per i dirigenti e, circostanza ancora non meno trascurabile, che tale inquadramento riguarderebbe a livello nazionale solo 30 ex reggenti, essendo i restanti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei vincitori dei concorsi per dirigente nel frattempo espletati;

impegna il Governo

a dare una soluzione alla problematica dei funzionari degli uffici dirigenziali delle agenzie delle entrate e del territorio del Ministero dell'economia e delle finanze, provenienti dal ruolo ad esaurimento e dalla nona qualifica funzionale della ex carriera direttiva del precedente ordinamento che, alla data di operatività delle nuove agenzie fiscali dianzi citate, abbiano consecutivamente svolto nell'ultimo decennio, per almeno un triennio e dietro formale incarico ministeriale, funzioni di reggente di ufficio di livello dirigenziale senza demerito, poi revocate, prevedendo il loro inquadramento nella II fascia dirigenziale.
9/1696-B/4.Giudice.

La Camera,
premesso che in base alle sentenze del TAR Lazio n. 2342/98, 1120/00, 4813/01 al personale appartenente ai ruoli di direttore amministrativo ad esaurimento, od equiparati delle università è stato applicato il contratto collettivo nazionale della dirigenza sin dal quadriennio 94/97 nella misura economica del 95 per cento del dirigente;
premesso che recentemente nel disegno di legge d'iniziativa governativa concernente le «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale» di imminente approvazione alla Camera, la medesima problematica è stata favorevolmente risolta per i funzionari del ruolo ad esaurimento, prevedendosi all'articolo 5 l'inquadramento nella II fascia dirigenziale, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali;
premesso che in base a tale normativa in corso di approvazione, soltanto un esiguo numero di dette qualifiche non transiterebbero nei ruoli dirigenziali di II fascia;
tenuto conto che l'onere economico per tale inquadramento è palesemente del tutto trascurabile poiché come prima precisato detto personale già usufruisce del trattamento economico del 95 per cento del dirigente di II fascia, e che tale inquadramento riguarderebbe a livello nazionale solamente 80 funzionari:

impegna il Governo

affinché venga data soluzione a tale problematica, prevedendo l'inquadramento nella II fascia dirigenziale per il personale in servizio nelle università che alla data del 13 luglio 1980 rivestiva la qualifica di direttore amministrativo o qualifiche equiparate.
9/1696-B/5.Stagno d'Alcontres, Giudice.


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La Camera,
premesso che:
con il disegno di legge n. 1052 approvato il 17 aprile 2002 dal Senato della Repubblica sono stati introdotti alcuni correttivi al disegno di legge 1696 licenziato il 23 gennaio 2002 dalla Camera, fra i quali quelli dell'articolo 5 inerenti alla disciplina del personale con qualifica ad personam di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
pur in presenza della positiva innovazione legislativa con la quale viene ora consentita la possibilità di accesso formale alla seconda fascia della dirigenza mediante concorso per titoli di servizio riservato al citato personale, sia pure con limitazioni di contingente numerico e di ordine temporale circa l'espletamento del concorso, tuttavia per effetto di tali limitazioni risultano ancora non completamente soddisfatte le legittime aspettative di tutti gli appartenenti alla predetta categoria di vedersi disciplinati nell'ambito dell'autonoma e separata area contrattuale della dirigenza;
conseguentemente la nuova normativa necessita di un completamento, ad attuarsi in sede di contrattazione collettiva sulla base di opportune direttive all'apposita Agenzia (ARAN), volte ad attuare integralmente l'impegno sullo specifico punto già accolto dal passato Governo con ordine del giorno presentato nella seduta del Senato del 15 dicembre 1998 e non ancora del tutto realizzato;

impegna il Governo

ad impartire opportune e necessarie direttive affinché la disciplina del personale suddetto che non acceda alla seconda fascia dirigenziale, per le limitazioni poste dalla legge, sia demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
* 9/1696-B/6.Gazzara, Taborelli, Viale.

La Camera,
considerato che:
con il disegno di legge n. 1052 approvato il 17 aprile 2002 dal Senato della Repubblica sono stati introdotti alcuni correttivi al disegno di legge n. 1696 licenziato il 23 gennaio 2002 dalla Camera, tra i quali quelli dell'articolo 5 inerenti alla disciplina del personale con qualifica ad personam di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
pur in presenza della positiva innovazione legislativa con la quale viene ora consentita la possibilità di accesso formale alla seconda fascia della dirigenza mediante concorso per titoli di servizio riservato al citato personale, sia pure con limitazioni di contingente numerico e di ordine temporale circa l'espletamento del concorso, tuttavia per effetto di tali limitazioni risultano ancora non completamente soddisfatte le legittime aspettative di tutti gli appartenenti alla predetta categoria di vedersi disciplinati nell'ambito dell'autonoma e separata area contrattuale della dirigenza;
conseguentemente la nuova normativa necessita di un completamento, da attuarsi in sede di contrattazione collettiva sulla base di opportune direttive all'apposita Agenzia (ARAN), volte ad attuare integralmente l'impegno sullo specifico punto già accolto dal passato Governo con ordine del giorno presentato nella seduta del Senato del 15 dicembre 1998 e non ancora del tutto realizzato,

