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DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo anni di «permissivismo brutale» e di vacatio legis che ha visto realizzarsi in Italia interventi di procreazione medicalmente assistita che non si sono verificati neppure in zootecnia, il Parlamento italiano con senso di responsabilità e di grande sensibilità e maturità civile si appresta ad approvare una legge che, non solo, va a colmare un vuoto legislativo, ma finalmente offre ai cittadini italiani regole certe, in un campo delicato, perché finalizzata a dare soluzioni concrete a problemi, come quello della sterilità ed infertilità umana, oggi sempre più frequenti, che «penetrano» nella sfera intima della persona e della coppia che spesso si trova di fronte a sofferenze psichiche, fisiche ed anche economiche legate all'ancora basso tasso di successo di queste tecniche. L'esigenza di ricorrere più volte a queste tecniche, altamente stressanti, può scatenare un tendenziale rigetto da parte della donna stessa e della coppia, accompagnate spesso da notevoli crisi depressive. Sembrerebbe ovvio che queste innegabili constatazioni dovrebbero far riflettere sia la donna - e/o la coppia - che chiede di utilizzare queste tecnologie riproduttive, e sia - a maggior ragione - chi offre tali tecnologie; per la maggior parte delle coppie sterili che vi si affidano, queste tecnologie oggi ancora rappresentano una speranza che andrà spesso delusa: soltanto circa 20 su 100 possono avere la speranza di portare a casa il figlio desiderato. Ma di tutto ciò si tace o si parla poco.
Ecco perché al legislatore in questa particolare evenienza si richiede grande
prudenza, rispetto e consapevolezza delle attuali conoscenze scientifiche, aderenza ai principi sanciti nella nostra Carta costituzionale, come il rispetto dei diritti dell'uomo, della sua dignità (articoli 3, 27 e 32), il pieno riconoscimento della funzione della famiglia (articolo 25) con particolare riguardo al prevalente diritto dei figli ed al dovere dei genitori (articoli 30 e 31).
Il rispetto di questi diritti costituzionali e fondamentali impone in particolare che la soluzione tecnica al problema della sterilità ed infertilità assicuri in modo chiaro i diritti di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare del concepito, così come finalmente sancito nell'articolo 1 di questa legge, che rappresenta per le sue particolari caratteristiche l'anello debole tra tutti i protagonisti in quanto, pur individuo appartenente pienamente alla specie umana, non ha voce, non può farsi ascoltare, non può comunicarci desideri e sensazioni, che quindi lo Stato deve recepire e garantire.
A coloro che vogliono negare o sminuire questa valenza del concepito occorre ricordare che questa figura giuridica viene espressamente e più volte sottolineata, tra l'altro, anche dalla nostra Corte costituzionale (sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997) e dall'ONU nella Convenzione dei diritti del fanciullo.
Così come il riconoscimento che il concepimento di un individuo umano è il punto finale di un complesso processo detto processo di fertilizzazione, il cui percorso consiste di parecchie tappe che avvengono in un ordine obbligato e dà origine ad una sequenza di eventi che culmina nell'avvio dello sviluppo dell'embrione (dallo zigote, embrione unicellulare, alle fasi successive rapidamente e strettamente collegate). In questa cellula fecondata, lo zigote, è presente in modo inconfutabile l'informazione genetica che ne caratterizza l'identità unica e irripetibile, c'è il nuovo essere umano che da quel momento ha tutta la dignità e i diritti di ogni altro soggetto umano. Questa cellula rappresenta anche il punto esatto nello spazio e nel tempo in cui un nuovo organismo umano inizia il suo ciclo vitale.
Il nuovo genoma che si realizza nello zigote è frutto della fusione dell'informazione genetica proveniente dai due genitori (non frutto quindi di una pura casualità, ma di una legge genetica di probabilità condizionata dal modo di trasmissione di caratteri genetici insiti nei cromosomi dei due genitori: siamo, cioè, di fronte ad una vera carta d'identità genetica, individuale ed irripetibile), e in esso è inscritto il piano - programma secondo il quale il nuovo essere si autocostruisce gradualmente con una coordinazione e continuità di eventi che ne indicano l'individualità, assumendo il controllo di tutto il processo morfogenetico dell'individuo umano.
