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1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun
anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. (Relazione del Parlamento). - 1.Il Ministro della salute, sulla base del rapporto annuale dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con la Commissione nazionale sulla procreazione assistita, predispone una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalle strutture autorizzate, sull'andamento epidemiologico delle cause di sterilità e sui risultati ottenuti in applicazione delle tecniche e degli interventi effettuati, indicando metodi e strumenti volti a migliorare il funzionamento dei centri e l'informazione ai cittadini.
14. 2. Labate, Zanotti, Di Serio D'Antona, Buffo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Commissione nazionale per la procreazione assistita predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute, in base ai dati raccolti ai sensi e con le modalità previste dalla presente legge sull'attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
14. 1. Bolognesi, Battaglia.
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente: Art. 14-bis. (Tutela della riservatezza). - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
2. Le operazioni relative ai programmi di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.
14. 02. Bolognesi, Battaglia, Labate, Giacco, Turco, Di Serio D'Antona, Petrella. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. (Tutela della riservatezza). - 1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono riservati.
2. Le operazioni relative alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono essere registrate in apposite cartelle cliniche presso le strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con rispetto
dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi annotati.
14. 01. Maura Cossutta. (Testo risultante dalla preclusione dichiarata dalla Presidenza nella seduta del 12 giugno).