Allegato A
Seduta n. 160 del 18/6/2002


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(A.C. 47 ed abb. - Sezione 9)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

Art. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;


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c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere;
e) la crioconservazione e la soppressione di embrioni.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.
5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
6. I soggetti di cui all'articolo 5 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Capo VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).

Sopprimerlo.
13. 18. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). - 1. È vietata la produzione di embrioni umani destinati alla sperimentazione e alla ricerca.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita qualora si perseguano finalità diagnostiche e terapeutiche mirate alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). - 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo degli stessi embrioni, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), è consentita solo presso le strutture pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della salute di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).4. Sono comunque vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Maura Cossutta.


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Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). - 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono comunque vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio generico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminare caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre. Tutti gli embrioni prodotti devono essere contemporaneamente trasferiti nell'utero della donna.
5. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurigemellari.
6. I soggetti di cui all'articolo 6 devono essere informati sul numero degli embrioni che si intendono produrre e trasferire in utero. Dopo il trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e conseguentemente trasferiti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). - 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla luce delle direttive europee e delle conclusioni della Commissione istituita con decreto del Ministro della salute del 6 settembre 2000, definisce le finalità, gli indirizzi e i limiti della ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.
13. 42. Bolognesi, Zanotti, Battaglia, Labate, Di Serio D'Antona, Giacco, Turco, Petrella, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani). - 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su embrioni umani, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate volte alla tutela della salute, qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono comunque vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne


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le caratteristiche genetiche, ad eccezione dei casi in cui debba essere esclusa da parte dei donatori la trasmissione di patologie infettive o di malattie ereditarie indicate con previsto decreto;
c) interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
13. 41. Bolognesi.

Al comma 3, lettera a), premettere le parole: tutte le tecniche di clonazione umana, incluse le tecniche di trasferimento nucleare a fini riproduttivi, .
13. 11. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Subemendamenti all'emendamento 13.200. della Commissione.

All'emendamento 13.200. della Commissione, sopprimere la lettera c).
0. 13. 200. 6. Zanella, Boato.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, sopprimere il comma 4.
0. 13. 200. 2. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
0. 13. 200. 3. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 4, sopprimere il terzo periodo.
0. 13. 200. 1. Zanotti, Bolognesi, Innocenti.

All'emendamento 13. 200 della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a tre anni.
0. 13. 200. 50. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 13. 200. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: fino a due anni.
0. 13. 200. 5. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: interventi di scissione fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
13. 200. La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.
*13. 19. Di Virgilio, Volontè, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Ercole, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: scissione fino alla fine della lettera con le seguenti: clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione e di ectogenesi a fini sia procreativi, sia di ricerca.
*13. 45. Massidda.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. La coppia, valutati i rischi e le percentuali di successo di ogni intervento di procreazione assistita, manifestando la propria volontà con atto allegato al consenso informato, decide liberamente il numero di embrioni da produrre per il successivo trasferimento in utero; il numero di embrioni trasferiti non deve essere, in ogni caso, superiore a tre. Nel caso di embrioni in eccesso, questi verranno crioconservati o lasciati alla loro fisiologica involuzione in osservanza della volontà espressa con atto sottoscritto dalla coppia stessa. Quest'ultima, in caso di crioconservazione, si assumerà la responsabilità del destino degli embrioni, provvedendo al tempo stesso economicamente a tutte le incombenze derivanti da tale procedura.
13. 10. Lettieri.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*13. 20. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*13. 21. Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*13. 22. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
*13. 52. Zanotti.

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. La crioconservazione è ammessa quando il trasferimento dell'embrione o degli embrioni prodotti in vitro nell'utero della donna non risulta immediatamente praticabile, così che i medesimi si renderebbero altrimenti non trasferibili. Il trasferimento va comunque attuato non appena possibile.
13. 24. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: la crioconservazione e.
13. 37. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti dei gameti e degli embrioni avviene con il consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.
13. 12. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Al comma 3, , lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni è vietata ad eccezione


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dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.
13. 13. Moroni, Craxi, Milioto.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni, ad eccezione dei casi in cui sopraggiunte condizioni patologiche della donna clinicamente accertate, impreviste e imprevedibili, ne rendano proibitivo l'immediato trasferimento in utero.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: f) la soppressione degli embrioni.
13. 9. Mussolini, Castellani, Giulio Conti, Mancuso, Angela Napoli, Lisi.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: impianto fino alla fine del comma con le seguenti: e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni prodotti alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.
13. 46. Lucchese.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 4.
13. 23. Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
13. 1. Mussolini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita ai fini di impianti successivi nell'utero della donna di cui all'articolo 5, comma 1.
13. 38. Bimbi, Enzo Bianco, Colasio.