Per documentare come la fertilizzazione sia il processo attraverso il quale il ricercatore riconosce l'inizio della esistenza di un nuovo individuo bioloico - geneticamente, citologicamente e organismicamente differente da quello della madre e del padre del concepito - sono disponibili una massa di dati e di osservazioni sperimentali depositate nella letteratura scientifica che impressiona per la sua ricchezza e consistenza interna.
Scott F. Gilbert (Swarthmore College ), autore di Biologia dello sviluppo - un indiscusso testo di riferimento di questa materia, intitola il capitolo 7 del volume: «La fertilizzazione: l'inizio di un nuovo organismo», e lo apre con queste parole: «La fertilizzazione è il processo mediante il quale due cellule sessuali (i gameti) si fondono insieme per creare un nuovo individuo con un corredo genetico derivato da entrambi i genitori» (Developmenta Biology, VI edizione, 2000, pagina 185).
Con altre parole, Klaus Kalthoff (Università del Texas), in un volume che esamina criticamente i più recenti aspetti sperimentali e concettuali dello sviluppo degli organismi viventi, riassume così la stessa evidenza: «Gli animali, inclusi gli uomini, iniziano la loro vita come ovociti fertilizzati, che si sviluppano in adulti attraverso lo stadio embrionale e giovanile» (Analysis of Biological Development, II edizione, 2001, pagina 8).
Gli fa eco il giapponese Ryuzo Yanagimachi: «La fertilizzazione nei mammiferi normalmente rappresenta l'inizio della vita di un nuovo organismo individuale» (Mammalian Fertilization in: The physiology of Reproduction, II edizione, 1995, volume 1, pagina 103).
Ma un'espressione che più sinteticamente e lucidamente esprime il ruolo dell'embrione nel rapporto tra le generazioni si trova nell'opera di Stanley Shostak (Università di Pittsburg): «Lo sviluppo lega il passato e il futuro. Mentre gli adulti sono i genitori dell'embrione attraverso la riproduzione, l'embrione è l'inizio dell'adulto attraverso lo sviluppo» Embryology: An lntroduction to Developmental Biology, 1998, pagina 4).
Molti genetisti, biologi e medici - attraverso le sole conoscenze scientifiche e l'analisi di una vastissima mole di dati empirici provenienti dallo studio del genoma (a livello strutturale e di espressione), della citologia e della istologia embrionale, nonché dello sviluppo morfologico e funzionale prima, durante e dopo l'impianto endometriale - affermano con sufficiente e ragionevole certezza che attraverso il processo della fertilizzazione ha inizio l'esistenza di un nuovo organismo della specie umana, quale ciascuno di noi è.
La pretesa distinzione tra organismo vivente appartenente alla specie umana e persona non può essere fatta dal biologo, dal genetista e dal medico.
Alcune discipline possono chiedersi se il concetto di persona debba coincidere o no con quello di essere umano e se il principio di uguale dignità e uguale diritto ad esistere, affermato nella Carta dei diritti dell'uomo, debba trovare eccezioni riguardo all'embrione umano: ogni embrione umano è un organismo vivente come ciascuno di noi, perché ognuno di noi è stato un embrione all'inizio del proprio sviluppo prenatale.
Il nodo centrale che divide spesso le singole correnti di pensiero è il concetto di persona, univoco nel personalismo ontologico (quando individua nel momento stesso del concepimento l'inizio dell'essere umano, che è già persona), ambiguo nel riduzionismo.
Se è la definizione di persona che sola può stabilire il limite di liceità e illiceità dell'agire sulla vita umana, quando il concetto di persona viene separato dal concetto dell'essere umano si può assistere a una restrizione inaccettabile (come avviene per il «riduzionismo», quando introduce il concetto di pre-embrione ).