impegna il Governo

ad impartire opportune e necessarie direttive affinché la disciplina del personale suddetto che non acceda alla seconda fascia dirigenziale, per le limitazioni poste dalla legge, sia demandata alla separata area di contrattazione della dirigenza ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
* 9/1696-B/13. D'Alia.


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La Camera,
esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;
considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa normativa;
valutata l'opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato (ex articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza senza oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza;

impegna il Governo

a provvedere, con i mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate.
** 9/1696-B/7. Taborelli, Gazzara, Collavini.

La Camera,
esaminato il disegno di legge di riordino della dirigenza statale;
considerata la necessità di dare urgente applicazione alla stessa normativa;
valutata l'opportunità di dare soluzione definitiva ai cosiddetti ruoli ad esaurimento dello Stato e del parastato (ex articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001) nell'area contrattuale della dirigenza senza oneri a carico delle amministrazione di appartenenza,

impegna il Governo:

a provvedere, con mezzi ritenuti più idonei e nei tempi più brevi possibili, alla collocazione nell'area contrattuale della dirigenza pubblica del personale di cui all'articolo 69 comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, senza onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate.
** 9/1696-B/14. Anna Maria Leone, D'Alia.

La Camera,
considerato che l'autonomia delle istituzioni scolastiche, è ormai principio costituzionalmente garantito dal articolo 117, comma 3, della legge n. 3 del 18 ottobre 2001;
considerato che l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi dello stesso articolo 118, comma 1, nel settore dell'istruzione attiene soprattutto al livello delle singole scuole, intese come autonomie funzionali che agiscono insieme alle autonomie territoriali anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione dell'offerta formativa;
considerato che l'autonomia della scuola è sancita a tutela dell'insieme di competenze tecniche da esercitare nel rispetto della libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33, comma 1, della Costituzione;
considerato che l'autonomia della scuola sotto il profilo del coordinamento tecnico e della relativa gestione amministrativa è affidata al dirigente scolastico che ne è il legale rappresentante;
visto che la dirigenza scolastica per le sue peculiari funzioni è stata oggetto di specifica disciplina nel decreto legislativo n. 165 del 2001(25) rispetto alla disciplina della dirigenza statale, che tale specificità è stata confermata anche in sede contrattuale con l'istituzione di una specifica area dirigenziale nell'ambito del comparto scuola, in cui rimane inserita;
considerato che il contratto dell'area V definitivamente sottoscritto nel marzo 2002 ha previsto che l'incarico di dirigente della singola istituzione scolastica sia conferito attraverso contratti individuali non ancora stipulati;


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in considerazione di tali peculiarità giuridiche e funzionali;

impegna il Governo

in sede di applicazione della disciplina di cui all'articolo 3 ad interpretare le disposizioni nel senso della non applicabilità delle disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della legge;
considerato altresì che i dirigenti degli uffici scolastici regionali, interagiscono anche in base all'accordo stipulato in conferenza unificata del 19 aprile 2001 in stretta sinergia istituzionale con i livelli di governo territoriale (regioni, province, comuni) competenti in materia di istruzione anche in base alle nuove e più rilevanti funzioni del titolo V della Costituzione, e che perfino l'organizzazione degli uffici scolastici regionali è stata effettuata d'intesa con la regione (articolo 6, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);
considerato altresì che la decadenza automatica degli incarichi attualmente ricoperti dai dirigenti del Ministero dell'istruzione, verificandosi nel periodo immediatamente precedente all'inizio dell'anno scolastico, determinerebbe un grave pregiudizio agli adempimenti preliminari ed indispensabili per il regolare avvio dell'anno scolastico (incarichi, supplenze ed utilizzazioni del personale della scuola) con conseguenze disastrose sul regolare funzionamento della scuola;
ritenuta prevalente sulle esigenze di cambiamento dei vertici delle strutture amministrative la necessità di assicurare alle famiglie ed agli studenti una completa e regolare offerta formativa anche a garanzia delle sperimentazioni della riforma dell'istruzione già stabilite con appositi protocolli d'intesa;
considerato che la riforma dell'istruzione è considerato obiettivo prioritario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative finalizzate a limitare l'applicazione nei confronti dei dirigenti del Ministero dell'istruzione della disciplina di cui all'articolo 3, comma 7, riconfermando immediatamente gli incarichi attualmente in essere.
9/1696-B/8 (Nuova formulazione) . Carra, Bressa, Amici, Boato, Bimbi, Capitelli, Mascia, Sasso, Grignaffini, Bellillo, Titti De Simone.

