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1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
Sopprimerlo.
*15. 1. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Sopprimerlo.
*15. 2. Valpiana.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. (Obiezione di coscienza). - 1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione artificiale disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione resa al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 15.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cima.
Al comma 1, sopprimere le parole da: , previa dichiarazione fino alla fine del comma.
15. 5. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.
Al comma 1, dopo le parole: previa dichiarazione resa al aggiungere le seguenti: direttore sanitario e al.
15. 4. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Al comma 1, sostituire le parole da: qualora fino alla fine dell'articolo con le seguenti: quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori
dei termini di cui al comma 1, ma in tal caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
4. Le strutture e le case di cura autorizzate o accreditate sono tenute, in ogni caso, ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dalla presente legge, qualora iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo11.
5. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
15. 9. Labate, Di Serio D'Antona.
(Approvato limitatamente ai primi tre commi)
Sopprimere il comma 2.
*15. 6. Bindi, Fioroni, Burtone, Mosella, Bimbi, Meduri.
Sopprimere il comma 2.
*15. 7. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'immediatezza dell'esonero non può però pregiudicare la salvaguardia della salute fisica e psichica della paziente.
15. 3. Valpiana, Deiana, Titti De Simone, Mascia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. La struttura sanitaria è comunque tenuta a garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita tramite il ricorso alla sostituzione del personale sanitario che si sia avvalso della facoltà di cui al comma 1.
15. 8. Maura Cossutta, Pistone, Bellillo.