Allegato A
Seduta n. 161 del 19/6/2002


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(A.C. 1696-B - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega di funzioni dei dirigenti).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Delega di funzioni dei dirigenti).

Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 1. Leoni, Amici, Bressa, Boato, Mantini.