La Camera,
considerato che all'articolo 7 dell'atto Camera n. 1696-B prevede disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato che consentono di assumere incarichi presso altre amministrazioni e enti pubblici e privati prevedendo le aspettative senza assegni;
rilevato che, nell'accezione che il Ministero per gli affari esteri ha costantemente dato della semplice aspettativa, vi è il congelamento dell'anzianità di servizio;
considerato che l'anzianità nel grado è nella carriera diplomatica uno dei requisiti indispensabili per gli avanzamenti di carriera;
al fine di consentire una reale e uniforme applicazione della legge anche per i diplomatici;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative legislative perché si possa prevedere, nel caso di incarichi presso altre amministrazioni e enti pubblici e privati, «l'aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio».
9/1696-B/9.Amici, Bressa, Boato.


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La Camera,
premesso che,
a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, si verificò una grave distorsione nella progressione di carriera dei funzionari direttivi del parastato;
l'anomalia creatasi fu parzialmente superata a seguito della legge n. 88 del 1989, che ricreò le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale;
che, però la legge n. 29 del 1993 ricreò elementi di ambiguità, inserendo tali soggetti nell'ambito della contrattazione collettiva di tutto il personale ed escludendolo da quello della dirigenza;
pertanto, si rende indispensabile intervenire legislativamente per riparare una distorsione creatasi nei confronti dei direttori di divisione e degli ispettori generali:

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento legislativo che reinserisca la contrattazione del personale avente le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione nell'ambito della contrattazione della dirigenza.
9/1696-B/10. Leoni, Amici, Bressa, Marone.

La Camera,
premesso che:
le disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, comportano, nella fase della loro prima attuazione, procedure estremamente complesse;
la delicatezza della materia comporta un rilevante rinnovo di incarichi dirigenziali;

impegna il Governo

a istituire presso il CNEL un osservatorio, per assicurare una uniforme e trasparente applicazione della legge nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento;
a riferire al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli esiti della prima applicazione della legge.
9/1696-B/11. Bressa, Amici, Boato, Mascia.

La Camera,
premesso che il disegno di legge A.C. 1696-B, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», all'articolo 6, comma 3, fa salva la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti;
considerato che l'utilizzazione di tali graduatorie consente di contenere gli oneri delle procedure di selezione per il reclutamento del personale con qualifica dirigenziale laddove risulti disponibile personale che abbia già ottenuto l'idoneità, attraverso apposite prove, a ricoprire queste funzioni;
considerato che il beneficio appare duplice ove si consideri anche l'immediata disponibilità di personale già selezionato e quindi immediatamente impiegabile evitando così lentezze, oltre che ulteriori costi, nelle procedure di selezione;

impegna il Governo

ad utilizzare le graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali in misura non inferiore al 50 per cento dei posti complessivamente disponibili per ciascun anno, limitando tale beneficio alle graduatorie formate a seguito dì prove selettive o attitudinali.
9/1696-B/12. Peretti.


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La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 1696/B recante «disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze tra pubblico e privato» può dar luogo a difficoltà interpretative con le conseguenti incerte modalità di attuazione, specie per quanto riguarda gli attuali ispettori generali, direttori di divisione di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989, operanti nell'ambito degli enti pubblici non economici che sono stati assunti nell'unica categoria direttiva ante legge n. 70 del 1975 superando regolare concorso pubblico riservato a laureati; che la succitata categoria direttiva a seguito della riforma del parastato introdotta con legge n. 70 del 1975 venne articolata in due tronconi sulla base del solo criterio di anzianità con la conseguente esclusione nella nuova dirigenza di tutti i più giovani funzionari e che fino al 1999 il 50 per cento di questo personale è transitato nei ruoli della dirigenza mediante concorsi riservati e per meriti comparativi, e che da tale data questi concorsi sono stati aboliti con l'esclusione per gli interessati dal conseguimento della qualifica di dirigente anche all'atto del pensionamento (qualifica invece attribuita ai pari grado dello Stato dal dipartimento della funzione pubblica mediante la emanazione di apposite circolari);

