Allegato A
Seduta n. 160 del 18/6/2002


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(A.C. 47 ed abb. - Sezione 10)

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16
(Disposizioni transitorie).

1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55


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del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione medicalmente assistita, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.
4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Subito per gli embrioni di cui all'elenco n. 2 e trascorso il termine di cui al periodo precedente per quelli di cui all'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, il giudice tutelare, sentita la coppia richiedente e fatte le opportune valutazioni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, in quanto applicabile, dichiara con decreto motivato l'adozione dell'embrione o degli embrioni da impiantare contestualmente.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 25.823 euro a 51.646 euro.
6. I nati, a seguito di adozione di embrioni, sono figli legittimi della coppia coniugata o figli naturali riconosciuti della coppia convivente.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.
(Disposizioni transitorie).

Sopprimerlo.
*16. 1. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.


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Sopprimerlo.
*16. 6. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimerlo.
*16. 25. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Buffo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. (Disposizioni transitorie). - 1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 1.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 16. (Disposizioni transitorie). - 1. Le strutture ed i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione artificiale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 10, comma 2.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i centri e le strutture di cui al comma 1 eliminano i gameti depositati presso i medesimi centri e strutture, ad eccezione di quelli prelevati da soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5. In caso di inadempienza, i centri e le strutture di cui al presente comma decadono dall'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute e al giudice tutelare territorialmente competente i seguenti elenchi non pubblici: un elenco (n. 1) contenente l'indicazione numerica degli embrioni destinati a tecniche di procreazione artificiale, formati nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente all'indicazione normativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime, a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni; un elenco (n. 2) con l'indicazione numerica degli embrioni disponibili di cui non si conoscono i genitori biologici e con l'indicazione dei motivi della non conoscibilità.
4. La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di procreazione artificiale dalle quali è derivata la formazione di embrioni, ha facoltà di richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per gli embrioni dell'elenco n. 2 e, trascorso il termine di cui al periodo precedente, per quelli dell'elenco n. 1, ovvero nel caso di espressa rinuncia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio dispone con proprio decreto motivato, caso per caso, la possibilità di impianto a chi ne faccia richiesta, su indicazione delle strutture e dei centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 7 della presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 3 si applica a tutti i possessori di embrioni che sono inoltre obbligati ad indicare la struttura o il centro autorizzati ai quali gli


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embrioni vengono consegnati. Chiunque non adempia all'obbligo di segnalazione degli embrioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 50 mila euro a 100 mila euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano anche per i nati da tecniche di procreazione artificiale prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per tali soggetti l'identità del donatore è rivelata con decreto motivato del giudice tutelare, ovvero, in caso di grave e imminente pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o del direttore della struttura sanitaria che lo hanno in cura.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Al comma 1, sostituire le parole da: iscritti nell'elenco fino alla fine dell'articolo con le seguenti: operanti da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge purché iscritti nell'elenco predisposto dall'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati dalle regioni, fino al nono mese successivo a quello della data di entrata in vigore di un apposito decreto di deroga emanato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a procedere all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché alla conservazione dei gameti dagli stessi raccolti entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la stessa data di cui al comma 1, le regioni verificano la rispondenza delle strutture e dei centri operanti, siano essi pubblici o privati, ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di cui all'articolo 10.
16. 26. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Petrella.

Al comma 1, sostituire le parole: sesto mese con le seguenti: terzo mese.
16. 7. Cima, Lion.

Subemendamenti all'emendamento 16.100 della Commissione.

Sopprimere il comma 2.
0. 16. 100. 1. Bolognesi, Finocchiaro, Zanotti, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.
0. 16. 100. 3. Bolognesi, Finocchiaro, Zanotti, Montecchi.

Al comma 3, dopo le parole: i termini di conservazione aggiungere le seguenti: o di adottabilità.
0. 16. 100. 2. Lucchese, Volontè.

Al comma 3, sopprimere le parole: che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5.
0. 16. 100. 4. Giordano, Valpiana, Deiana.