Sopprimere il comma 4.
*13. 26. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 4.
*13. 27. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 4.
*13. 53. Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta e imprevedibile al momento


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della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.
**13. 28. Lucchese, Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Castellani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In ciascun processo di fecondazione extracorporea, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non deve essere creato un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo trasferimento in utero, comunque non superiore a tre. In caso d'impossibilità di trasferire in utero gli embrioni alla data prevista per grave e documentata causa di forza maggiore, sopravvenuta ed imprevedibile al momento della fecondazione, è consentita la loro crioconservazione sino al giorno programmato per il loro trasferimento. Di tale crioconservazione, eccezionale e temporanea, la struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, deve dare immediata comunicazione all'Istituto superiore di sanità.
**13. 43. Massidda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.
13. 14. Moroni, Craxi, Stagno d'Alcontres, Milioto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.
*13. 31. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.
*13. 55. Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma.
13. 54. Zanotti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: ad un unico impianto fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.
13. 32. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario al tipo di interventi richiesti per la coppia ammessa alla procreazione assistita.
13. 51. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: comunque non superiore a tre fino alla fine del comma.
13. 29. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: comunque non superiore a tre.
13. 30. Zanella.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: due.
13. 3. Mussolini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
13. 6. Mussolini.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Tutti gli embrioni aggiungere le seguenti: sani.
13. 60. Giulio Conti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Non possono essere trasfe-riti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.
13. 15. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
*13. 33. Di Virgilio, Burani Procaccini, Minoli Rota, Muratori, Angelino Alfano, Crosetto, Falsitta, Garagnani, Lupi, Marinello, Palmieri, Sanza, Verro, Lucchese, Castellani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
*13. 47. Lucchese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
*13. 44. Massidda.

Sopprimere il comma 5.
**13. 7. Mussolini.

Sopprimere il comma 5.
**13. 16. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Sopprimere il comma 5.
**13. 34. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.

Sopprimere il comma 5.
**13. 35. Zanella.

Sopprimere il comma 5.
**13. 36. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.

Sopprimere il comma 6.
13. 4. Mussolini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
13. 5. Mussolini.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Prima del trasferimento, i medesimi soggetti sono informati sul numero di embrioni prodotti e sullo stato di salute degli stessi.
13. 2. Mussolini.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: Dopo il con le seguenti: Prima del.
13. 49. Giulio Conti, Castellani.


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Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: e conseguentemente con le seguenti: ed eventualmente.
13. 50. Giulio Conti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Gli embrioni eventualmente soprannumerari sono custoditi presso la struttura autorizzata di cui all'articolo 10. Essi appartengono alla coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, che ne può disporre per successivi trasferimenti, su richiesta della donna, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
8. Nel caso di espressa rinunzia della donna al trasferimento, gli eventuali embrioni soprannumerari possono essere donati ad altra donna della coppia che si trovi nelle medesime condizioni previste dalla presente legge e per la quale si verifichino a carico degli apparati riproduttivi situazioni che facciano ritenere consigliabile e opportuno questo tipo d'intervento.
13. 40. Bimbi, Colasio.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
7. Decorsi quattro anni dalla formazione degli embrioni, nel caso di espressa rinunzia della donna al trasferimento, il giudice tutelare competente per territorio, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, dispone con proprio decreto l'adottabilità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
13. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Divieto di clonazione umana) - 1. Ai fini della presente legge, s'intende per clonazione umana il processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano vivente o morto.
2. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 euro a 154.937 euro.
13. 05. Bolognesi, Battaglia, Bogi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. - 1. I processi di clonazione umana sono vietati. Chiunque realizzi, anche parzialmente, un processo di clonazione umana è punito con la reclusione da dieci a venti anni, con la radiazione dall'albo professionale, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da 51.646 a 154.937 euro.
13. 04. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 13.07. della Commissione.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.
*0. 13. 07. 1. Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.
*0. 13. 07. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 1.
*0. 13. 07. 23. Bolognesi, Zanotti, Innocenti.