impegna il Governo

a individuare idonee soluzioni atte a risolvere le incongruenze sopra esposte consentendo al suddetto personale, in maniera chiara ed inequivocabile, l'accesso ai ruoli dirigenziali, anche con l'espletamento di idonee formule selettive, fino al completo esaurimento dello stesso.
9/1696-B/15. (Testo così modificato nel corso della seduta)Marinello, Angelino Alfano, Jacini, Masini.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1696 recante disposizioni relative alla dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato,
premesso che:
l'articolo 7, capoverso 17-bis disciplina la istituzione di una apposita area della vice dirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente 5 anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento,
considerato che:
il personale appartenente alla posizione C1, in possesso di tutti i requisiti per accedere alla posizione C2 e C3 non è stato ricompreso tra coloro che possono accedere all'area della vicedirigenza;
considerato altresì che tale disparità di trattamento non appare opportuna e adeguatamente motivata;

impegna il Governo

ad adottare ogni misura di propria competenza, affinché, quanto prima, al personale appartenente alla posizione C1, e con qualifica VII, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge possa accedere alla istituenda area della vicedirigenza.
9/1696-B/16.Falanga.

La Camera,
considerato che:
il disegno di legge A.C. 1696/B, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato», in corso di definitiva approvazione presso la Camera dei deputati, contiene lacune in ordine a indirizzi, criteri e principi direttivi concernenti le modalità


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di attuazione dei seguenti aspetti, ritenuti meritevoli di attenzione ed approfondimento:
a) l'azzeramento delle posizioni dirigenziali di prima fascia e la riduzione da sette a tre anni del termine massimo di durata dei contratti medesimi;
b) il sensibile incremento dell'aliquota degli incarichi, relativi a posizioni dirigenziali di prima fascia, conferibili a soggetti non in possesso di tale qualifica;
c) il conferimento di funzioni di consulenza, studio e ricerca ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali;
d) la carenza, in tema di disciplina per favorire lo scambio di esperienze, l'interazione e la mobilità tra pubblico e privato, di una equiparazione delle norme che prevedono il mantenimento in servizio prima del collocamento a riposo;

impegna il Governo

A) ad adottare misure volte a consentire comunque la prosecuzione del contratto per i dirigenti di prima fascia fino allo scadere del termine di tre anni a decorrere dal momento della stipula (ove tale termine non sia già spirato) e ad evitare di conferire incarichi dirigenziali per un periodo inferiore al biennio, salvo motivate esigenze di servizio;
B) ad adottare misure volte ad impedire che, in caso di sostituzione dei dirigenti di prima fascia, siano conferiti incarichi a soggetti in possesso di professionalità - sia generale che specifica - inferiore rispetto a quella posseduta dal precedente titolare, attraverso oggettivi e neutrali sistemi di comparazione;
C) a conferire a tutti i dirigenti privi di incarico funzioni di consulenza, studio e ricerca valorizzandone le attribuzioni e collegandole alle incombenze previste per effetto dell'approssimarsi del semestre di guida italiana dell'Unione europea ed alle trasformazioni in corso derivanti dalla ristrutturazione dell'amministrazione centrale dello Stato e dalle modifiche ai titolo V della Costituzione, attivando ove occorra apposite iniziative formative anche tramite la scuola superiore della pubblica amministrazione;
D) ad emanare appositi provvedimenti legislativi per estendere ai dirigenti pubblici la disciplina prevista per i dipendenti del settore privato dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388.
9/1696-B/17. (Nuova formulazione) Volonté, D'Alia.

La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica ha approvato nella seduta del 17 aprile 2002 un emendamento all'articolo 3, comma 6, dell'A.S. 1052 (ora A.C. 1696-B) con il quale si dispone di attribuire nuova validità alle graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente nella pubblica amministrazione;
l'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rendeva efficace per un periodo di 18 mesi, prorogato successivamente a 24 mesi, le graduatorie dei concorsi a dirigente per eventuali coperture di posti nei limiti della disponibilità delle stesse;
le successive leggi finanziarie, fino a quella per il 2001, hanno prorogato la validità di tale agevolazione;

impegna il Governo

ad adoperarsi perché siano osservate, nel rispetto delle precedenze temporali, le suddette disposizioni per l'inquadramento alla qualifica di dirigente degli idonei dei pubblici concorsi, nei limiti delle disponibilità di ciascuna amministrazione.
9/1696-B/18.Degennaro, D'Alia, Di Giandomenico, Volonté.


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La Camera,
attesa la necessità di tenere conto della peculiarità della posizione dei dirigenti di prima e di seconda fascia ai quali sono attribuiti incarichi di professore in posizione di fuori ruolo presso scuole pubbliche di alta formazione, per i quali non possono trovare applicazione i normali criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali, svolgendo, in luogo dell'ordinaria attività di gestione, soltanto quella di insegnamento, di studio e di ricerca,

impegna il Governo

a stabilire che gli incarichi di professore attribuiti a dirigenti di prima e di seconda fascia, non sono soggetti alla disciplina prevista dalla presente legge.
9/1696-B/19. (Nuova formulazione) Leo.