Al comma 3, dopo la parola: trasferimento inserire le seguenti: in utero.
0. 16. 100. 5. Giordano, Valpiana, Deiana

Sopprimere il comma 4.
0. 16. 100. 6. Finocchiaro, Battaglia, Bolognesi, Zanotti.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 9 con le seguenti: articolo 9, comma 1.
0. 16. 100. 7. Giordano, Valpiana, Deiana

Alla fine del comma 4, sopprimere le parole: prima della data di entrata in vigore della presente legge.
0. 16. 100. 8. Giordano, Valpiana, Deiana


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Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ed i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonchè nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa da 25 mila a 50 mila euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce con proprio decreto, le modalità ed i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2, nonché i termini entro i quali i soggetti che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, che prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno richiesto l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, possono richiedere il trasferimento degli embrioni medesimi.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano anche ai nati a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo prima della data di entrata in vigore della presente legge.
16. 100. La Commissione.
(Approvato fino alle parole «embrioni di cui al comma 2 del punto 3)

Sopprimere il comma 2.
*16. 27. Moroni, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 2.
*16. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i centri e le strutture fino alla fine del comma con le seguenti: tutti i centri privati e le strutture pubbliche che non hanno ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge, eliminano i gameti che non sono stati richiesti da altre strutture pubbliche autorizzate. La richiesta è fatta previa autorizzazione da parte dei soggetti proprietari dei gameti.
16. 9. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque consentita la conservazione di gameti ai soggetti che dovranno essere sottoposti a trattamenti terapeutici che provocano sterilità.
16. 10. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.

Sopprimere il comma 3.
*16. 11. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 3.
*16. 12. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 3.
*16. 51. Bolognesi, Battaglia, Zanotti.

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: tre mesi.
16. 2. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.


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Al comma 3, sostituire, le parole: giudice tutelare con le seguenti: tribunale per i minorenni.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
giudice tutelare con le seguenti: tribunale per i minorenni;
al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:
giudice tutelare con le seguenti: tribunale per i minorenni.
16. 30. Lucchese.

Al comma 3, sostituire le parole da: , unitamente fino a: formati gli embrioni con le seguenti: e di cui si conoscano i genitori biologici.
16. 3. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 4.
*16. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 4.
*16. 50. Bolognesi, Battaglia, Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: La coppia fino a: dell'articolo 6 della presente legge con le seguenti: Per gli embrioni di cui all'elenco n. 2, e per gli embrioni di cui all'elenco n. 1 previo consenso scritto di entrambi i soggetti della coppia che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto nelle strutture e nei centri di cui al comma 1 l'applicazione di tecniche di riproduzione medicalmente assistita dalle quali è derivata la formazione di embrioni, il giudice tutelare competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7, dispone con proprio decreto l'adottabilità. Su indicazione delle strutture e dei centri di cui al comma 1, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6, comma 2.
16. 4. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: La coppia che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha con le seguenti: Le persone che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno.
16. 16. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: , nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 fino alla fine del comma.
16. 17. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: il giudice tutelare fino alla fine del periodo con le seguenti: la struttura autorizzata dove sono stati prodotti gli embrioni delibera la possibilità del loro trasferimento ad altra donna.
16. 15. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le strutture ed i centri, che provvedono alle opportune informazioni ed assumono il consenso informato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, dell'articolo 6 della presente legge, sentita la coppia richiedente, accertata la rinuncia della donna al trasferimento e fatte le opportune valutazioni, deliberano


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la possibilità del trasferimento dell'embrione ad altra donna, ed operano di conseguenza.
16. 14. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sopprimere il comma 5.
*16. 18. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 5.
*16. 19. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25.823 euro a 51.646 euro con le seguenti: 50.000 euro a 250.000 euro.
16. 5. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 25.823 euro a 51.646 euro con le seguenti: 50.000 euro a 100.000 euro.
16. 20. Cima, Lion.

Sopprimere il comma 6.
*16. 21. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 6.
*16. 22. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.

Sopprimere il comma 7.
**16. 23. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 7.
**16. 24. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Zanella.