In definitiva, secondo la concezione del personalismo ontologico è la persona, essere umano in quanto tale, che diviene fondamento del comportamento etico e giuridico, laddove dalla concezione riduzionista emergono interrogativi ancora in cerca di risposta.
L'embrione vale meno del feto, il feto vale meno del bambino e il bambino meno dell'adulto?
Come si diventa persona senza essere già persona?
Chi sceglie, e in base a quali criteri, il tipo e il grado di sviluppo di caratteri considerati rilevanti per essere persona?
È forse l'aspetto morfologico che la caratterizza?
Come si può tutelare la vita umana solo dopo la manifestazione di certe capacità o funzioni, se non la si tutela prima?
A terzo millennio iniziato, nella cultura occidentale, la tecnologia sembra ormai aver conquistato un predominio quasi assoluto a scapito della cultura umanistica; ma già nel 1938 il grande drammaturgo tedesco, Berthold Brecht, affermava: «E quando con l'andar del tempo avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dalla umanità» (Vita di Galileo).
Solo un ritorno all'umano, nel senso comune che da sempre la gente identifica nella persona e nell'essere, può cancellare l'arbitraria, diversa importanza riconosciuta ad alcune vite umane rispetto ad altre.
Il senso autentico dell'umanesimo sta appunto nell'estendere i diritti umani, universalmente riconosciuti, fino ai confini della vita, iniziali e terminali. Discriminazioni,
dunque, non sono soltanto la schiavitù, il razzismo, il maschilismo, ma anche quelle individuali nelle diverse manifestazioni della vita. Il prezzo più alto lo pagano la vita prenatale come quella terminale o marginale.
Benché quantitativamente piccolo l'embrione è qualitativamente uomo, degno pertanto di tutela e rispetto grande. II principio di uguale dignità di ogni essere umano che sta alla base della moderna dottrina dei diritti umani implica pertanto che l'embrione umano fin dalla sua prima formazione non può essere considerato una cosa, né una entità intermedia tra gli oggetti e i soggetti, ma deve essere riconosciuto come soggetto titolare dei primordiali diritti inerenti alla dignità umana, quali il diritto alla vita, alla famiglia, alla propria identità.
Egli è dunque persona nel significato tecnico-giuridico della parola. Il processo vitale del nuovo soggetto umano è unico e continuo dallo stadio unicellulare alla morte individuale.
Qualora vi fossero dubbi sull'esistenza di una vita umana, il diritto moderno ed i principi etici, in quanto fondati sul principio di eguaglianza e sulla dignità umana devono adottare le soluzioni più idonee e salvaguardare la vita umana anche nel caso che qualcuno sollevi dubbi sulla sua esistenza. In questo senso deve essere attuato anche nel campo dell'ordinamento giuridico l'invito enunciato dal Comitato nazionale di bioetica a «trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione secondo i criteri di rispetto e tutela che si debbono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica di persona» (Documento su identità e statuto dell'embrione umano - Giugno 1996). Non esiste quindi una categoria intermedia tra realtà umana e non umana.
La seria riserva verso la gran parte delle tecniche che travolgono il significato del gesto sessuale e trasformano il generare in un fatto tecnico non dovrebbe impedire un consenso «almeno» nel punto del rifiuto di ogni metodo che produca la morte di embrioni e l'adozione di regole ispirate al rispetto degli interessi e dei diritti del concepito, ciò che implica l'inaccettabilità della fecondazione eterologa.
Vi sono, infatti, interventi non sostitutivi ma facilitativi dell'atto coniugale in situazioni di insufficienza di questo al conseguimento del fine procreativo, ma questo va a rafforzare l'affermazione che la vita embrionale non può essere esposta al puro desiderio, ad auspici ideologici o culturali dell'utile e del piacevole desiderio che non equivale a un diritto assoluto.
