Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 1696-B - Sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione


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pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Disposizioni di attuazione).

Al comma 1, sopprimere le parole: dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché.
10. 1. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Mantini.