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All'articolo aggiuntivo 13.07. della Commissione, sostituire il comma 1 con il seguente:
1-bis. La crioconservazione dei gameti e degli embrioni è consentita previo consenso della coppia e secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7.
0. 13. 07. 17. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 1, sostituire le parole: e la soppressione di embrioni con le seguenti: di embrioni ad eccezione dei casi in cui non sia possibile la crioconservazione dei gameti maschile e femminile.
0. 13. 07. 18. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Albertini, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13.07. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
0. 13. 07. 2. Mussolini, Boato.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 13. 07. 9. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono creare un numero di embrioni correlato all'età della donna e alla tecnica utilizzata.
0. 13. 07. 10. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: non devono creare fino alla fine del comma con le seguenti: devono produrre un numero di embrioni che non ecceda la richiesta complessiva di fertilità della coppia.
0. 13. 07. 19. Moroni, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Grotto, Boato, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: ad un unico fino alla fine del comma con le seguenti: ad almeno due fecondazioni della donna.
0. 13. 07. 11. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: , comunque non superiore a tre.
0. 13. 07. 15. Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 2, sostituire le parole: non superiore a tre con le seguenti: non superiore a due.
0. 13. 07. 3. Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Non possono essere trasferiti in utero più di tre embrioni per ogni transfer.
0. 13. 07. 20. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Boato, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile


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per decesso della donna o di ambedue i soggetti di cui al comma 5, gli embrioni dagli stessi prodotti sono crioconservati ovvero, sentita la Commissione nazionale per la procreazione assistita, il giudice tutelare ne dispone, con proprio decreto, l'adottabilità; in tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
0. 13. 07. 6. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per decesso dell'uomo, gli embrioni prodotti sono crioconservati ovvero, in deroga all'articolo 5, si procede all'impianto nell'utero della donna, se consenziente.
0. 13. 07. 7. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.
*0. 13. 07. 12. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 4.
*0. 13. 07. 16. Zanella, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
**0. 13. 07. 4. Mussolini, Boato, Maura Cossutta.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 4, sostituire le parole da: è vietato fino alla fine del comma con le seguenti: sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
**0. 13. 07. 21. Moroni, Stagno d'Alcontres, Craxi, Milioto, Biondi, Buemi, Intini, Grotto, Albertini, Villetti, Boato.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La donna che accede alla procreazione medicalmente assistita deve ricevere prova rigorosamente documentata sul numero degli embrioni prodotti e su quelli trasferiti in utero. La violazione di questi obblighi è punita con la multa da 100.000 a 500.000 euro e la sospensione fino a due anni dalla professione medica.
0. 13. 07. 30. Giordano, Valpiana, Titti De Simone, Deiana, Mascia.

All'articolo aggiuntivo 13.07 della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e, su loro richiesta, sullo stato di salute.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: trasferiti con le seguenti: da trasferire.
0. 13. 07. 203. La Commissione.
(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.
*0. 13. 07. 5. Mussolini, Boato.


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All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.
* 0. 13. 07. 22. Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, dopo le parole: informati sul numero aggiungere le seguenti: e sullo stato di salute.
* 0. 13. 07. 24. Giulio Conti, Garnero Santanché, La Russa, Alboni.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.
** 0. 13. 07. 200. Mussolini, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: e trasferiti nell'utero con le seguenti: che si intendono trasferire.
** 0. 13. 07. 201. Moroni, Biondi, Craxi, Milioto, Villetti, Albertini, Grotto, Intini, Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 6.
0. 13. 07. 13. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

All'articolo aggiuntivo 13. 07. della Commissione, sopprimere il comma 7.
0. 13. 07. 14. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Boato.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni). - 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge è vietato l'aborto selettivo di gravidanze plurime.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero degli embrioni prodotti e trasferiti nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
13. 07. La Commissione.
(Approvato)