Arrestare il ciclo vitale di un embrione umano, ad esempio con la crioconservazione, è espressione di «volontà di potenza» con cui qualcuno decide di un altro debole e indifeso. Se ne «sospende» la vita che però è «surgelata» e depositata in uno stato di attesa. Con quale destino? Selezione, commercio, sperimentazione... Chi decide di essi?
Nonostante queste riflessioni e osservazioni, comunque, il ricorso alle tecniche di fecondazione artificiale eterologa con l'uso di un elemento estraneo alla coppia richiedente è divenuto negli ultimi anni oggetto di un dibattito serrato ed ha anche ricevuto l'avallo da parte di leggi che ne affermano la liceità in alcuni stati (Inghilterra, Spagna, Svezia).
Ma è bene sottolineare che nella elaborazione di una normativa non si può dimenticare che uno Stato di diritto, pur se non può far propria una singola corrente di pensiero, non può neanche rinunciare ad alcuni valori che per lo Stato sono fondanti.
Tali valori comuni vanno ricercati ed individuati in quei principi contenuti nella nostra Costituzione (principio di eguaglianza, principio personalistico, principio di «famiglia»). Per questo noi chiediamo che la materia della fecondazione artificiale sia regolata in base ai principi che l'umanità tutta intera, senza distinzioni religiose e usando la sola ragione, ha elaborato nelle Carte dei diritti dell'uomo e nelle Costituzioni.
La razionalità esige una risposta chiara e forte, non una risposta debole e malcerta. Ed è proprio la razionalità a segnalarci
che nella procreazione artificiale i soggetti coinvolti sono tre e non solo due e che il terzo è proprio colui che comincia ad esistere. Egli è il più debole. Egli rischia tutto. Gli adulti che lo desiderano rischiano molto meno. Egli rischia addirittura la vita e rischia di ritrovarsi bimbo, ragazzo e adolescente senza identità, senza riferimenti genitoriali certi. Ridotto a cosa, a prodotto fin da quando si trova in una provetta egli può essere radicalmente destrutturato come uomo se viene privato dei riferimenti familiari più certi e sicuri.
Una volta costretti dalla ragione a gettare lo sguardo sul figlio (questo è il senso dell'articolo 1), dalla ragione stessa siamo obbligati a riconoscerlo come essere umano fin dal concepimento. Che altro è la scienza se non una forma particolarmente acuta della ragione? Ed è la scienza a parlarci dell'embrione in termini che fino a 50 anni fa erano sconosciuti.
Da questa razionalità discendono tutti i limiti introdotti in questa legge. Non sono dei «no», ma sono dei «sì» ai diritti del più debole: alla vita (articoli. 13, 13-bis e 17), alla famiglia (articoli 4 e 5). A dire la verità il «sì» è ancora più grande e profondo: è un «sì» al principio di eguaglianza, perché di fronte all'essere umano nella fase più giovane della sua esistenza si verifica se crediamo davvero che la dignità umana non dipende dal possesso, ma dalla semplice, e cruda, partecipazione alla comune umanità; è un «sì» alla solidarietà, perché nessuno è più piccolo e povero dei nostri figli quando cominciano ad esistere; è un «sì» alla storia, che ha già liberato schiavi e neri, stranieri, donne e bambini e che ora incontra gli inediti problemi sollevati dalle grandi conquiste della scienza e della tecnica.
Noi siamo per la scienza perché siamo convinti che se la scienza, espressione dell'intelligenza umana, si pone a servizio dell'uomo le sue conquiste saranno più rapide e durevoli.
I limiti che la legge pone stimoleranno la ricerca a combattere più efficacemente la sterilità; a trovare forme alternative per congelare i gameti e non gli embrioni; a proteggere e salvare vita e salute non solo di alcuni, ma di molti.
C'è una scienza che respingiamo ad un tempo con dolore e con orgoglio; quella di non essere coerente con lo Stato democratico di diritto.
In altri termini, come uomini, e non solo come credenti, chiediamo che sia scelto l'angolo di visuale secondo cui il primo bene da proteggere è quello del bambino e per cui il suo diritto alla vita e il suo diritto alla famiglia devono trovare riconoscimento anche nel confronto con il desiderio, pur lodevole, degli adulti di avere un figlio. In particolare occorre vietare tutte quelle esplicazioni delle nuove tecniche che hanno per effetto la morte del nuovo essere generato in provetta. Sotto questo ultimo riguardo non vi è differenza tra procreazione omologa o eterologa: i rischi per l'embrione sono identici. È evidente peraltro la maggior gravità della fecondazione eterologa nella lesione degli interessi del figlio, perché ai rischi per la sua vita si aggiunge la programmata alterazione del suo tessuto familiare.
È per tutto quanto premesso che questa proposta di legge vieta la fecondazione artificiale eterologa, cioè il ricorso a quelle tecniche che si avvalgono della donazione di spermatozoi o di cellule uovo o di embrioni o del prestito dell'utero nella maternità surrogata, o peggio ancora di «grembi artificiali», o della produzione soprannumeraria, o del congelamento degli embrioni. (Disciplinare la fecondazione omologa utilizzando gameti solo della coppia richiedente, una coppia che deve essere di sesso diverso, unita in matrimonio e con entrambi i coniugi viventi; per tutto ciò è fatto divieto di qualsiasi forma di sperimentazione sull'embrione umano, a meno che non sia finalizzata al benessere dell'embrione umano stesso; riafferma la tutela della salute e della vita dell'embrione umano frutto della fecondazione in vitro; richiede il riconoscimento del diritto da parte del medico di sollevare obiezione di coscienza all'utilizzo delle tecniche di fecondazione artificiale).
Tale scelta non è, però, frutto solo di riflessioni di carattere costituzionale: considerazioni di carattere medico, di ordine sociale ed etiche hanno avuto il loro peso nell'orientare verso il «no» alla fecondazione artificiale eterologa e verso la tutela della salute e della vita dell'embrione umano.
Per quanto riguarda la fecondazione artificiale eterologa, infatti, accanto ai problemi medici comuni alle tecniche di fecondazione eterologa ed omologa (la plurigemellarità, le gravidanze ectopiche, la aumentata incidenza di prematurità con basso peso alla nascita e l'aumentato rischio di compromissione della crescita e dello sviluppo psicomotorio, il rischio a cui viene esposta la donna a seguito delle procedure richieste, le infezioni da contaminazione di gameti o embrioni, la rottura di tube o utero, i danni da laparoscopia; i rischi da iperstimolazione ovarica) vanno aggiunte le anomalie cromosomiche ed i danni genetici dell'embrione, ed altri specifici, tra cui, ad esempio, quelli conseguenti alla richiesta di selezionare i donatori di gameti.
Uno Stato laico non può fare a meno di riferirsi a principi di etica, di etica naturale logicamente. Qualsiasi legge infatti, sia essa di contenuto economico o culturale o organizzativo, non può prescindere da principi etici.
E il mondo legislativo attuale, e quello politico in particolare, sembra tendere invece a non accettare la visione della legge naturale, e quindi dell'etica naturale, nella promulgazione di ogni legge che va a codificare ciò che si intende come bene comune.
Seppure uno Stato laico non può far propria una singola corrente di pensiero, non può neppure e mai rinunciare ad alcuni valori che per esso sono fondanti, così come i padri della nostra democrazia vollero fossero inseriti in grande evidenza nella nostra Costituzione (principio di uguaglianza, principio personalistico, principio di «famiglia», della libertà di coscienza).
Ora il rispetto della legge naturale è insito nelle norme costituzionali per quanto riguarda la famiglia. E sul principio inviolabile del rispetto della dignità umana la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dichiara solennemente: «Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».
Il rispetto della persona implica, allora, la tutela del primo diritto ad essa collegato, quello alla vita, vista, ovviamente, nella sua prospettiva non puramente biologica, ma globalmente umanizzata, vale a dire impregnata oltre che di stimoli e di sensazioni, anche di emotività, affettività, autocoscienza di sé, relazionalità. L'inviolabilità del diritto alla vita quale massima espressività della dignità della persona umana risulta dunque inevitabile corollario di una concezione antropologica dell'esistente.
Dal riconoscimento della dignità umana deriva il principio di eguaglianza e da questo il dovere del legislatore di proteggere e promuovere particolarmente i più deboli, in modo che la regola della non discriminazione non sia soltanto proclamata, ma attuata concretamente e proprio i più deboli sono in gioco nella fecondazione medicalmente assistita.
Per riuscirci, appare necessario applicare coerentemente la prospettiva personalistica contenuta proprio nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nei documenti internazionali successivi. In particolare, l'orientamento, in base al quale gli interessi e i diritti dei bambini devono prevalere su quelli degli adulti, è consacrato anche nell'articolo 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo approvata dall'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia, in cui si afferma che anche il concepito, fin dalla fecondazione, è considerato come un bambino titolare del diritto alla vita (interpretazione della sentenza n. 35 del 10 febbraio 1997 della Corte costituzionale, con la quale rifiutando la richiesta del partito radicale di effettuare un referendum per estendere la possibilità di abortire oltre i limiti della legge 22 maggio 1978, n. 194, affermava che il referendum
violava il diritto alla vita del concepito: l'espressione «diritto alla vita del concepito» è ripetuta sei volte).
La sentenza n. 35 del 1997 afferma che tale diritto è consacrato nell'articolo 2 della Costituzione («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»); ancora la prima sentenza della medesima Corte costituzionale (n. 27 del 18 febbraio 1975), pur avendo allargato le possibilità di aborto, aveva riconosciuto tale diritto. La sentenza n. 35 del 1997 recita esattamente: «Non può non osservarsi che la proposta di mantenere una certa tutela solo per il feto di cui sia accertata la possibilità di vita autonoma, sottolinea l'abbandono di ogni tutela per gli altri nascituri, il cui diritto alla vita è consacrato - secondo la ricordata sentenza n. 27 del 1975 - dall'articolo 2 della Costituzione».
Non può essere ammesso, di conseguenza, che nella procreazione artificiale umana la preoccupazione esclusiva o prevalente sia quella di dare una risposta ai pur comprensibili interessi degli adulti che, la maggior parte delle volte, portano in loro una profonda sofferenza.
I genitori hanno piena libertà di procreare; una libertà per altro legata alla responsabilità; ma le tecniche di procreazione artificiale implicano l'intervento intellettuale, organizzativo ed economico della società, la quale «ha il dovere di dare ai bambini, sia prima che dopo la nascita, il meglio di se stessa» (Dichiarazione dei diritti dei bambini de1 1952).
Quanto al diritto del minore alla famiglia è un diritto vero e proprio quello del bambino ad avere entrambi i genitori; ed il fatto che vi siano orfani e figli di padri sconosciuti non legittima la produzione programmata di orfani artificiali.
Anche per questo riteniamo non percorribile la tecnica della fecondazione eterologa, perché con essa si creano di fatto due figure di genitori: quelli biologici che forniscono del materiale genetico, estraneo alla coppia stessa, e quelli legali che alleveranno il bambino. Per giustificare questa situazione la si paragona all'adozione, ma l'adozione ha il fine di dare dei genitori al bambino che ne è privo, rimediando alla condizione eccezionale dell'abbandono; la fecondazione eterologa invece legalizzerebbe l'irresponsabilità della genitorialità solo biologica e quindi l'abbandono, con evidenti rischi psicologici per i figli.
In definitiva il legittimo e lodevole desiderio di avere un figlio non può trasformarsi nel presunto diritto di ottenerlo ad ogni costo.
Per Forza Italia questa è una buona legge, una legge che risponde alle giuste richieste delle coppie che non hanno figli; è una legge che tutela adeguatamente i diritti della famiglia e del concepito; per questo, convinti, la votiamo.
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